salve
Un mio amico ha un appartamentino e mi ha chiesto di controllare il quadro elettrico e quindi se il differenziale sia o no ancora valido ,i risultati scandalosi neanche funzionava il test quindi neanche ho proseguito con le prove di( rito) comunque ora mi ha chiesto di sostituirlo ( un diff da o, 03 ticino da 20 A) una trentina di euro se li può permettere chiamare ditte e cose varie gli costa troppo e non può ,mi domando posso sostituirlo io ps l' impianto è stato fatto 2 anni fa quindi nell' era 37-08 e vi dirò fatto anche molto bene anche se il diff era banalmente un residuo bellico dell' elettricista di turno che ovviamente non gli ha rilasciato nessuna dichiarazione di conformità ne tanto meno fattura però tutte le normative state rispettate alla lettera,tutto fatto in maniera impeccabile secondo voi per dargli una mano posso sostituirgli il differenziale e fare la fattura per la sostituzione ps ci sono gli estremi per fare una DI.RI ??? GRAZIE MILLE, purtroppo sono abilitato ma nella vita mi occupo di direzione di cantiere e di progettazione faccio pochino e con le DI.RI anche meno ..grazie mille !!! ps anche la misurazione dell' impianto di terra( condominiale ) mi ha dato buoni esiti !! grazie
PERITO INDUSTRIALE PU0' SOSTITUIRE Differenziale
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Mike
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La DI.RI. non è possibile perché l'impianto ricade nel DM 37/08.
Sostituire il differenziale: se lo configuri come manutenzione ordinaria (ma la vedo dura) non è necessaria DDC.
Io chiamerei l'elettricista e glielo farei sostituire a lui (e già che c'è gli farei fare la DDC che non ha fatto prima).
Altrimenti, se ciò fosse proprio impossibile e se si tratta veramente di un amico... vedi tu
Saluti
Sostituire il differenziale: se lo configuri come manutenzione ordinaria (ma la vedo dura) non è necessaria DDC.
Io chiamerei l'elettricista e glielo farei sostituire a lui (e già che c'è gli farei fare la DDC che non ha fatto prima).
Altrimenti, se ciò fosse proprio impossibile e se si tratta veramente di un amico... vedi tu
Saluti
Sebastiano
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"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
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Grazie siccome è un amico faccio comprare a lui stesso l' interruttore automatico e lo sostituisco gratis così mi sento sporco solo a metà , ps se ne sai di più sulla di.ri di me, che io sappia se un impianto costruito dal 1990 al 2008 fosse perfettamente corrispondente alle norme ed ahimè non è possibile reperire la certificazione dell' impianto si può effettuare una di.ri ma se un impianto è stato realizzato nel 2010 ad esempio e sono state rispettate altresì tutte le caratteristiche perché il codesto impianto sia a norma , ma anche li non si può reperire la certificazione, il committente è costretto a rifare l 'impianto perché anche se chiama qualche aziende che si occupa di impianti elettrici raramente gli rilascerà una DI. CO su un impianto fatto bene ma comunque non da loro . Il professionista in quel caso non serve a nulla ???
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Per.Ind.Fanara
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Secondo me, basta chiamare l'elettricista che ha eseguito l'impianto e chiedergli di rilasciare la di.co. senza rivolgersi ad altre ditte; se come hai detto l'impianto è a regola dell'arte non penso che abbia grossi problemi a rilasciartela. Comunque un impianto che viene realizzato in regime di 37-08 non esiste che non abbia e non si possa reperire la di.co logicamente se eseguito da chi ha tutti i requisiti. Credo anche che, se l'appartamento è di proprietà del tuo amico è nel suo interesse avere la di.co dell'impianto. in questo caso il professionista può fare ben poco è una mancanza a priori dell'elettricista.
