Ma oltre a fare questo chiacchiericcio l'avete letta la delibera AEEG 578/13 o, se l'avete letta mi domando, come l'avete interpretata?
Sintetizziamola:
1) Tale delibera definisce tutti i sistemi di produzione e consumo già installati e da connettere, in Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC). I due impianti indicati nel topic sono quindi degli SSPC.
Tali impianti fermo le varie qualifiche da attribuire, in alcuni casi dal GSE in altri casi da richiedere dall'interessato, tutti ricadono nella regolamentazione della stessa Delibera 578/13.
In particolare gli impianti connessi al 01/01/2014 ammessi allo scambio sul posto, sono definiti sistemi esistenti equivalenti SEU tipo A, ovvero SEESEU-A;
walnut ci potrà poi chiarire se i due impianti indicati sono in regime di scambio sul posto oppure no.
Qualora non lo siano possono ricadere in altre tipolgie qualificate ASAP o ASE che costituiscono rispettivamente gli altri sistemi di autoproduzione e altri sistemi elettrici, che sono comunque compresi negli SSPC.
2) Definizioni estratte dalla delibera:
- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al Testo
Integrato Trasporto, le definizioni di cui al Testo Integrato delle Connessioni
Attive (TICA), oltre alle seguenti:...
...pp) unità di consumo (UC): insieme di impianti per il consumo di energia
elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee
elettriche private...
...Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto,
salvo il caso in cui non si richieda l’attivazione di un punto di connessione
di emergenza ...
3) Il depuratore quindi essendo una unità di consumo, può essere alimentata da una sola utenza.
a meno che non si chieda una connessione di emergenza.
Conclusione
Sistema di Commutazione per Forniture di Emergenza
- sia che si tratti di una alimentazione di emergenza per sopperire ad una morosità nel caso di un impianto di produzione, sia che si tratti di una alimentazione di emergenza necessaria per l'alimentazione di soccorso ad una unità di consumo, le regole sono le medesime.
Comunque gli impianti indicati da walnut sono di tipologia tale da ricadere in entrambe.
L'art. 18.5 della delibera AEEG 578/13 - definisce il sistema di commutazione e le competenze come indicato nei precedenti post.
Non mi sembra che quanto illustrato fin qui sia estraneo all'argomento.
Ripeto quindi senza voler convincere nessuno che nel caso di walnut , è doveroso fare un passaggio ufficiale con il Gestore della Rete di Distribuzione, illustrando chiaramente la configurazione degli impianti e del sistema di commutazione che si vuole realizzare.
Fine della puntata
Saluti
Marco62
Commutazione carichi azienda agricola
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Imho il problema sta qui:
Il depuratore NON è una unità di consumo. Semplicemente è un carico facente parte di una UC. L'obbligo di singola alimentazione riguarda le UC (cosa, per altro, affatto nuova) e non i carichi. Seguendo il Tuo ragionamento
Marco62 una volta collegato un carico qualsiasi ad un impianto non dovrebbe più essere possibile scollegarlo e spostarlo... Non mi pare sia il caso.
Altrettanto ovviamente NON stiamo parlando di alimentazione simultanea.
Poi... Prima dicevi...
E' vero che hai citato le regole tecniche in questione. Io però ancora non ho capito dove direbbero qualcosa a supporto della Tua tesi. Sarebbe utile se postassi l'estratto di interesse. Ammesso che ci sia ovviamente.
Marco62 ha scritto:Il depuratore quindi essendo una unità di consumo
Il depuratore NON è una unità di consumo. Semplicemente è un carico facente parte di una UC. L'obbligo di singola alimentazione riguarda le UC (cosa, per altro, affatto nuova) e non i carichi. Seguendo il Tuo ragionamento
Altrettanto ovviamente NON stiamo parlando di alimentazione simultanea.
Poi... Prima dicevi...
