Il problema è che molti idraulici/istallatori si affidano a Tony ed usano la dichiarazione del costruttore, spacciandola per la Dichirazione di conformità della macchina completa di impianto elettrico e regolazione.
Scrivere nella dichiarazione:
"Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa nel mercato, escludendo componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale"
non è sufficiente, perché non fotografa la situazione prima della venuta di Tony.
Ho pensato di aggiungere la frase riportata nell'allegato 1.B.6 sulla messa in servizio delle quasi-macchine:
"...la presente quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non sia stat dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE"
Questo per quanto riguarda la dichiarazione di conformità, proprio per tutelare l'azienda dalle "furbizie" poco astute dell'idraulico, che non si rende conto delle responsabilità a lle quali va incontro, ma intanto inconsapevole (forse) acquista e chiama Tony.
Per quanto riguarda invece il quesito CTA = macchina, mi leggerò la nuova guida (avendo comunque già letto quella redatta dall'ISPELS, ma meno recente); poi eventualmente potrò discuterne con più coscienza di causa. Certo è che purtroppo faccio "fatica" a leggerla e comprenderla in italiano, immaginarsi in inglese.
Grazie per le vostre illuminanti opinioni e gentili risposte.
Mettere a disposizioni gratuitamente proprie conoscenze faticosamente acquisite è davvero meritevole e degno di profondo rispetto in chi, come me, vi legge e cerca aiuto. T
anto di cappello, come si usava un tempo :)
Dichiarazione di Conformità: D.M. + D.BT + D. EMC
Moderatore:
Guerra
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Capisco la volontà di interpretare una legge o norma piegandola alle proprie necessità, ma il problema è che la legge o la norma sono lette anche da altri in modo differente e quindi si abbandona l'officina per altri luoghi dove qualcuno dirà che hai interpretato bene o male: se il gioco vale la candela bon altrimenti ci rimetti.
Purtroppo la deformazione professionale porta un ingegnere a credere che ogni legge sia affrontabile come la LEGGE di OHM, immutabile ed indiscutibile!

Purtroppo la deformazione professionale porta un ingegnere a credere che ogni legge sia affrontabile come la LEGGE di OHM, immutabile ed indiscutibile!
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Condivido quanto dici, ma credo che alle volte l'approccio "ingegneristico" ad un problema quale l'applicazione di una legge non sempre sia dovuto a ristrettezza mentale e "quadrata" della mente dell'ingegnere, ma alla necessità appunto dell'applicare quanto richiesto; come credo altrettanto che la volontarietà del lasciare addito all'interpretazione dei tanti che la leggono sia appunto legato alla possibile "applicazione" del "non ho sbagliato a scriverla in modo così generale, poco restrittivo ed univoco".
La legge di Ohm cerca di descrivere un fenomeno fisico (il cui creatore sapeva il fatto suo), la legge dell'uomo .... ma qua sono OT. Scusate.
La legge di Ohm cerca di descrivere un fenomeno fisico (il cui creatore sapeva il fatto suo), la legge dell'uomo .... ma qua sono OT. Scusate.
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La regola d'oro è che, una volta noto un problema, non si puà dire che non lo si sapeva...
Se esiste la medicina legale, dovremmo pensare che esista l'ingegneria legale in cui un ingegnere dà un suo parere su una questione tecnica miscelando in modo opportuno legge e tecnica.
Questo mestiere ricorda molto da vicino il mestiere del consulente tecnico del giudice, il quale non interpreterà mai una legge in modo "permissivo" ma semmai restrittivo.
Di qui la mia considerazione che avventurarsi in interpretazioni che è già noto non sono condivise da altri tecnici è piuttosto periglioso e conviene mettersi dalla parte dei bottoni. A meno che il gioco non valga la candela e qualcuno decide di perseguire la strada più pericolosa assumendosene ogni responsabilità.