ciao
ciao

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1 - Solo per gli impianti antecedenti al 28 marzo 2008 si può rilasciare la DIRI
2 - La sostituzione di un differenziale è manutenzione straordinaria e può essere fatta solo da elettricista qualificato ai sensi DM 37/08 e rilascio di DICO
3 - Per gli impianti realizzati post 28 marzo 2008 e privi di DICO non si possono redigere DIRI, perché significa che qualcuno (committente e/o installatore) NON HA RISPETTATO LA LEGGE e quindi sono sanzionabili salvo infortuni riconducibili all'impianto elettrico con relative conseguenze penali. In pratica quell'impianto elettrico (o elettronico, o antincendio, ecc.) NON è agibile e utilizzabile e come se NON esistesse. Ricordo che in questi casi i contratti stipulati sono nulli e si ha diritto alla restituzione degli importi versati salvo il diritto di risarcimento danni.
4 - TUTTI gli impianti elettrici esistenti al 28.03.2008 DEVONO essere dotati di: dichiarazione di conformità ai sensi L. 46/90 DPR 447/91 oppure di DIRI ai sensi art. 7 comma 6 DM 37/08.
5 - TUTTI gli impianti elettrici (elettronici, antincendio, ecc.) realizzati dopo il 28.03.2008 DEVONO essere dotati di DICO ai sensi art. 7.
6 - Per i casi in cui al punto 3 è necessario incaricare una ditta abilitata che provvederà a prendersi carico dell'impianto realizzato, lo verificherà, "demolirà", "ricostruirà", il tutto a sua completa discrezione, per poter rilasciare la DICO. Per gli impianti soggetti a obbligo di progetto da parte di professionista iscritto all'albo, ci sarà prima un progetto di adeguamento (trasformazione).
2 - La sostituzione di un differenziale è manutenzione straordinaria e può essere fatta solo da elettricista qualificato ai sensi DM 37/08 e rilascio di DICO
3 - Per gli impianti realizzati post 28 marzo 2008 e privi di DICO non si possono redigere DIRI, perché significa che qualcuno (committente e/o installatore) NON HA RISPETTATO LA LEGGE e quindi sono sanzionabili salvo infortuni riconducibili all'impianto elettrico con relative conseguenze penali. In pratica quell'impianto elettrico (o elettronico, o antincendio, ecc.) NON è agibile e utilizzabile e come se NON esistesse. Ricordo che in questi casi i contratti stipulati sono nulli e si ha diritto alla restituzione degli importi versati salvo il diritto di risarcimento danni.
4 - TUTTI gli impianti elettrici esistenti al 28.03.2008 DEVONO essere dotati di: dichiarazione di conformità ai sensi L. 46/90 DPR 447/91 oppure di DIRI ai sensi art. 7 comma 6 DM 37/08.
5 - TUTTI gli impianti elettrici (elettronici, antincendio, ecc.) realizzati dopo il 28.03.2008 DEVONO essere dotati di DICO ai sensi art. 7.
6 - Per i casi in cui al punto 3 è necessario incaricare una ditta abilitata che provvederà a prendersi carico dell'impianto realizzato, lo verificherà, "demolirà", "ricostruirà", il tutto a sua completa discrezione, per poter rilasciare la DICO. Per gli impianti soggetti a obbligo di progetto da parte di professionista iscritto all'albo, ci sarà prima un progetto di adeguamento (trasformazione).
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Michele Lysander Guetta
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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Mia allaccio a questo post per porre un quesito:---
- Impianto elettrico parti comuni in BT sistema TT, ambito residenziale condominiale eseguito prima del 1990; composto da impianto di terra condominiale, luci, FM, eventuali.
In questo ambito, l'amministratore di unità condominiale, è tenuto a fare verificare l'impianto di terra comune con frequenza periodica da professionista iscritto all'albo, in relazione alla valutazione della eventuale rispondenza normativa,. e se questa è assolta, alla verifica periodica con apposito strumento della funzionalità di tale parte di impianto...??