Marco62 ha scritto: A supporto di ciò ho indicato la norma CEI 0-21, Cei 0-16,
E' vero che hai citato le regole tecniche in questione. Io però ancora non ho capito dove direbbero qualcosa a supporto della Tua tesi. Sarebbe utile se postassi l'estratto di interesse. Ammesso che ci sia ovviamente.
-

Giovepluvio
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Giovepluvio ha scritto:Il depuratore NON è una unità di consumo. Semplicemente è un carico facente parte di una UC.
Una libera è stravagante interpretazione.
Se togliamo i carichi come identifichiamo l'unità di consumo?
Se questa pseudo unità di consumo a cui tu ti riferisci è formata da un solo carico, si potrebbe affermare che l'unità di consumo non esiste?
Giovepluvio ha scritto:Poi... Prima dicevi...
Marco62 ha scritto:
A supporto di ciò ho indicato la norma CEI 0-21, Cei 0-16,
E' vero che hai citato le regole tecniche in questione. Io però ancora non ho capito dove direbbero qualcosa a supporto della Tua tesi. Sarebbe utile se postassi l'estratto di interesse. Ammesso che ci sia ovviamente.
Scusate ma mi sembra di parlare ai sordi!!!
Dopo ogni mio corretto riferimento e dopo averlo analizzato per ore tutti insieme, immancabilmente vi siete impegnati soltanto a screditare, ovviamente con conclusioni assurde!
Ora mi chiedete ulteriori riferimenti?
Faccio fatica a capire quali sono i vs interessi, perché finora ho notato da parte vostra soltanto una profusa attività denigratoria.
Le norme citate le hai lette ma i riferimenti cercati non li hai trovati, che facciamo cambiano canale e il gioco delle tre carte innescato con la Delibera 578/13, lo replichiamo con le norme CEI? Direi di no è monotono.
Ribadendo il concetto che avevo espresso all'inizio del topic vorrei concludere e Vi pongo la seguente domanda:
Rispetto al quesito di walnut premesso che siamo tutti d'accordo della necessità di installare un idoneo e collaudato sistema di commutazione, quanti di voi ritengono che sia necessario coinvolgere il Distributore Gestore della Rete documentando ciò che si deve realizzare?
Io ritengo che sia doveroso e necessario.
La vs sintetica e chiara risposta sul quesito potrà chiudere la discussione.
Saluti
Marco 62
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Come da definizione che Tu stesso hai citato?Marco62 ha scritto:Giovepluvio ha scritto:Il depuratore NON è una unità di consumo. Semplicemente è un carico facente parte di una UC.
Una libera è stravagante interpretazione.![]()
Se togliamo i carichi come identifichiamo l'unità di consumo?
Ovviamente no ma, mi pare evidente, che quello che citi è un caso limite DIFFORME da quello in analisi.Se questa pseudo unità di consumo a cui tu ti riferisci è formata da un solo carico, si potrebbe affermare che l'unità di consumo non esiste?![]()
Vero?Scusate ma mi sembra di parlare ai sordi!!!
Devo essere cieco perché di questi "corretti riferimenti" non ne ho visto neppure uno. A meno che il corretto riferimento non sia citare la norma nel suo complesso...Dopo ogni mio corretto riferimento e dopo averlo analizzato per ore tutti insieme, immancabilmente vi siete impegnati soltanto a screditare, ovviamente con conclusioni assurde!
Pur considerando errate le tue conclusioni sulla faccenda non mi pare di essere stato, in nessuno dei miei interventi, "denigratorio" nei tuoi confronti. Anzi... inizio a sentirmi io quello preso in giro.Faccio fatica a capire quali sono i vs interessi, perché finora ho notato da parte vostra soltanto una profusa attività denigratoria.
Vabbeh... qui neppure commento...Le norme citate le hai lette ma i riferimenti cercati non li hai trovati, che facciamo cambiano canale e il gioco delle tre carte innescato con la Delibera 578/13, lo replichiamo con le norme CEI? Direi di no è monotono.![]()
Non lo ritengo necessario visto che da nessuna parte, a prescindere da quel che ne pensi, è scritto che lo sia.quanti di voi ritengono che sia necessario coinvolgere il Distributore Gestore della Rete documentando ciò che si deve realizzare?
