volevo porre alla Vs. attenzione una news "estiva"
dal 27 agosto è invigore la regola tecnica in oggetto (DM 27/07/2010) applicabile ad ambienti commerciali con superficie lorda comprensiva di servizi e depositi, nonchè degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.
Questo prevede:
art.6.3 - per l'illuminazione di sicurezza autonomia minima 90 minuti - chissà, potrebbe darsi che in caso d'incendio ci sia chi vuole continuare a fare shopping......
e qesta mi sembra ancora + bella
art.6.4 - illuminazione di sicurezza - illuminamento minimo 10 lux ad 1 metro dal piano di calpestio lungo le vie di uscita (non solo di esodo), e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico - se voglio fare shopping durante l'incendio devo riuscire a vedere bene ciò che acquisto
Io sono sempre dalla parte della sicurezza, ma mi sembra che i normatori dei VVF Italiani stiano tirando la corda al di fuori di ogni ragionevolezza. Negli altri paesi europei non esistono tutte queste prescrizioni.......
Credo proprio che per chi si occupa di impianti elettrici in ambienti commerciali >400mq inizierà un periodo di "applicazione selvaggia" delle norme, comincieremo a sentire chi dice "la norma prevede 1/10/100/1000 lux, ma anche se ne mettiamo solo 2 va bene lo stesso" e cosi via.
Che ne dite?

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