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Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

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[51] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 21 apr 2008, 16:48

Appartamento con impianto elettrico risalente agli anni '80, realizzato in gran parte con cavi posati direttamente sottotraccia del tipo 'plastipiombo' di cui non conosco la sezione, presumibile che i condutori più piccoli siano da 0,75 mmq, non c'è impianto di terra.



Puoi fare l'intervento anche dopo il 27 marzo... in questo caso ci sarà la DDR + la DDC dell'intervento di adeguamento


In questo caso, con cavo posato direttamente sotto intonaco, sezione inferiore sicuramente ad 1mm, l'unico intervento è il rifacimento completo dell'impianto!
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[52] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 apr 2008, 18:20

Pierluigi2002 ha scritto:Appartamento con impianto elettrico risalente agli anni '80, realizzato in gran parte con cavi posati direttamente sottotraccia del tipo 'plastipiombo' di cui non conosco la sezione, presumibile che i condutori più piccoli siano da 0,75 mmq, non c'è impianto di terra.



Puoi fare l'intervento anche dopo il 27 marzo... in questo caso ci sarà la DDR + la DDC dell'intervento di adeguamento


In questo caso, con cavo posato direttamente sotto intonaco, sezione inferiore sicuramente ad 1mm, l'unico intervento è il rifacimento completo dell'impianto!


Non è l'unico intervento... rispettando i requisiti minimi indicati al comma 3 art. 6 si rispetta in ogni caso la legge...
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[53] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto UtenteGhino di Tacco » 21 apr 2008, 21:47

Per Mike c' è quacosa che non torna:

da art. 7 cooma 2

2) Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito
almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

Che necessità avrebbe "l' installatore di integrare il progetto" se lo redige solo al termine dei lavori, oppure lo redige
prima dei lavori (Per uso interno) ma non lo presenta a nessun ufficio competente ?????

A mio modesto avviso il comma 6 del art. 5 si riferisce a quei locali che hanno già "il certificato di agibilità" e dove non è richiesta ne "DIA" ne "Permesso di costruire".

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[54] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 apr 2008, 0:06

Ghino di Tacco ha scritto:Per Mike c' è quacosa che non torna:

da art. 7 cooma 2

2) Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito
almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

Che necessità avrebbe "l' installatore di integrare il progetto" se lo redige solo al termine dei lavori, oppure lo redige
prima dei lavori (Per uso interno) ma non lo presenta a nessun ufficio competente ?????


Da Wikpedia: Con il termine progetto si identifica il complesso di attività correlate tra loro finalizzate a creare prodotti o a rilasciare servizi rispondenti a obiettivi specifici determinati e a criteri di completamento concordati, il tutto entro tempi, costi, risorse e vincoli di qualità prefissati.
Il termine deriva dal latino proiectum, participio passato del verbo proicere, letteralmente traducibile con gettare avanti; il che spiega anche l'assonanza etimologica dei verbi italiani 'proiettare' e 'progettare'.


Progetto = elaborato prima di costruire... Premesso questo, l'art. 7 ha per oggetto: "Dichiarazione di conformità" che si redige a fine lavori... ergo, il progetto si deve fare sempre, come richiesto dall'art. 5, se non supera i limiti previsti dall'art. 5 comma 2 se lo elabora il responsabile tecnico ma deve essere fatto prima di iniziare i lavori, altrimenti non è un progetto... infatti al comma 2 dell'art. 7 si evidenzia la necessità di integrare il progetto qualora siano avvenute delle varianti in corso d'opera...

Facciamo delle ipotesi di fantagiustizia... Vediamo come interpreta questo aspetto un giudice chiamato a giudicare un infortunio... Come giudica l'operato di un installatore che ha eseguito un lavoro dal quale risulta agli atti che non abbia redatto prima un progetto (magari sottoponendolo all'approvazione della committenza)? Competente? Mah! Prudente? Mah! Diligente? No di sicuro...

A mio modesto avviso il comma 6 del art. 5 si riferisce a quei locali che hanno già "il certificato di agibilità" e dove non è richiesta ne "DIA" ne "Permesso di costruire".

Ghino di Tacco


Le cose stanno in maniera diversa... Riporto un copia/incolla da un intervento che fatto in altro forum...

art. 11 comma 1 si riferisce a edifici ai quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità e si devono fare interventi di rifacimento o nuovo impianto e non è richiesta la DIA. In questo caso, l'installatore deve consegnare entro 30 gg dalla fine dei lavori la copia della DDC con gli allegati obbligatori, ovvero il progetto esecutivo che ha seguito (ovviamente aggiornato con eventuali varianti) di cui all'art. 5. Il progetto sarà redatto da un professionista se sopra i limiti previsti dal art. 5 comma 2 oppure dallo stesso responsabile tecnico se sotto i limiti.

art. 11 comma 2 si riferisce a opere di installazione, di trasformazione o di ampliamento di impianti connessi a interventi edilizi per i quali è richiesto il permesso a costruire o la DIA. In questo caso chi ha richiesto la DIA o il permesso a costruire (normalmente il professionista che si occupa della parte edilizia) depositerà il progetto degli impianti presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.

In base all'art. 5 comma 6, i progetti di cui all'art. 5 comma 2 sono depositati in comune presso lo sportello unico nei termini previsti all'articolo 11.