Io ritengo che sia doveroso e necessario.
La vs sintetica e chiara risposta sul quesito potrà chiudere la discussione.
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Giovepluvio
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Giovepluvio ha scritto:Se questa pseudo unità di consumo a cui tu ti riferisci è formata da un solo carico, si potrebbe affermare che l'unità di consumo non esiste? Ovviamente no ma, mi pare evidente, che quello che citi è un caso limite DIFFORME da quello in analisi.
OK allora quando la U.C. è costituita da un solo carico la commutazione sull'altra utenza deve essere concordata con il Distributore.
Sei d'accordo?
Saluti
Marco62
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Non saprei a dire il vero. E'una ipotesi che non ho mai preso in considerazione. In ogni caso, salvo quanto scritto nella delibera che hai citato, che è una situazione tutt'altro che comune e generalizzabile, non vedo alcun motivo per concordare la cosa col Distributore. Tu consulti il Distributore ogni volta che devi collegare o scollegare un carico da un impianto?
Forse Ti sfugge che la prescrizione della delibera riguarda esclusivamente la sicurezza dei lavoratori del Distributore che dovessero trovarsi a manovrare un sistema di commutazione. Mi spieghi per quale motivo, in una situazione come quella che ipotizzi, ciò dovrebbe accadere?
Forse Ti sfugge che la prescrizione della delibera riguarda esclusivamente la sicurezza dei lavoratori del Distributore che dovessero trovarsi a manovrare un sistema di commutazione. Mi spieghi per quale motivo, in una situazione come quella che ipotizzi, ciò dovrebbe accadere?
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Giovepluvio
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Giovepluvio ha scritto:Non saprei a dire il vero. E'una ipotesi che non ho mai preso in considerazione. In ogni caso, salvo quanto scritto nella delibera che hai citato, che è una situazione tutt'altro che comune e generalizzabile, non vedo alcun motivo per concordare la cosa col Distributore. Tu consulti il Distributore ogni volta che devi collegare o scollegare un carico da un impianto?
Ma in questo caso, seguendo la definizione di U.C., non si sta distaccando semplicemente un carico ma si utilizza una alimentazione di emergenza.
Saluti
Marco 62
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In riferimento a quanto indicato in, 2,7,17,41 e ribadito in 47, indico lo stralcio dei riferimenti normativi richiesti a supporto:
Attività sulla Rete AAT e AT – codice di rete di Terna
Rif. Prescrizione - Codice di rete di Terna capitolo 1 sezione 1 A Connessioni alla RTN
1B.4.3.1 Punti di consegna multipli
…L’Utente deve prendere provvedimenti tali da impedire paralleli, accidentali o
non autorizzati, fra due punti diversi della RTN.
Gli eventuali interblocchi nell’impianto dell’Utente devono essere concordati
con il Gestore.
Attività sulla rete Rete MT
CEI 0-16 art. 7.5.4 Punti di connessione multipli e alimentazioni di emergenza…
…In caso di presenza di punti di connessione multipli, anche al fine dell’alimentazione di
emergenza, devono essere previsti, su richiesta del Distributore, opportuni interblocchi
meccanici. Tali interblocchi devono operare sugli organi di manovra per evitare il
funzionamento in parallelo di distinti sistemi elettrici…
…Il Distributore può assicurarsi del corretto funzionamento degli interblocchi presenziando alle
prove di funzionamento dei blocchi al momento della messa in servizio e/o richiedendo, in
qualsiasi momento, l’effettuazione delle relative manovre alla presenza dei propri incaricati.