Il qualcuno citato è sicuramente il fabbricante.
L'ingegnere non deve interpretare ma tradurre da legalese a tecnichese e deve presentare in modo oggettivo le soluzioni possibili, evidenziando pro e contro al fine di permettere a colui che ha il potere decisionale, di stabilire una direzione.
I consigli nel seguire una via piuttosto che un'altra poi, sono il pane dei consulenti tecnici, i quali potrebbero avere dalla loto esperienze o informazioni tali da poter arricchire la mera analisi tecnica dell'ingegnere. Il consulente interpreta in base alle sue esperienze.
Non confondiamo le figure dei consulenti con quelle degli ingegneri: si può essere l'uno, l'altro o entrambi in base alla funzione AND(esperienza,competenza,preparazione).
Personalmente credo che interpretare una legge od una norma al netto della "giurispreudenza" del caso è voler cercare di forzare la mano...
Se esiste la medicina legale, dovremmo pensare che esista l'ingegneria legale in cui un ingegnere dà un suo parere su una questione tecnica miscelando in modo opportuno legge e tecnica.
Questo mestiere ricorda molto da vicino il mestiere del consulente tecnico del giudice, il quale non interpreterà mai una legge in modo "permissivo" ma semmai restrittivo.
Di qui la mia considerazione che avventurarsi in interpretazioni che è già noto non sono condivise da altri tecnici è piuttosto periglioso e conviene mettersi dalla parte dei bottoni. A meno che il gioco non valga la candela e qualcuno decide di perseguire la strada più pericolosa assumendosene ogni responsabilità.
Il qualcuno citato è sicuramente il fabbricante.
L'ingegnere non deve interpretare ma tradurre da legalese a tecnichese e deve presentare in modo oggettivo le soluzioni possibili, evidenziando pro e contro al fine di permettere a colui che ha il potere decisionale, di stabilire una direzione.
I consigli nel seguire una via piuttosto che un'altra poi, sono il pane dei consulenti tecnici, i quali potrebbero avere dalla loto esperienze o informazioni tali da poter arricchire la mera analisi tecnica dell'ingegnere. Il consulente interpreta in base alle sue esperienze.
Non confondiamo le figure dei consulenti con quelle degli ingegneri: si può essere l'uno, l'altro o entrambi in base alla funzione AND(esperienza,competenza,preparazione).
Personalmente credo che interpretare una legge od una norma al netto della "giurispreudenza" del caso è voler cercare di forzare la mano...
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Non posso che essere pienamente d'accordo con la tua disamina del problema; le questioni tecnico-legali non possono essere diramate solo dal tecnico o solo dal legale e soprattutto è necessario appunto un mix di tutte le cose da te elencate (competenza, esperienza, preparazione).
Se vuoi io discorrevo grossolanamente sulla fase di "traduzione" da/a due "linguaggi", non sempre facile e non sempre così univoca come si spererebbe fosse; è proprio per evitare possibili interpretazioni personali che mi sono posto il problema e ho chiesto parere a voi.
Non ritengo nemmeno che la verità sia in mano a pochi e soli e facenti parte di una unica "casta"; riflettevo più che altro sulla necessità che ad una direttiva seguano più guide per la sua intepretazione ed applicazione, fatto questo che ha del positivo, perché è conseguenza dell'esperienza di tecnici, consulenti e quant'altro, ma anche (e qua aggiungo il mio grossolano purtroppo) di stesure di direttive alle volte lacunose ed appunto mal interpretabili. Ma è pur sempre una mia opinione.
Ti ringrazio per la tua saggia riflessione che hai condiviso.
Se vuoi io discorrevo grossolanamente sulla fase di "traduzione" da/a due "linguaggi", non sempre facile e non sempre così univoca come si spererebbe fosse; è proprio per evitare possibili interpretazioni personali che mi sono posto il problema e ho chiesto parere a voi.
