Responsabile tecnico
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Ciao a tutti, un dubbio, se una ditta o un ufficio tecnico interno eseguisse con i propri operai solo manutenzioni ordinarie, oppure manovre anche in media tensione, oppure in bassa tensione anche interventi sotto tensione, ma senza aver necessità di emettere dichiarazioni di conformità, avrebbe bisogno lo stesso di avere il responsabile tecnico? Grazie ciao
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Il D.M.37/08 si applica ad interventi sull'impianto divisi in 4 categorie:
nuovo impianto
ampliamento dell'impianto
trasformazione
manutenzione straordinaria.
Per la manutenzione ordinaria non serve esser od avere un responsabile tecnico ma, nei luoghi di lavoro, per eseguire lavori elettrici (ricerche guasti, sostituzioni di apparecchiature elettriche, ecc.)il D.l. deve attestare agli operatori la qualifica di PES o PAV (per lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità) e di persona idonea se questi eseguono anche lavori sotto tensione.
Le manovre non sono considerate dei lavori elettrici poiché le parti attive sono sempre protette contro i contatti diretti.
Anche l'apertura del sezionatore a giorno tramite fioretto non è considerato un lavoro elettrico sotto tensione a distanza.
nuovo impianto
ampliamento dell'impianto
trasformazione
manutenzione straordinaria.
Per la manutenzione ordinaria non serve esser od avere un responsabile tecnico ma, nei luoghi di lavoro, per eseguire lavori elettrici (ricerche guasti, sostituzioni di apparecchiature elettriche, ecc.)il D.l. deve attestare agli operatori la qualifica di PES o PAV (per lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità) e di persona idonea se questi eseguono anche lavori sotto tensione.
Le manovre non sono considerate dei lavori elettrici poiché le parti attive sono sempre protette contro i contatti diretti.
Anche l'apertura del sezionatore a giorno tramite fioretto non è considerato un lavoro elettrico sotto tensione a distanza.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
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alphabit ha scritto:...., avrebbe bisogno lo stesso di avere il responsabile tecnico? Grazie ciao
No DICO, No requisiti DM 37/08, No responsabile tecnico.
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Michele Lysander Guetta
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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Io cerco di informare e nel farlo cerco di utilizzare i termini e le definizioni corrette e i riferimenti idonei al contesto. Questo perché è quello che farebbe piacere a me trovare quando ricerco informazioni in un forum tecnico.
Se tu non le utilizzi o non le conosci, è un problema tuo, ma non attribuire la causa delle tue deficienze agli altri... sono responsabile di quello che scrivo e non di quello che capisci.
Il quesito di
alphabit è molto chiaro, la figura del Responsabile Tecnico è attribuibile al contesto del DM 37/08.
La risposta è altrettanto chiara, se non fai interventi che rientrano nel campo di applicazione del DM 37/08 non hai necessità di avere un Responsabile Tecnico, come richiesto dal decreto stesso.
Se faccio il quadrista non ho necessità di aver nessun Responsabile Tecnico. Se faccio l'installatore di equipaggiamenti elettrici di macchine, non ho necessità di aver nessun Responsabile Tecnico.
Se tu non le utilizzi o non le conosci, è un problema tuo, ma non attribuire la causa delle tue deficienze agli altri... sono responsabile di quello che scrivo e non di quello che capisci.
Il quesito di
La risposta è altrettanto chiara, se non fai interventi che rientrano nel campo di applicazione del DM 37/08 non hai necessità di avere un Responsabile Tecnico, come richiesto dal decreto stesso.
Se faccio il quadrista non ho necessità di aver nessun Responsabile Tecnico. Se faccio l'installatore di equipaggiamenti elettrici di macchine, non ho necessità di aver nessun Responsabile Tecnico.
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Michele Lysander Guetta
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Mike
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Il quesito iniziale è abbastanza chiaro: per manutenzioni ordinarie o manovre, non essendo necessario produrre una DICO, la figura del Responsabile Tecnico è necessaria dal punto di vista legale?
Se la risposta è no, non significa che il lavoro può venire fatto da irresponsabili.
Se la risposta è no, non significa che il lavoro può venire fatto da irresponsabili.
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admin ha scritto:
Il quesito iniziale è abbastanza chiaro: per manutenzioni ordinarie o manovre, non essendo necessario produrre una DICO, la figura del Responsabile Tecnico (*) è necessaria dal punto di vista legale?