Commento è implicito che il Distributore per poter richiedere gli opportuni interblocchi ed effettuare qualora lo desideri, le verifiche di funzionalità degli stessi, deve essere preventivamente informato documentando ciò che si vuole realizzare,
Attività sulla Rete BT
CEI 0-21 art. 7.4.5 Punti di connessione multipli e alimentazioni di emergenza
Quando siano previsti punti di connessione multipli e/o altre alimentazioni elettriche, derivate
da gruppi di generazione di riserva (ad es. gruppi elettrogeni) e/o da gruppi statici di
continuità, alternative a quella principale, devono essere previsti dall’Utente opportuni interblocchi…
Regolamento di esercizio pubblicato nella norma CEI 0-21 allegato G
Art. G2 stralcio
…In caso di qualunque variazione rispetto a quanto indicato nel presente documento l’Utente
produttore si impegna a contattare il “DISTRIBUTORE” per rinnovare il regolamento ed i
relativi allegati…
…Ogni modifica dello schema d'impianto, riportato in allegato, dovrà essere preventivamente
autorizzata da “DISTRIBUTORE”…
L’Utente produttore inoltre si impegna a comunicare tempestivamente al “DISTRIBUTORE”
qualsiasi iniziativa od evento che, per qualsiasi motivo, possa comportare modifica, anche
parziale, di quanto esposto nel presente regolamento di esercizio ed a evitare l'attuazione di
tale modifica sino a che non abbia ottenuto il consenso da “DISTRIBUTORE”, attenendosi
comunque alle condizioni che eventualmente vincolassero tale consenso..
…Qualora l’Utente produttore non rispetti le prescrizioni riportate nel presente regolamento e/o
nella Norma CEI 0-21, l’allacciamento potrà essere soggetto a sospensione o a limitazione
sino al ripristino delle condizioni prescritte.
Stralcio Paragrafo G.5 Manutenzione, adeguamento impiantistico, verifiche e disservizi
All’attivazione dell’impianto e nel periodo di vigenza del regolamento di esercizio l’Utente
produttore è tenuto a eseguire i controlli necessari ed una adeguata manutenzione dei propri
impianti al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete.
Le attività di manutenzione sono, infatti, un requisito fondamentale per mantenere
costantemente efficiente l’impianto (in particolare il dispositivo di interfaccia) e quindi
garantire il rispetto dei principi generali di sicurezza e qualità della tensione di alimentazione,
previsti da leggi e normative vigenti.
Esse sono un preciso obbligo richiamato dalla legge (art. 15 del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e
art. 8 del DM 22/01/08 n. 37) e possono essere svolte in conformità alle norme e guide CEI di
riferimento (ad es. la Guida CEI 64-14 e la Norma CEI 64-8 per gli impianti in BT, ecc..)
… Inoltre si impegna ad informare tempestivamente Il Distributore di qualsiasi intervento
effettuato su tali apparecchiature nonché su altre apparecchiature che abbiano riflesso
sull’esercizio della rete da parte di Distributore e ad aggiornare gli allegati al presente
regolamento.
L’Utente produttore produrrà adeguata documentazione che certifichi la verifica di quanto
originariamente prescritto nel regolamento di esercizio e nei documenti contrattuali, che
possa essere stato modificato da interventi sugli impianti da lui effettuati e non segnalati.
….Nell’ambito del presente regolamento fa fede la seguente dichiarazione compilata e firmata da
professionista iscritto all’albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della
legge vigente. Tale dichiarazione attesta la verifica del corretto funzionamento dell'impianto.
Vedere allegato a margine
Commento -Il punto n. 9 della scheda allegata, è esplicitamente riferito al dispositivo di interblocco citato nell’art. 7.4.5 della norma CEI 0-21 il quale se si vorrà installare previa informazione al Distributore deve essere provato e verificato in campo; successivamente deve essere anche integrata la scheda delle verifiche presente nel regolamento di esercizio.
Quindi anche in BT occorre informare il Distributore e certificare quanto è stato modificato con un nuovo schema e scheda verifiche.
Stralcio art. G.9 Allegati al regolamento di esercizio CEI 0-21
a) Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di generazione ai sensi della
legislazione vigente; - Commento- tale dichiarazione deve essere aggiornata ed inviata al Distributore e agli enti interessati come da normativa e leggi;
b) Schema elettrico; Commento - si deve aggiornare lo schema ed inviare l'As Built al Distributore.
