Salve, il DM 27.07.10 pre le attività commerciali prescrive che l'autonomia per l'illuminazione di sicurezza debba essere di 90 minuti, questo vale per tutte le zone dell'attività commerciale? anche per quelle non propriamente commerciali (non vi accede il pubblico) es. magazzini, zone lavorazione, spogliatoi dipendenti ecc.
Saluti
DM attività commerciali e durata luce emergenza
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iosolo35
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Il decreto dice esplicitamente che ci deve essere un livello di illuminazione non inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico, ma non dice esplicitamente che nei locali non accessibili al pubblico l'illuminazione possa essere inferiore a 90min. Secondo me si puo' applicare la norma UNI 1838 per l'illuminazione di emergenza nei luoghi di lavoro per quanto riguarda i locali non accessibili al pubblico.
Per l'illuminazione di emergenza Il decreto vale per le nuove attività commerciali con superficie lorda superiore a 400mq.
ciao
Per l'illuminazione di emergenza Il decreto vale per le nuove attività commerciali con superficie lorda superiore a 400mq.
ciao
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arabino1983
578 3 4 8 - Sostenitore

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I 90 minuti valgono per ogni lampada d'emergenza di ogni attività commerciale in un centro commerciale >400mq, o solo per l'area pubblica ed eventualmente per le attività >400mq?
Saluti
Saluti
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• Centri commerciali, supermercati, grandi magazzini, empori, negozi ed altri
locali di vendita
• Nei locali adibiti a esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio (come i
centri commerciali) con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei
servizi e depositi (attività 87 del DM 16/2/82), “Il sistema di illuminazione di
sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve
avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e
livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche
sistemi di alimentazione localizzati”. (punto 8, allegato A del DM 8/3/85).
• Se il locale di vendita rientra fra quelli oggetto della circolare M.I. 75/67 (cioè
“depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri
simili indumenti; grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario;
supermercati”) occorre l’illuminazione di sicurezza. Infatti nella suddetta circolare
si enuncia che “Le uscite di sicurezza … devono risultare chiaramente segnalate
anche in caso di spegnimento occasionale dell'impianto di illuminazione
dell'emporio e devono essere mantenute sempre sgombre da materiali o da altri
impedimenti che possono ostacolarne l'utilizzazione”.
• Per i centri commerciali, la guida CEI 64-51 fornisce le seguenti indicazioni:
“L’impianto di illuminazione di sicurezza deve interessare tutti i locali ai quali ha
accesso il pubblico … e quelli nei quali abitualmente opera il personale, nonché i
percorsi necessari per raggiungere le uscite di sicurezza e gli indicatori per la
loro individuazione” (art. 4.5), e poi ancora “L’impianto di sicurezza deve avere
alimentazione indipendente (non è valida al riguardo una seconda alimentazione
dalla rete pubblica) …. e si raccomanda che entri in funzione entro 0,5 s al
mancare dell’alimentazione ordinaria. Essa deve disporre di sorgenti
permanentemente disponibili e in grado di fornire alimentazione per almeno 1
h: se queste sorgenti sono costituite da accumulatori, essi devono potersi
ricaricare automaticamente entro il periodo di chiusura previsto per il
centro commerciale (per esempio 8 h) oppure essere sovradimensionati in
modo da garantire l’autonomia prescritta entro tale tempo” (art 3.2).

locali di vendita
• Nei locali adibiti a esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio (come i
centri commerciali) con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei
servizi e depositi (attività 87 del DM 16/2/82), “Il sistema di illuminazione di
sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve
avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e
livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. Sono consentiti anche
sistemi di alimentazione localizzati”. (punto 8, allegato A del DM 8/3/85).
• Se il locale di vendita rientra fra quelli oggetto della circolare M.I. 75/67 (cioè
“depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri
simili indumenti; grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario;
supermercati”) occorre l’illuminazione di sicurezza. Infatti nella suddetta circolare
si enuncia che “Le uscite di sicurezza … devono risultare chiaramente segnalate
anche in caso di spegnimento occasionale dell'impianto di illuminazione
dell'emporio e devono essere mantenute sempre sgombre da materiali o da altri
impedimenti che possono ostacolarne l'utilizzazione”.
• Per i centri commerciali, la guida CEI 64-51 fornisce le seguenti indicazioni:
“L’impianto di illuminazione di sicurezza deve interessare tutti i locali ai quali ha
accesso il pubblico … e quelli nei quali abitualmente opera il personale, nonché i
percorsi necessari per raggiungere le uscite di sicurezza e gli indicatori per la
loro individuazione” (art. 4.5), e poi ancora “L’impianto di sicurezza deve avere
alimentazione indipendente (non è valida al riguardo una seconda alimentazione
dalla rete pubblica) …. e si raccomanda che entri in funzione entro 0,5 s al
mancare dell’alimentazione ordinaria. Essa deve disporre di sorgenti
permanentemente disponibili e in grado di fornire alimentazione per almeno 1
h: se queste sorgenti sono costituite da accumulatori, essi devono potersi
ricaricare automaticamente entro il periodo di chiusura previsto per il
centro commerciale (per esempio 8 h) oppure essere sovradimensionati in
modo da garantire l’autonomia prescritta entro tale tempo” (art 3.2).

