Giusto per chiaccherare tra colleghi:
non riesco ancora a far coincidere l'attività di semplice controllo/verifica con l'attività di manutenzione:
ho sempre pensato alla manutenzione come conseguenza all'esito delle verifiche, pertanto se queste non richiedono interventi...niente DICO
Buon lavoro a tutti
ennesima certificazione post 2008
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Mike
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.con sola dichiarazione di conformità di impresa probabilmente fallita ed assoluta mancanza di documenti (pertanto non è assolutamente verificabile l'attinenza)
Secondo me a volte ci si intestardisce a risolvere problemi da un punto di vista tecnico quando i problemi originano da altra natura.
Tipo ad es. che il cliente non ha voluto pagare l'impianto o non ha voluto trovare altre strade (finanziare) per risolvere il problema.
Se non erro era stato
Quindi io concordo con la procedura descritta da
Se invece sei una impresa non farai altro che:
a) verificare se esiste un progetto
b) verificare ogni elemento installato dalla ditta "presunta fallita"
c) terminare quello che c'è da terminare.
d) redigere la DICO come se l'avessi costruito te.
E' probabile che al cliente gli costi quasi quanto rifarlo nuovo, ma questi sono i rischi dei fallimenti e secondo me il cliente lo sa benissimo.
Altrove. .Volutamente Anonimo
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Dato che l'argomento è controverso ho chiesto l'opinione di TNE con questa domanda:
La risposta:
Mie considerazioni finali. La risposta di TNE è chiara, sul piano "legale" non si può richiedere una DICO per interventi di sola verifica, ovvero senza sostituzioni di componenti che di fatto sono intervento di manutenzione ordinaria. Sul piano logico invece, dato che non esistono strade tracciate ha una sua coerenza. Per coniugare il piano legale con il piano logico è necessario richiedere un intervento di "manutenzione straordinaria." Per esempio: verifica dell'impianto di terra esistente e sostituzione del conduttore di terra, oppure, verifica delle connessioni esistenti e loro rifacimento con la sostituzione dei morsetti nel rispetto della massima sezione impiegabile... ecc.
Spett.le redazione,
mi sono trovato a dicutere con alcuni colleghi su come sanare il caso di un impianto elettrico realizzato dopo il 30 marzo 2008 privo di DICO, che come ben sappiamo non esiste alcun rimedio legalmente riconosciuto. Purtroppo però questi casi non sono rari e quando mi sono capitati ho agito in questo modo:
1. verifica straordinaria dell'impianto elettrico esistente ai fini della sicurezza (applicando per esempio la CEI 64-14)
2. rilievo dello stato di fatto (per produrre la documentazione necessaria)
3. progetto di adeguamento dell'impianto elettrico esistente (trasformazione).
Se risultassero necessari interventi di adeguamento incarico una ditta installatrice che al termine degli stessi redigerà la DICO in riferimento al progetto di adeguamento.
Se invece non fossero necessari interventi di adeguamento, incarico lo stesso una ditta installatrice per verificare (esame approfondito con accesso ai componenti) le parti di impianto più critiche e/o richiedo interventi specifici di manutenzione odinaria (senza sostituzione componenti) e al termine richiedo una DICO sempre in riferimento al progetto.
Alcuni colleghi contestano questa ultima parte, ritengono che, se non ci sono lavori da eseguire, una ditta installatrice non possa rilasciare la DICO.
Chiaramente non sono d'accordo, l'installazione è l'attività principale ma non esclusiva, prima c'è la progettazione (nei casi non contemplati dal art. 5 comma 2) e poi ci sono le prove e misure. Se c'è già un impianto installato, l'installatore esegue solo la parte finale della sua attività: la verifica (prove e misure). Non per nulla nella DICO è previsto di indicare le norme utilizzate per: la progettazione, installazione e verifica.
E poi, una verifica non è un lavoro? Aprire scatole di derivazione, controllare il serraggio dei morsetti, fare prove di continuità, misure d'isolamento, aprire quadri elettrici, verificare il cablaggio, provare l'intervento dei differenziali, ecc. ecc. ecc., non è un lavoro?
Sarebbe interessante una Vs. opinione in merito.
La risposta:
Buongiorno
Per arrivare ad una conclusione bisogna seguire quanto dispone il legislatore.
Secondo il DM 37/08 l’installatore non deve rilasciare la DICO per ogni lavoro/intervento sull’impianto, ma unicamente per:
- installazione
- trasformazione
- ampliamento
- manutenzione straordinaria.
La manutenzione ordinaria è addirittura al di d fuori del campo di applicazione del DM 37/08, quindi hanno ragione i suoi colleghi.
Lei segue un’altra logica e arriva a conclusioni coerenti con la sua stessa logica, ma diverse da quelle del legislatore.
Con i migliori saluti.
Mie considerazioni finali. La risposta di TNE è chiara, sul piano "legale" non si può richiedere una DICO per interventi di sola verifica, ovvero senza sostituzioni di componenti che di fatto sono intervento di manutenzione ordinaria. Sul piano logico invece, dato che non esistono strade tracciate ha una sua coerenza. Per coniugare il piano legale con il piano logico è necessario richiedere un intervento di "manutenzione straordinaria." Per esempio: verifica dell'impianto di terra esistente e sostituzione del conduttore di terra, oppure, verifica delle connessioni esistenti e loro rifacimento con la sostituzione dei morsetti nel rispetto della massima sezione impiegabile... ecc.
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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Grazie a "noi"
lo scopo di EY è quello di arricchirsi professionalmente e ognuno di noi è partecipe 

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Mi hanno chiesto un'offerta per una dichiarazione di rispondenza diun capannone dove la ditta che stava lavorando sembrerebbe non abbia completato il lavoro e non abbia rilasciato dico.
Il progetto riporta come data settembre 2012.
Vista l'impossibilità di una DIRI, vorrei conoscere un vostro parere se agissi così:
Riprogettazione dell'impianto (a seguito di rilievo dell'esistente);
incarico a ditta installatrice di eseguire il progetto riutilizzando i materiali esistenti;
Dico da parte della ditta installatrice;
Con molta probabilità la ditta farebbe poche modifiche sull'impianto all'esistente ma dovrebbe assumersene la responsabilità.
Sarebbe legalmente ed eticamente corretto?
Il progetto riporta come data settembre 2012.
Vista l'impossibilità di una DIRI, vorrei conoscere un vostro parere se agissi così:
Riprogettazione dell'impianto (a seguito di rilievo dell'esistente);
incarico a ditta installatrice di eseguire il progetto riutilizzando i materiali esistenti;
Dico da parte della ditta installatrice;
Con molta probabilità la ditta farebbe poche modifiche sull'impianto all'esistente ma dovrebbe assumersene la responsabilità.
Sarebbe legalmente ed eticamente corretto?
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Ne abbiamo parlato parecchie volte, (magari fare una ricerca), ne abbiamo parlato anche qui ed abbiamo espresso la nostra opinione, al mio post 5 ho affrontato un problema UGUALE al tuo e risolto.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
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Ringrazio tutti per la bella e proficua "chiaccherata"
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Brugio ha scritto:Sarebbe legalmente ed eticamente corretto?
Dal punto di vista legale quello indicato è l'unico modo. L'impresa accetta l'incarico mica col fucile puntato e non lo fa gratis, per cui al piano etico è superato.
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Mike
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