Salve
E' corretto che una unità immobiliare adibita ad uffici con + di 25 dipendenti (circa 40) ha l'obbligo di fare l'IRAI ?
Grazie
IRAI per uffici > 25 dipendenti
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lillo,
Mike
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Quindi se non ci dovessero essere archivi e/o depositi materiali combustibili, non devo mettere nulla.
E comunque se ci dovessero essere faccio l'IRAI solo in quei locali non negli uffici, corridoi, ecc., giusto ?
E comunque se ci dovessero essere faccio l'IRAI solo in quei locali non negli uffici, corridoi, ecc., giusto ?
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Non puoi ragionare così, qualcuno deve fare una valutazione del rischio di incendio e definire quali sono le misure di prevenzione e protezione (e dove).
QUindi, o ti fai incaricare per fare la valutazione, oppure dici al titolare dell'attività (meglio, al Datore di lavoro) che ti serve necessariamente questo documento per procedere con la progettazione.
QUindi, o ti fai incaricare per fare la valutazione, oppure dici al titolare dell'attività (meglio, al Datore di lavoro) che ti serve necessariamente questo documento per procedere con la progettazione.
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Leggendo il DM 22 febbraio 2006 l'IRAI è richiesto su tutta la struttura dell'impianto manuale (pulsante e segnalazione) e impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica.
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11. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.24 11.1. Generalità. 1. Negli uffici deve essere prevista l’installazione in tutte le aree di:
segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite; impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d’incendio.
11.2. Caratteristiche. 1. L’impianto deve essere progettato e realizzato a regola d’arte secondo le vigenti norme di buona tecnica. 2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, ubicata in ambiente presidiato. 3. L’impianto deve consentire l’azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell’attività entro: a) un primo intervallo di tempo dall’emissione della segnalazione di allarme proveniente da 2 o più rivelatori o dall’azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione d’incendio; b) un secondo intervallo di tempo dall’emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto. I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell’attività e dei rischi in essa esistenti, nonché di quanto previsto nel piano di emergenza. 4. Ai fini dell’organizzazione della sicurezza, l’impianto di rivelazione può consentire l’attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni: chiusura di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l’attivazione degli appositi dispositivi di chiusura; disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento; attivazione di eventuali sistemi antincendio automatici (estinzione, evacuazione fumi, etc.); chiusura di eventuali serrande tagliafuoco poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione; eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati nel piano di emergenza. 5. Per i rivelatori ubicati nei depositi in cui il carico d’incendio è superiore a 60 kg/m2 ovvero la superficie in pianta è superiore a 200 m2, devono essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi. Tali ripetitori devono anche essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente presidiate per mancanza di persone o di un controllo diretto nonché intercapedini comprese nei controsoffitti e nei pavimenti sopraelevati qualora vi siano installati impianti che possano determinare rischi di incendio.
12. Sistema di allarme. 1. Gli uffici devono essere dotati di un sistema di allarme in grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell’edificio o delle parti di esso coinvolte dall’incendio. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.
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11. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.24 11.1. Generalità. 1. Negli uffici deve essere prevista l’installazione in tutte le aree di:
segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite; impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio d’incendio.
11.2. Caratteristiche. 1. L’impianto deve essere progettato e realizzato a regola d’arte secondo le vigenti norme di buona tecnica. 2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio nella centrale di controllo e segnalazione, ubicata in ambiente presidiato. 3. L’impianto deve consentire l’azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nell’attività entro: a) un primo intervallo di tempo dall’emissione della segnalazione di allarme proveniente da 2 o più rivelatori o dall’azionamento di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione d’incendio; b) un secondo intervallo di tempo dall’emissione di una segnalazione di allarme proveniente da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di controllo e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto. I predetti intervalli di tempo devono essere definiti in considerazione della tipologia dell’attività e dei rischi in essa esistenti, nonché di quanto previsto nel piano di emergenza. 4. Ai fini dell’organizzazione della sicurezza, l’impianto di rivelazione può consentire l’attivazione automatica di una o più delle seguenti azioni: chiusura di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui è pervenuta la segnalazione, tramite l’attivazione degli appositi dispositivi di chiusura; disattivazione elettrica degli eventuali impianti di ventilazione e/o condizionamento; attivazione di eventuali sistemi antincendio automatici (estinzione, evacuazione fumi, etc.); chiusura di eventuali serrande tagliafuoco poste nelle canalizzazioni degli impianti di ventilazione e/o condizionamento riferite al compartimento da cui proviene la segnalazione; eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati nel piano di emergenza. 5. Per i rivelatori ubicati nei depositi in cui il carico d’incendio è superiore a 60 kg/m2 ovvero la superficie in pianta è superiore a 200 m2, devono essere installati dispositivi ottici di ripetizione di allarme lungo i corridoi. Tali ripetitori devono anche essere previsti per quei rivelatori che sorvegliano aree non direttamente presidiate per mancanza di persone o di un controllo diretto nonché intercapedini comprese nei controsoffitti e nei pavimenti sopraelevati qualora vi siano installati impianti che possano determinare rischi di incendio.
12. Sistema di allarme. 1. Gli uffici devono essere dotati di un sistema di allarme in grado di avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell’edificio o delle parti di esso coinvolte dall’incendio. La diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.
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Michele Lysander Guetta
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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Io dovrei fare il progetto, ma il committente non vuole spendere tutti quei soldi
Quindi io mi chiedo se è veramente necessario per legge o se per un ufficio di "soli" 40 dipendenti non serve, se non al limite quello manuale.
Da quello che mi sembra di capire serve in uffici con centinaia di dipendenti
Quindi io mi chiedo se è veramente necessario per legge o se per un ufficio di "soli" 40 dipendenti non serve, se non al limite quello manuale.
Da quello che mi sembra di capire serve in uffici con centinaia di dipendenti
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Ho dato un occhio veloce al DM 22 febbraio 2006, e per gli uffici di tipo 1 26-100 dipendenti, non è chiarissimo se serve l'IRAI perché comunque sembra far riferimento per gli impianti al Titolo II. 
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Duracell ha scritto:Ho dato un occhio veloce al DM 22 febbraio 2006, e per gli uffici di tipo 1 26-100 dipendenti, non è chiarissimo se serve l'IRAI perché comunque sembra far riferimento per gli impianti al Titolo II.
Per gli uffici di tipo I non si fa riferimento al capitolo 11
3. Devono inoltre essere osservate le disposizioni di cui al Titolo II, punti 10.1., con riferimento ad attività a rischio basso, 13. e 14.
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