Non ritengo nemmeno che la verità sia in mano a pochi e soli e facenti parte di una unica "casta"; riflettevo più che altro sulla necessità che ad una direttiva seguano più guide per la sua intepretazione ed applicazione, fatto questo che ha del positivo, perché è conseguenza dell'esperienza di tecnici, consulenti e quant'altro, ma anche (e qua aggiungo il mio grossolano purtroppo) di stesure di direttive alle volte lacunose ed appunto mal interpretabili. Ma è pur sempre una mia opinione.
Ti ringrazio per la tua saggia riflessione che hai condiviso.
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Non volevo creare caste e se ne ho dato l'impressione, me ne scuso
Volevo (voglio) sottolineare (urlare) che improvvisazione e pressappochismo conditi da una lettura miope (tecnicamente e legalmente) delle norme sono una bella rogna.
Detto questo, io sono contrario alle guide: una mi basta e mi avanza!
Un tecnico ha il più grande strumento del mondo per dimostrare la correttezza del suo lavoro: il suo dossier di progetto! Tutte le riflessioni (anche queste) che portano ad una conclusione sono i lampioni che possono illuminare colui che cerca di valutare il lavoro svolto!
Se ad un tizio dici di verificare se la macchina a è conforme alla norma e gli metti davanti al naso la sola macchina, dove la norma è lacunosa od interpretabile agirà a suo sentimento (inerpretazione) e potrebbe vederla diversamente da come l'ha vista il progettista.
Se invece gli ammolli il dossier di progetto che spiega il perché ed il percome di certe scelte metti colui che verifica di valutare se effettivamente le scelte fatte vanno bene e non se a lui piacciono o meno.
Ergo, torno a bomba al tecnico ed al legale, se fai il tecnico e motivi tecnicamente la tua interpretazione di una norma o di una legge, dovrai avere delle basi oggettive e non delle congetture e quindi la tua interpretazione potrà essere non condivisa ma sicuramente non scorretta.
Concludo: visto che la direttiva e la sua linea guida lasciano spazi, dimostra tecnicamente che è una quasi macchina e sarai dalla parte del vero al 90%. Siccome a mio avviso (ed anche a quello di Ugo credo) non è facile da dimostrare, sei nel vero al 50% al massimo.
Volevo (voglio) sottolineare (urlare) che improvvisazione e pressappochismo conditi da una lettura miope (tecnicamente e legalmente) delle norme sono una bella rogna.
Detto questo, io sono contrario alle guide: una mi basta e mi avanza!
Un tecnico ha il più grande strumento del mondo per dimostrare la correttezza del suo lavoro: il suo dossier di progetto! Tutte le riflessioni (anche queste) che portano ad una conclusione sono i lampioni che possono illuminare colui che cerca di valutare il lavoro svolto!
Se ad un tizio dici di verificare se la macchina a è conforme alla norma e gli metti davanti al naso la sola macchina, dove la norma è lacunosa od interpretabile agirà a suo sentimento (inerpretazione) e potrebbe vederla diversamente da come l'ha vista il progettista.
Se invece gli ammolli il dossier di progetto che spiega il perché ed il percome di certe scelte metti colui che verifica di valutare se effettivamente le scelte fatte vanno bene e non se a lui piacciono o meno.
Ergo, torno a bomba al tecnico ed al legale, se fai il tecnico e motivi tecnicamente la tua interpretazione di una norma o di una legge, dovrai avere delle basi oggettive e non delle congetture e quindi la tua interpretazione potrà essere non condivisa ma sicuramente non scorretta.
Concludo: visto che la direttiva e la sua linea guida lasciano spazi, dimostra tecnicamente che è una quasi macchina e sarai dalla parte del vero al 90%. Siccome a mio avviso (ed anche a quello di Ugo credo) non è facile da dimostrare, sei nel vero al 50% al massimo.
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Mail saggia e che fa riflettere la tua.