(*) aggiungo con i requisiti tecnico professionali indicati nell'articolo 4 del DM 37/2008 che è quel che ho interpretato io dalla richiesta iniziale, con impeccabili risposte di Iosolo35 e Mike
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admin ha scritto:Se la risposta è no, non significa che il lavoro può venire fatto da irresponsabili.
Grazie
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Michele Lysander Guetta
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La domanda che è stata fatta io l'ho letto in questa maniera, non si parla di una ditta di Elettricisti bensì di una squadra di manutenzione all'interno di una fabbrica o di un'azienda, ed è stato chiesto se questa squadra fa solo manutenzione ordinaria è obbligatorio aver al suo interno un responsabile tecnico? questo è quello che io ho capito ed è su questo che io ho dato la risposta
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
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Ti auto nomini responsabile tecnico della tua azienda e sarai responsabile di tutti gli aspetti tecnici. Pinco palla, dell'azienda X, nominato responsabile tecnico, sarà responsabile degli aspetti tecnici, tutti o di parte, come da mansionario o da contratto.
In caso di contenziosi civilistici, ne risponderà sempre e comunque in prima persona l'azienda che poi potrà fare rivalsa su Pinco Palla, sempre che venga accertata la sua responsabilità.
In caso di infortunio, quindi penale, ne rispondono tutte le singole persone coinvolte ognuna per le proprie responsabilità: il legale rappresentante, Pinco Palla, il responsabile ufficio acquisti, l'operaio che ha svolto materialmente il lavoro, ecc., poco importa che siano responsabili tecnici o meno.
Invece nel caso tu sia Responsabile Tecnico ai sensi del DM 37/08, diventi l'unico responsabile qualora sia accertato in fase processuale che tu non abbia agito con competenza, diligenza e prudenza.
In caso di contenziosi civilistici, ne risponderà sempre e comunque in prima persona l'azienda che poi potrà fare rivalsa su Pinco Palla, sempre che venga accertata la sua responsabilità.
In caso di infortunio, quindi penale, ne rispondono tutte le singole persone coinvolte ognuna per le proprie responsabilità: il legale rappresentante, Pinco Palla, il responsabile ufficio acquisti, l'operaio che ha svolto materialmente il lavoro, ecc., poco importa che siano responsabili tecnici o meno.
Invece nel caso tu sia Responsabile Tecnico ai sensi del DM 37/08, diventi l'unico responsabile qualora sia accertato in fase processuale che tu non abbia agito con competenza, diligenza e prudenza.
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ostinato agg. [dal lat. obstinatus, propr. part. pass. di obstinare (v. ostinarsi)]. – 1. a. Di persona, che persiste con caparbia tenacia in un atteggiamento, in un proposito, nelle sue idee o opinioni, spesso nonostante l’evidenza contraria, sia come caratteristica abituale sia come atteggiamento legato a casi e situazioni particolari: un uomo o., una ragazza o.; chi nell’acqua sta fin alla gola, Ben è o. se mercé non grida (Ariosto); è o. come un mulo; essere o. nelle proprie idee, nel non voler riconoscere le ragioni degli altri; è o. avversario di ogni novità. Anche, tenace, costante, sia in senso positivo: un ricercatore, un lavoratore, uno studioso o.; Te o. amator de la tua Musa (Parini); sia in senso limitativo, con sign. analogo ad accanito, impenitente e sim.: peccatore, bevitore, giocatore ostinato. b. estens. Di cosa in cui si persiste in modo inflessibile, irremovibile: chiudersi in un o. silenzio, in un mutismo o.; uno studio o.; un’o. difesa; opporre un’o. resistenza. 2. fig. a. Di cosa molesta che dura più dell’ordinario, che sembra non voler cessare, o di male che resiste a ogni rimedio: una pioggia, una nebbia o.; febbriciattole o.; tosse o.; ho un o. dolore alla spalla destra. b. In musica (anche come s. m.), di figura melodica che si ripete incessantemente, invariata e alla stessa altezza, per tutta una composizione o una parte di essa; appare di solito nel basso, che prende in tal caso il nome di basso o. (v. basso2). Più genericam., per indicare la persistenza di un ritmo o di un effetto strumentale (per es., il pizzicato o. nella Sinfonia n. 4 di Čajkovskij). ◆ Dim. ostinatèllo, raro ostinatétto, alquanto ostinato. ◆ Avv. ostinataménte, in modo ostinato, con ostinazione: nonostante l’evidenza dei fatti, l’accusato negava ostinatamente ogni addebito; insistere ostinatamente in una ricerca, in un tentativo.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
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