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Attività commerciale > 400 mq

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

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[1] Attività commerciale > 400 mq

Messaggioda Foto Utentepedro77 » 26 ago 2016, 16:41

Ciao a tutti.
Sto eseguendo lo stato di fatto e progettando gli eventuali adeguamenti per l'impianto elettrico di una attività commerciale di superficie > 400 mq.
Nel caso di specie si tratta di una rivendita all'ingrosso e al dettaglio di acque minerali e bevande con superficie dei locali coperta pari a circa 1200 mq.
Sicuramente farò riferimento al DM 27/07/2010 ma, nello specifico, devo prevedere obbligatoriamente di dotare la struttura di impianto rilevazione incendi e impianto audio di evacuazione???
Mi sembra veramente assurdo in quanto nella struttura lavorano al massimo 5 persone, non c'è nessun difficoltà di esodo del pubblico (è un capannone a piano terra) e il carico di incendio penso proprio che sia ridicolo.
Grazie a tutti

Pietro
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[2] Re: Attività commerciale > 400 mq

Messaggioda Foto UtenteMike » 26 ago 2016, 17:08

Se segui l'approccio prescrittivo, ovvero la regola tecnica verticale, è obbligatorio e non ci sono deroghe se si tratta di un nuovo edificio. Se invece si applica l'approccio prestazionale previsto dal nuovo codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015) è il professionista antincendio che valuta i rischi e predispone la specifica strategia antincendio.
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[3] Re: Attività commerciale > 400 mq

Messaggioda Foto Utentepedro77 » 26 ago 2016, 17:39

Ciao e grazie per la risposta. L'edificio non è nuovo: io sono stato incaricato di rivedere completamente l'impianto elettrico. Tra l'altro il CPI è scaduto da anni e non è mai stato rinnovato.
Mi risulta che il codice di prev. incendi non sia applicabile alle attività commerciali. E' così?
Ciao

Pietro
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[4] Re: Attività commerciale > 400 mq

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 ago 2016, 20:34

pedro77 ha scritto:
Mi risulta che il codice di prev. incendi non sia applicabile alle attività commerciali. E' così?


Per ora non si può applicare direttamente, ma si può ricorrere alla deroga.
Nel tuo caso io sostengo che anche il DM 27/7/2010 non obbliga all'impianto di evacuazione vocale ma basta l'impianto di rivelazione: i decreti che vogliono gli altoparlanti li richiedono esplicitamente (pubblico spettacolo, ospedali, scuole, ...) nel caso di attività commerciali si parla solo di "sistema di diffusione sonora (e non allarme vocale) in grado di diffondere avvisi e segnali di allarme ..."
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[5] Re: Attività commerciale > 400 mq

Messaggioda Foto Utentepedro77 » 28 ago 2016, 9:11

Grazie a tutti per l'aiuto.
Una ulteriore delucidazione: leggendo bene il DM all'art. 4 comma 1 lett a si legge che non sussiste l'obbligo di applicare le disposizioni tecniche contenute nel DM se è stato rilasciato il CPI.
In realtà, nel mio caso, il CPI era stato regolarmente rilasciato dal comando dei vigili del fuoco; la questione è che è stato lasciato scadere e non più rinnovato. Da allora non sono state apportate modifiche alla struttura.
Ciao

Pietro
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[6] Re: Attività commerciale > 400 mq

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 28 set 2016, 10:17

Goofy ha scritto:
pedro77 ha scritto:
Mi risulta che il codice di prev. incendi non sia applicabile alle attività commerciali. E' così?


Per ora non si può applicare direttamente, ma si può ricorrere alla deroga.
Nel tuo caso io sostengo che anche il DM 27/7/2010 non obbliga all'impianto di evacuazione vocale ma basta l'impianto di rivelazione: i decreti che vogliono gli altoparlanti li richiedono esplicitamente (pubblico spettacolo, ospedali, scuole, ...) nel caso di attività commerciali si parla solo di "sistema di diffusione sonora (e non allarme vocale) in grado di diffondere avvisi e segnali di allarme ..."


Secondo me è un po' azzardata come tesi.
In quanto nel punto 6.3 si parla di impianti elettrici di sicurezza e quindi considerare un classico impianto di diffusione sonora, come sistema di sicurezza non credo sia corretto.
Al punto 8.3
" Le attività commerciali devono essere provviste di un sistema di diffusione sonora in grado di diffondere avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione."
Viene considerato quindi l'impianto di diffusione sonora parte integrante delle procedure di emergenza e quindi affidarsi ad un sistema che non ha nessun controllo interno di funzinamento ecc.. non credo sia corretto.

Purtroppo il decreto non fa differenza sul numero di addetti o occupanti.
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[7] Re: Attività commerciale > 400 mq

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 29 set 2016, 11:38

A mio avviso in attività piccole può bastare un sistema di tipo "vocale".


Se la norma non fa distinzioni e quindi è lacunosa o eccessivamente cautelativa il tecnico può e deve fare delle scelte anche in contraddizione ad essa.

Altrimenti che siamo tecnici a fare?

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[8] Re: Attività commerciale > 400 mq

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 29 set 2016, 11:48

Siamo d'accordo.... ma allora tutto diventa a descrizione... quanto è il piccolo e quanto il grande?
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[9] Re: Attività commerciale > 400 mq

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 set 2016, 12:11

Per me "sonora" significa suono, diffuso ad esempio da sirena o campanella, attivate da centrale antincendio con pulsanti e rivelatori.
"Vocale" significa voce, quindi messaggi verbali in italiano o altre lingue, diffusi da altoparlanti (EVAC). Se il legislatore voleva gli altoparlanti doveva scriverlo, come l'ha fatto in altri decreti.
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[10] Re: Attività commerciale > 400 mq

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 29 set 2016, 12:31

L'interpretazione letterale della norma mi porta ad essere d'accordo con goofy.
Infatti, ad esempio sul DM 18/09/2002 è specificato "la diffusione degli allarmi sonori deve avvenire tramite altoparlanti".

In questo caso si dice in grado di diffondere avvisi e segnali di allarme.
Il suono emesso da una sirena o da una targa rientra pienamente nella definizione di "avviso o segnale".

Sulla necessità dell'impianto non si discute, non penso proprio che un locale di 1200 m2 possa essere considerato "piccolo".
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