Conclusioni per walnut – per poter installare un sistema di commutazione tra due punti di consegna di energia occorre concordare le attività e le caratteristiche dei dispositivi e le verifiche con Il gestore della rete, infine aggiornare la documentazione allegata al regolamento di esercizio.
Tali attività sono necessarie sia sulle reti AAT e AT, sia sulle reti MT ma anche sulle reti BT.
Comunque, qualora la normativa non ne faccia esplicita richiesta, ritengo che la deontologia professionale per espletare in scienza e coscienza la propria attività progettuale, installativa, di verifica e di collaudo impianti, richieda tale simile modus operandi, desumibile anche dalla Guida CEI 0-2 (guida per la definizione della documentazione di progetto) e più espressamente dal D.M. 37/08.
Saluti
Marco62
Attività sulla Rete AAT e AT – codice di rete di Terna
Rif. Prescrizione - Codice di rete di Terna capitolo 1 sezione 1 A Connessioni alla RTN
1B.4.3.1 Punti di consegna multipli
…L’Utente deve prendere provvedimenti tali da impedire paralleli, accidentali o
non autorizzati, fra due punti diversi della RTN.
Gli eventuali interblocchi nell’impianto dell’Utente devono essere concordati
con il Gestore.
Attività sulla rete Rete MT
CEI 0-16 art. 7.5.4 Punti di connessione multipli e alimentazioni di emergenza…
…In caso di presenza di punti di connessione multipli, anche al fine dell’alimentazione di
emergenza, devono essere previsti, su richiesta del Distributore, opportuni interblocchi
meccanici. Tali interblocchi devono operare sugli organi di manovra per evitare il
funzionamento in parallelo di distinti sistemi elettrici…
…Il Distributore può assicurarsi del corretto funzionamento degli interblocchi presenziando alle
prove di funzionamento dei blocchi al momento della messa in servizio e/o richiedendo, in
qualsiasi momento, l’effettuazione delle relative manovre alla presenza dei propri incaricati.
Commento è implicito che il Distributore per poter richiedere gli opportuni interblocchi ed effettuare qualora lo desideri, le verifiche di funzionalità degli stessi, deve essere preventivamente informato documentando ciò che si vuole realizzare,
Attività sulla Rete BT
CEI 0-21 art. 7.4.5 Punti di connessione multipli e alimentazioni di emergenza
Quando siano previsti punti di connessione multipli e/o altre alimentazioni elettriche, derivate
da gruppi di generazione di riserva (ad es. gruppi elettrogeni) e/o da gruppi statici di
continuità, alternative a quella principale, devono essere previsti dall’Utente opportuni interblocchi…
Regolamento di esercizio pubblicato nella norma CEI 0-21 allegato G
Art. G2 stralcio
…In caso di qualunque variazione rispetto a quanto indicato nel presente documento l’Utente
produttore si impegna a contattare il “DISTRIBUTORE” per rinnovare il regolamento ed i
relativi allegati…
…Ogni modifica dello schema d'impianto, riportato in allegato, dovrà essere preventivamente
autorizzata da “DISTRIBUTORE”…
L’Utente produttore inoltre si impegna a comunicare tempestivamente al “DISTRIBUTORE”
qualsiasi iniziativa od evento che, per qualsiasi motivo, possa comportare modifica, anche
parziale, di quanto esposto nel presente regolamento di esercizio ed a evitare l'attuazione di
tale modifica sino a che non abbia ottenuto il consenso da “DISTRIBUTORE”, attenendosi
comunque alle condizioni che eventualmente vincolassero tale consenso..
…Qualora l’Utente produttore non rispetti le prescrizioni riportate nel presente regolamento e/o
nella Norma CEI 0-21, l’allacciamento potrà essere soggetto a sospensione o a limitazione
sino al ripristino delle condizioni prescritte.
