Monofase o trifase?
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Salve a tutti, ho 4 appartamenti in cui devo installare dei condizionatori (circa 5) , secondo voi conviene aggiungere un altro contatore ( perché tre di queste non lo hanno ma gli arriva la corrente solo da un contatore) oppure passare a trifase quello già esistente facendo un contratto da 10 kW? Quindi la domanda è questa: conviene due contatori monofase 6 kW o un contatore trifase 10 kW?
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WALTERmwp il 9 ott 2021, 12:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato quì da Elettrotecnica generale
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Se la trifase c'è l'hai gia, io mi terrei quella trifase, e distribuirei una delle 3 fasi a ciascuno dei 4 appartamenti per le utenze monofase. Avresti così la possibilita di avere due livelli di tensione, 380/220. A livello di prezzo di canoni fissi siamo li tra due monofase da 6 kW ciascuno ed un unico trifase da 10 kW.
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SanVincenzo85
81 4 - New entry

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boiler ha scritto:Scusate se mi intrometto, ma sono curioso: per quale motivo è vietato?
Boiler
Perché anni fa c'è stata una riforma tariffaria per agevolare i consumi elettrici che ha comportato un aumento dei costi fissi e una diminuzione dei costi /kWh.
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boiler ha scritto:Scusate se mi intrometto, ma sono curioso: per quale motivo è vietato?
Boiler
Perché l'AEEGSI ha fornito le regole per le connessioni e una unità immobiliare distinta in catasto da proprio sub non può essere alimentata da un contatore al servizio di altra unità immobiliare
Con la delibera 276/2017/R/eel “Aggiornamento del testo integrato sistemi semplici di produzione e consumo e del testo integrato sistemi di distribuzione chiusi a seguito del decreto-legge milleproroghe 2016“, pubblicata il 21 aprile 2017, l’Autorità ha aggiornato il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC), il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) e altri provvedimenti dell’Autorità a seguito delle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 9, del decreto legge n. 244/2016, dando seguito al documento di consultazione 653/2016 e stabilendo i meccanismi di autodichiarazione per la regolarizzazione delle posizioni nascoste, il sistema di controlli e le sanzioni per gli inadempienti.
La Delibera dispone in estrema sintesi, che ad ogni “unità di consumo” deve corrispondere un “utente finale” (ad eccezione di sistemi equivalenti ai sistemi efficienti di utenza SEESEU-A, SEESEU-C, altri sistemi esistenti ASE e altri sistemi di produzione ASAP)
È stata definita l'unità di consumo dalla Delibera 21 dicembre 2017 894/2017/R/eel:
Unità di consumo (UC)
“insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare.
È possibile aggregare più unità immobiliari in un’unica unità di consumo nei seguenti casi:
– unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;
– unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell’unità di consumo relativa alle utenze condominiali;
– unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest’ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.
Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l’attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui all’articolo 5, commi 5.2 e 5.3, del TIC o di cui al comma 9.1 del presente provvedimento. A ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell’energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all’articolo 2, comma 2.2, del TIT.”.
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