Il discorso "caste" era solo una mia sottolineatura.
Ponendo la domanda alla base di questa discussione, che poi seguiva nel redigere correttamente una DdC, volevo sì in prima battuta delle risposte, ma soprattutto cercavo delle motivazioni che supportassero quelle risposte; motivazioni sulle quali riflettere e ci sto riflettendo.
Come ben dici un progetto ha valore se al suo interno le scelte sono supportate da valide motivazioni e non da congetture; questo il motivo che mi ha spinto a cercare un confronto. (non cercavo qualcuno che mi dicesse "vai per di là", ma "là troverai questo, mentre di là quell'altro"). Penso sia la grande ricchezza di un forum, che non è un dispenser di soluzioni preconfezionate. Questo in generale; poi forse a molti la mia perplessità potrà anche sembrare banale.
Vi/ti ringrazio.
un cordiale saluto
Il discorso "caste" era solo una mia sottolineatura.
Ponendo la domanda alla base di questa discussione, che poi seguiva nel redigere correttamente una DdC, volevo sì in prima battuta delle risposte, ma soprattutto cercavo delle motivazioni che supportassero quelle risposte; motivazioni sulle quali riflettere e ci sto riflettendo.
Come ben dici un progetto ha valore se al suo interno le scelte sono supportate da valide motivazioni e non da congetture; questo il motivo che mi ha spinto a cercare un confronto. (non cercavo qualcuno che mi dicesse "vai per di là", ma "là troverai questo, mentre di là quell'altro"). Penso sia la grande ricchezza di un forum, che non è un dispenser di soluzioni preconfezionate. Questo in generale; poi forse a molti la mia perplessità potrà anche sembrare banale.
Vi/ti ringrazio.
un cordiale saluto
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Buon pomeriggio a tutti.
Non sono riuscito a trovare nulla nel testo Direttiva Macchine 2006/42/CE in merito a questi scenari:
1) se io costruttore costruisco un lotto di macchinari per la Comunità Europea nel 2018 e li conservo nel mio magazzino per poi rivenderli in blocco dopo, ad esempio 4 anni, è corretto inserire nella targa dati CE l'anno 2018 e nella dichiarazione di conformità CE l'anno 2022?
2) se vendo nel 2018 una macchina ad un cliente di un paese Extra EU (ad esempio, Messico, USA, ecc); poi, in accordo, mi ritorna 4 anni dopo per essere revisionata e spedita nello stabilimento svedese dello stesso cliente; quindi targa dati CE (prima immissione in Europa) avente anno 2018 con dichiarazione di conformità CE in svedese firmata e datata 2022?
Spero di essere stato esaustivo.
Grazie.
Non sono riuscito a trovare nulla nel testo Direttiva Macchine 2006/42/CE in merito a questi scenari:
1) se io costruttore costruisco un lotto di macchinari per la Comunità Europea nel 2018 e li conservo nel mio magazzino per poi rivenderli in blocco dopo, ad esempio 4 anni, è corretto inserire nella targa dati CE l'anno 2018 e nella dichiarazione di conformità CE l'anno 2022?
2) se vendo nel 2018 una macchina ad un cliente di un paese Extra EU (ad esempio, Messico, USA, ecc); poi, in accordo, mi ritorna 4 anni dopo per essere revisionata e spedita nello stabilimento svedese dello stesso cliente; quindi targa dati CE (prima immissione in Europa) avente anno 2018 con dichiarazione di conformità CE in svedese firmata e datata 2022?
Spero di essere stato esaustivo.
Grazie.
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Giovanni78
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- Iscritto il: 31 lug 2015, 11:08
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R1) Se non le immetti nel mercato non serve apporre la marcatura CE.
R2) Marcatura CE e dichiarazione CE con la stessa data della emissione nel mercato europeo.
R2) Marcatura CE e dichiarazione CE con la stessa data della emissione nel mercato europeo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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