Stralcio Paragrafo G.5 Manutenzione, adeguamento impiantistico, verifiche e disservizi
All’attivazione dell’impianto e nel periodo di vigenza del regolamento di esercizio l’Utente
produttore è tenuto a eseguire i controlli necessari ed una adeguata manutenzione dei propri
impianti al fine di non arrecare disturbo alla qualità del servizio della rete.
Le attività di manutenzione sono, infatti, un requisito fondamentale per mantenere
costantemente efficiente l’impianto (in particolare il dispositivo di interfaccia) e quindi
garantire il rispetto dei principi generali di sicurezza e qualità della tensione di alimentazione,
previsti da leggi e normative vigenti.
Esse sono un preciso obbligo richiamato dalla legge (art. 15 del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e
art. 8 del DM 22/01/08 n. 37) e possono essere svolte in conformità alle norme e guide CEI di
riferimento (ad es. la Guida CEI 64-14 e la Norma CEI 64-8 per gli impianti in BT, ecc..)
… Inoltre si impegna ad informare tempestivamente Il Distributore di qualsiasi intervento
effettuato su tali apparecchiature nonché su altre apparecchiature che abbiano riflesso
sull’esercizio della rete da parte di Distributore e ad aggiornare gli allegati al presente
regolamento.
L’Utente produttore produrrà adeguata documentazione che certifichi la verifica di quanto
originariamente prescritto nel regolamento di esercizio e nei documenti contrattuali, che
possa essere stato modificato da interventi sugli impianti da lui effettuati e non segnalati.
….Nell’ambito del presente regolamento fa fede la seguente dichiarazione compilata e firmata da
professionista iscritto all’albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della
legge vigente. Tale dichiarazione attesta la verifica del corretto funzionamento dell'impianto.
Vedere allegato a margine
Commento -Il punto n. 9 della scheda allegata, è esplicitamente riferito al dispositivo di interblocco citato nell’art. 7.4.5 della norma CEI 0-21 il quale se si vorrà installare previa informazione al Distributore deve essere provato e verificato in campo; successivamente deve essere anche integrata la scheda delle verifiche presente nel regolamento di esercizio.
Quindi anche in BT occorre informare il Distributore e certificare quanto è stato modificato con un nuovo schema e scheda verifiche.
Stralcio art. G.9 Allegati al regolamento di esercizio CEI 0-21
a) Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di generazione ai sensi della
legislazione vigente; - Commento- tale dichiarazione deve essere aggiornata ed inviata al Distributore e agli enti interessati come da normativa e leggi;
b) Schema elettrico; Commento - si deve aggiornare lo schema ed inviare l'As Built al Distributore.
Conclusioni per walnut – per poter installare un sistema di commutazione tra due punti di consegna di energia occorre concordare le attività e le caratteristiche dei dispositivi e le verifiche con Il gestore della rete, infine aggiornare la documentazione allegata al regolamento di esercizio.
Tali attività sono necessarie sia sulle reti AAT e AT, sia sulle reti MT ma anche sulle reti BT.
Comunque, qualora la normativa non ne faccia esplicita richiesta, ritengo che la deontologia professionale per espletare in scienza e coscienza la propria attività progettuale, installativa, di verifica e di collaudo impianti, richieda tale simile modus operandi, desumibile anche dalla Guida CEI 0-2 (guida per la definizione della documentazione di progetto) e più espressamente dal D.M. 37/08.
Saluti
Marco62
- Allegati
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Grazie Marco per le tue precise e competenti risposte.
La scorsa settimana il progettista si e' recato dal distributore per avere delucidazioni a riguardo.
Hanno risposto che non ritengono questo sistema di commutazione un problema, quindi procederemo alla realizzazione del sistema.
La scorsa settimana il progettista si e' recato dal distributore per avere delucidazioni a riguardo.
Hanno risposto che non ritengono questo sistema di commutazione un problema, quindi procederemo alla realizzazione del sistema.
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