Quindi riassumendo:
- se devo rifare o fare un impianto nuovo ma senza che ci siano opere edilizie associate per le quali è richiesto una DIA o permesso a costruire, è obbligatorio sempre e comunque avere un progetto (art. 5 comma 1) ma questo deve essere consegnato allegato alla DDC. Ovviamente se per l'intervento si ricade nel art. 5 comma 2, il progetto sarà di un professionista abilitato, altrimenti del responsabile tecnico.
- se è necessario realizzare degli impianti e anche interventi edilizi per i quali è richiesta la DIA o il permesso a costruire, il progetto viene presentato assieme al progetto edilizio (normalmente è un progetto preliminare). Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni, l'installatore può iniziare i lavori e per fare questo deve avere copia del progetto che ovviamente dovrà essere esecutivo. Al termine dei lavori rilascierà la DDC con gli allegati obbligatori tra cui il progetto che ricordo dovrà essere aggiornato con le eventuali varianti in corso d'opera avallate dallo stesso professionista o da altro (*) e il responsabile della pratica edilizia si preoccupererà di richiedere il certificato di agibilità come da art. 9.

(*) [mode polemica on]: mi riferisco a documentazione di progetto e non al "as built" che tanti pensano sia la stessa cosa ma non lo è, infatti l'as built fa parte della documentazione di impianto ovvero è la puntuale e dettagliata fotografia di come è stato realizzato l'impianto e serve per la manutenzione e la gestione e viene sempre redatto alla fine, ovviamente...
Il progetto e le varianti invece fanno parte della documentazione di progetto che sono sempre redatte prima di fare i lavori e non potrebbe essere altrimenti perché se nò si chiamerebbe documentazione di postgetto...
La documentazione di impianto la può redigere chiunque, quella di progetto solo un professionista abilitato. [mode polemica off]
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[55] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 22 apr 2008, 7:29

Pierluigi2002 ha scritto:Appartamento con impianto elettrico risalente agli anni '80, realizzato in gran parte con cavi posati direttamente sottotraccia del tipo 'plastipiombo' di cui non conosco la sezione, presumibile che i condutori più piccoli siano da 0,75 mmq, non c'è impianto di terra.



Puoi fare l'intervento anche dopo il 27 marzo... in questo caso ci sarà la DDR + la DDC dell'intervento di adeguamento


In questo caso, con cavo posato direttamente sotto intonaco, sezione inferiore sicuramente ad 1mm, l'unico intervento è il rifacimento completo dell'impianto!


Con l'interruttore In=6 A si protegge contro il sovraccarico il conduttore da 0,75 mmq, certo non è facile conoscere il K2S2 del cavo sottotraccia, ma al giorno d'oggi si trovano interruttori con I2t molto basso. All'epoca non era vietato usare quel tipo di cavi direttamente murati... e non c'era l'obbligo della sezione minima da 1,5 mmq... Quasi quasi me la rischio e rilascio la DDR.
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[56] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto Utentedorpetti » 22 apr 2008, 17:06

Leggendo il nuovo decreto n.37, sembra che la DDC debba essere accompagnata da progetto (art.7 comma 1). E fin qui nessun dubbio, ma continuando nella lettura, sembra che tale "progetto" assuma aspetti diversi da chi lo redige:
Se il progetto è fatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, è sufficiente fare una descrizione funzionale dell'opera (art.7 comma 2), mentre se è fatto da un tecnico abilitato, ma non facente parte dell'impresa installatrice, allora tale progetto deve essere piu' completo ed incluedere ad esempio disegni planimetrici, relazione dell'installazione, descrizione dei componenti utilizzati (art.5 comma 4).

Sbaglio?

Secondo me, grazie a questo nuovo decreto, per noi progettisti, il campo applicativo si amplia molto, soprattutto perché è difficile che gli elettricisti installatori abbiano capacità e voglia di redigere un progetto anche se di massima.

Che ne dite?
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[57] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 22 apr 2008, 17:28

"Capacità" lo avrei messo tra virgolette, Voglia per la maggior parte degli installatori, vorrebbe dire farlo gratis, in quanto se si caricasse sul preventivo il tempo impiagato per redigere il ( "progetto semplice" art. 7 comma 2 ) il costo sale e l'installatore rischia di non prendere nessuna di quelle commesse.
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[58] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 22 apr 2008, 17:29

dorpetti ha scritto:
Secondo me, grazie a questo nuovo decreto, per noi progettisti, il campo applicativo si amplia molto, soprattutto perché è difficile che gli elettricisti installatori abbiano capacità e voglia di redigere un progetto anche se di massima.

Che ne dite?


"Capacità" lo avrei messo tra virgolette, Voglia per la maggior parte degli installatori, vorrebbe dire farlo gratis, in quanto se si caricasse sul preventivo il tempo impiegato per redigere il progetto il costo sale e l'installatore rischia di non prendere nessuna di quelle commesse.

Saluti
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[59] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto Utentedorpetti » 22 apr 2008, 17:35

Capacità non era volto alle conoscienze tecnice, quanto a quelle informatiche, e quindi nell'attitudine al redigere il progetto magari previa un software cad.
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[60] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 apr 2008, 18:47

dorpetti ha scritto:Capacità non era volto alle conoscienze tecnice, quanto a quelle informatiche, e quindi nell'attitudine al redigere il progetto magari previa un software cad.


Progettare è un'attività ben più complessa e impegnativa e non centra nulla con il disegnare al cad o utilizzare software di calcolo... Progettare significa essere in grado di fare delle scelte interpretando al meglio le esigenza delle committenza, rispettando le regole di sicurezza, le prestazioni e funzionalità, tenendo sempre presente i costi/benefici, budget e tempi ed il coordinamento con le altre discipline.

Per progettare bisogna avere la giusta mentalità che non si acquisisce o si impara facendo l'installatore... Allo stesso modo un progettista non ha la mentalità per mettersi a fare l'installatore ... Poi ci sono le eccezioni ...
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