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CGIUSEPPE61
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Grazie, ma sei sicuro che le leggi citate sono ancora in vigore?
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andreasp ha scritto:Grazie, ma sei sicuro che le leggi citate sono ancora in vigore?
Penso di sì, comunque , sicuramente ci sarà qualche altro amico che eventualmente ha nuovi aggiornamenti si farà vivo.
http://www.elektro.it/illuminazione_sic ... urezza.htm
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CGIUSEPPE61
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Attualmente è in vigore il DM 27.07.2010 che è la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. La CEI 64-51 è solamente una GUIDA e quindi NON obbligatoria ma devi far riferimento alla variante V1 che recepisce questo nuovo decreto.
Per quanto riguarda l'illuminazione di sicurezza, il DM 27.07.2010 parla chiaro
6.3 - Impianti elettrici di sicurezza
I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione di sicurezza;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianto di diffusione sonora;
e) sistema di controllo fumi;
f) ascensori antincendio.
L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤
0,5 s) per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d, e ad interruzione media (≤ 15
s) per gli impianti di cui alla lettera e ed f. Il dispositivo di carica degli
accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica
completa entro 12 ore.
L’autonomia di alimentazione è stabilita come segue:
- impianti di cui alle lettere b-c-d-e 60 minuti;
- impianti di cui alle lettere a-f 90 minuti.
L’installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche
vigenti.
6.4 - Illuminazione di sicurezza
In tutte le attività commerciali deve essere installato un impianto di
illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non
inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di
uscita, e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.
Per l’impianto di illuminazione di sicurezza possono essere utilizzate singole
lampade autoalimentate oppure con alimentazione centralizzata.
Ovviamente per il dimensionamento dell'impianto di illuminazione di sicurezza si applica la UNI EN 1838.
Per quanto riguarda l'illuminazione di sicurezza, il DM 27.07.2010 parla chiaro
6.3 - Impianti elettrici di sicurezza
I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza:
a) illuminazione di sicurezza;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianto di diffusione sonora;
e) sistema di controllo fumi;
f) ascensori antincendio.
L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (≤
0,5 s) per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d, e ad interruzione media (≤ 15
s) per gli impianti di cui alla lettera e ed f. Il dispositivo di carica degli
accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica
completa entro 12 ore.
L’autonomia di alimentazione è stabilita come segue:
- impianti di cui alle lettere b-c-d-e 60 minuti;
- impianti di cui alle lettere a-f 90 minuti.
L’installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle regole tecniche
vigenti.
6.4 - Illuminazione di sicurezza
In tutte le attività commerciali deve essere installato un impianto di
illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non
inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di
uscita, e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.
Per l’impianto di illuminazione di sicurezza possono essere utilizzate singole
lampade autoalimentate oppure con alimentazione centralizzata.
Ovviamente per il dimensionamento dell'impianto di illuminazione di sicurezza si applica la UNI EN 1838.
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Michele Lysander Guetta
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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Ma questo vale anche per i magazzini e i locai adiacenti all'area vendita?
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arabino1983
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A mia interpretazione l'unico "sconto" che viene fatto riguarda i valori per l'illuminazione di sicurezza.
Come già citato, la normativa al punto 6.4, cita i valori per le attività commerciali citando le zone accessibili al pubblico.
6.4
In tutte le attività commerciali deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.
Di conseguenza per una zona magazzino accessibile ai soli addetti ai lavori, limitatamente ai valori, puoi rifarti ad altre normative.
Tutti i restanti punti valgono per l'intera attività
Come già citato, la normativa al punto 6.4, cita i valori per le attività commerciali citando le zone accessibili al pubblico.
6.4
In tutte le attività commerciali deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.
Di conseguenza per una zona magazzino accessibile ai soli addetti ai lavori, limitatamente ai valori, puoi rifarti ad altre normative.
Tutti i restanti punti valgono per l'intera attività
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
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