""""Scrivo questo post poiché vi sono molti complessi condominiali costruiti prima del 1990, ove gli impianti delle parti comuni sono stati aggiornati solo in parte, quasi sempre x la sezione luci scale, e non è stato mai verificato ed aggiornato l'impianto di terra, salvo la prescrizione della 46/90 che ha imposto lo'installazione dei differenziali sugli impianti singoli. Molti di questi impianti non si sa nemmeno se l'impianto di terra c'e, prima degli anni 1960, e se è presente in qualche modo, sicuramente non funziona da tempo. """""
Parlo di quei casi ove non c'e' progetto, DICO o DIRI x questa parte di impianto....e nessuno ha mai verificato.
- Impianto elettrico parti comuni in BT sistema TT, ambito residenziale condominiale eseguito prima del 1990; composto da impianto di terra condominiale, luci, FM, eventuali.
In questo ambito, l'amministratore di unità condominiale, è tenuto a fare verificare l'impianto di terra comune con frequenza periodica da professionista iscritto all'albo, in relazione alla valutazione della eventuale rispondenza normativa,. e se questa è assolta, alla verifica periodica con apposito strumento della funzionalità di tale parte di impianto...??
""""Scrivo questo post poiché vi sono molti complessi condominiali costruiti prima del 1990, ove gli impianti delle parti comuni sono stati aggiornati solo in parte, quasi sempre x la sezione luci scale, e non è stato mai verificato ed aggiornato l'impianto di terra, salvo la prescrizione della 46/90 che ha imposto lo'installazione dei differenziali sugli impianti singoli. Molti di questi impianti non si sa nemmeno se l'impianto di terra c'e, prima degli anni 1960, e se è presente in qualche modo, sicuramente non funziona da tempo. """""
Parlo di quei casi ove non c'e' progetto, DICO o DIRI x questa parte di impianto....e nessuno ha mai verificato.
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Provo a rispondermi da solo ...con il post di MIKE....credo che l'amministratore di condominio, debba informare i condomini della fattispecie normativa...se non lo fa e passibile di responsabilità professionale, civile e penale.
Comunque, di queste situazioni ce ne sono molte....
""4 - TUTTI gli impianti elettrici esistenti al 28.03.2008 DEVONO essere dotati di: dichiarazione di conformità ai sensi L. 46/90 DPR 447/91 oppure di DIRI ai sensi art. 7 comma 6 DM 37/08.""2
Comunque, di queste situazioni ce ne sono molte....
""4 - TUTTI gli impianti elettrici esistenti al 28.03.2008 DEVONO essere dotati di: dichiarazione di conformità ai sensi L. 46/90 DPR 447/91 oppure di DIRI ai sensi art. 7 comma 6 DM 37/08.""2
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Il condominio se è classificabile come luogo di lavoro (ovvero presenza di lavoratori alle dirette dipendenze del condominio, per esempio: portinario) allora si applica il DPR 462/01 e quindi le verifiche periodiche obbligatorie da parte di organismi abilitati (su questo c'è però una circolare del tutto contorta che vista nell'ottica degli organismi di verifica obbligherebbe tutti i condomini alle verifiche). Se invece, come nella maggioranza dei casi, non siamo in presenza di un luogo di lavoro non è obbligatoria la verifica ai sensi del DPR 462/01 ma gli impianti elettrici esistenti debbono in ogni caso essere già conformi alla regola dell'arte (e valgono le considerazioni di cui al mio post sopra) e mantenuti in efficienza nel tempo e pertanto opportunamente verificati. Queste verifiche le può fare chiunque ne abbia la competenza: installatore o professionista. Per eventuali carenze sugli impianti ne risponde l'amministratore condominiale. Un inquilino che acquista un appartamento ha tutto il diritto di ricevere copia della DICO o DIRI a dimostrazione che gli impianti condominiali siano conformi. A maggior ragione se nel condominio ci sono unità adibite a luogo di lavoro.
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Michele Lysander Guetta
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Mike
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Ottimo MIKE, comunque, vi sono molte unità immobiliari condominiali senza portineria ove gli amministratori non sanno neppure cos'e' l'impianto di terra....e forse se esiste...al max mettono il relè luci scale nuovo..
Io sono dell'idea, che le verifiche dell'impianto di terra dovrebbero essere obbligatorie come la pulizia della caldaia....almeno una volta ogni due anni...nel residenziale...
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