salve a tutti
Vi spiego subito il mio problema:
Premesso che forse non lo farò sopratutto a breve , io sono un Perito industriale iscritto all'albo della mia provincia , e lavoro in regola per più di un anno come operaio specializzato di livello 4( anche se in pratica faccio il capotecnico )in un azienda di impianti elettrici che per capirci è titolare di tutte le ( lettere) ora mi chiedo se volessi iniziare un attività potrei essere il resp.tecnico della mia azienda ovviamente nella azienda dove lavoro darei le dimissioni, pensate che i miei requisiti bastino??? grazie anticipatamente
Requisiti Azienda Impianti Elettrici
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si.. ma nel contratto sono stato assunto comunque come operaio specializzato di livello 4
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Per.Ind.Fanara
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bene addirittura anche 2 anni di apprendistato , ed automaticamente ( eredito ) le lettere del' azienda in cui ho fatto servizio??? grazie ancora
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Per.Ind.Fanara
0 3 - Messaggi: 44
- Iscritto il: 5 feb 2008, 11:58
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Ma.....Mi sembrava di aver letto che è anche necessario che il datore di lavoro dichiari che effettivamente si è svolto quella precisa mansione.....puoi anche essere assunto operaio specializzato di livello 4 ma se nella pratica non hai mai operato su impianti elettrici ma eri semplicemente l'autista del camioncino..... alla fine non hai imparato nulla.
Magari mi sbaglio ma è un ragionevole dubbio!
Magari mi sbaglio ma è un ragionevole dubbio!
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Il problema è che se il suo datore rilascia l'autocertificazione dove risulta che Fanara può realizzare impianti lui automaticamente eredita i requisiti indipendentemente se poi in realtà è in grado di realizzarli 
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legge-37-08
Art. 3. Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all’esercizio delle attività di cui all articolo 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all’articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l’attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda
d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti
tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese
presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso
l’ufficio del registro delle imprese.
[...]
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
[...]
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
[...]
A me sembra chiaro
Art. 3. Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all’esercizio delle attività di cui all articolo 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all’articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l’attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda
d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti
tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese
presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso
l’ufficio del registro delle imprese.
[...]
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
[...]
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
[...]
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elettrodomus
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