1) Se non hai mai realizzato un circuito non credo riuscirai a realizzare questo, peraltro anche in RF, devi esercitarti prima con qualcosa di meno complicato, molto meno.
2) NON è un telecomando, ma è un Jammer, e se proprio vuoi disturbare i cellulari sappi che è un REATO, per il resto sono fatti tuoi (ops... di chi ti ha chiesto di costruire il "telecomando").
Metto un link alla tua immagine, altrimenti non si vede nulla:
http://electroschematics.com/wp-content/uploads/2009/01/cell-phone-jammer-schematic.gifConcludendo, lascia perdere, inizia a costruire qualcosa di più semplice, didattico, e magari LEGALE.
In ITALIA chi fa uso di questi prodotti può interrompere un servizio pubblico come quello della trasmissione telefonica e per questo sanzionabile penalmente:
Art. 340 del Codice Penale:
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 617 del Codice Penale:
Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Chiunque fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede dufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o diun incaricato di un pubblico servizio nellesercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Articolo così sostituito dallarticolo 2 della l. 8/4/1974 n. 98.
Art 617 bis:
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra le altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nellesercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Articolo aggiunto dallarticolo 3 della l. 8/4/1974 n. 98.