D.M. 26 agosto 1992 - 5.6.: Numero di uscite

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

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[1] D.M. 26 agosto 1992 - 5.6.: Numero di uscite

Messaggioda Foto UtenteLuca1607 » 29 dic 2022, 14:08

Buon pomeriggio, chiedo se qualcuno può aiutarmi a dirimere alcuni dubbi in merito alle vie di fuga di una scuola (esercizio che devo svolgere in materia di sicurezza). Il D.M. 26 agosto 1992, al punto 5.6 cita: “Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.”.
Nella scuola in esame, al primo piano è presente una uscita su scala di sicurezza esterna e una scala interna a giorno utilizzata per il normale deflusso (senza alcuna porta di compartimentazione). Quest’ultima scala può essere conteggiata al fine di soddisfare il criterio del citato punto del D.M.?
In pratica, è utilizzabile (senza dover effettuare compartimentazioni e/o protezioni) per il piano di evacuazione? In caso affermativo, come dovrò misurare la lunghezza della via di fuga verso l’uscita al piano terra (lunghezze orizzontali del percorso ai piani + lunghezza lineare delle rampe della scala?).
Grazie

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[2] Re: D.M. 26 agosto 1992 - 5.6.: Numero di uscite

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 dic 2022, 17:58

Luca1607 ha scritto:Quest’ultima scala può essere conteggiata al fine di soddisfare il criterio del citato punto del D.M.?

perché no?
Purché ovviamente abbia caratteristiche idonee (larghezza, numero di gradini, alzata e pedata, altezza di passaggio > 2 m, resistenza e reazione al fuoco)
La lunghezza del percorso poi la misuri come hai scritto tu.


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