fuspietto ha scritto:1. perché non dovrebbero essere soggeti al DM 37/08??? Comunque si tratta di un depuratore di acque reflue, dove alcune porzioni di impianto (pompe, tubature, canale sotterranee, cavi elettrici, quadri elettrici) sono stati sostituiti e potenziati.
Da quello che descrivi, non è un impianto elettrico ovvero, di distribuzione elettrica a servizio di un edificio ma di un equipaggiamento elettrico a servizio di un processo. Se è così non è soggetto al campo di applicazione del DM 37/08.
fuspietto ha scritto:2. Premesso che questa differenza non dovrebbe mai esistere (la legge e la CEI 0-2 non permettono progetti a posteriori: al massimo parlano di "documentazione finale" che nulla ha a che fare con il "progetto"), si tratta -di fatto- di un "postprogetto".
Ecco, appunto, quindi non puoi parlare di "progetto". Ma è anche vero che l'obbligo di progetto riguarda gli impianti rientranti nel campo di applicazione del DM 37/08 e questo non sarebbe il caso.
fuspietto ha scritto:In altre parole: la stazione appaltante non si è minimamente curata di creare progetti preliminari e/o definitivi in fase di appalto e, all'interno di un foglio di carta da giornale in cui spiegava cosa avrebbe voluto, ha aggiunto la clausoletta finale che la fornitura da parte dell'appaltatore sarebbe dovuta essere completa di tutta la documentazione di progetto obbligatoria. L'appaltatore non si è minimamente preoccupato di questa clausoletta e ora si trova nella m***a perché il cliente non lo paga finché non riceverà il progetto elettrico.
Parlando con il cliente finale (la stazione appaltante) ho capito che, per "documentazione di progetto", loro intendono: gli shemi elettrici, le planimetrie, i calcoli elettrici e le tabelle di coordinamento delle protezioni (oltre a tutta la solita documentazione finale, tipo DICO, piano di manutenzione, libretto di istruzioni, ecc...).
Qui la confusione principale nasce dalla stazione appaltante e prosegue con l'appaltatore. Se, l'impianto in oggetto non rientra nel campo di applicazione del DM 37/08, si può redigere la documentazione finale d'impianto che non è altro che il "come costruito" e non ha nulla a che vedere con la documentazione di progetto.
Viceversa, se la stazione appaltante richiede esplicitamente un "progetto", è contestabile perché nella gara di appalto doveva specificare che il progetto esecutivo dell'opera era a carico dell'appaltatore, ma soprattutto che doveva essere consegnato alla stazione appaltante PRIMA dell'inizio dei lavori per l'approvazione, altrimenti come fanno a valutare che l'opera è stata realizzata in conformità al progetto?
fuspietto ha scritto:No, le modifiche non sono state sostanziali (ache se non ha molto senso questa frase, visto che non è mai stata fatta la valutazione

), nel senso che sono solo state sostituite delle apparecchiature. Oltretutto, tutto quello che è stato sostituito nulla aveva a che fare con l'impianto di protezione da fulminazioni.
Appunto.
fuspietto ha scritto:Questa è una bella domanda... Dici che non era mio compito informarmi sull'argomento?
No, negli appalti pubblici e non, i ruoli sono ben delineati con le relative competenze e responsabilità. Se nel contratto d'appalto fosse prevista la figura del progettista (e quindi del progetto), questi dovrebbe esser stato comunicato in fase di gara o comunque alla firma del contratto, oppure, la ditta ha personale interno competente. Senza un incarico formale non hai il dovere di informati di nulla e nessuno il diritto di pretendere qualcosa.
fuspietto ha scritto:Alla fin fine è proprio questo il punto della discussione: nel momento in cui io, professionista, vengo incaricato di redigere un progetto di modifica di un impianto elettrico, la legge mi impone di includere al suo interno anche la progettazione dell'eventuale impianto per la protezione da scariche atmosferiche. Ma questo impianto deve essere considerato sulla base di una valutazione del rischio fatta, precedentemente, dal cliente stesso. Se questa valutazione non esiste quale "eventuale impianto di protezione contro le fulminazioni" vado a progettare???
Premesso che la valutazione del rischio dalle scariche atmosferiche non è implicito nell'incarico di progettazione, noi professionisti/progettisti siamo obbligati di svolgere quanto previsto dall'incarico, ecco perché è fondamentale formalizzarlo in maniera precisa e completa.
fuspietto ha scritto:D'altro canto, però, eticamente parlando, non so quanto sia corretto che il professionista chiuda entrambi gli occhi... Sembra quasi che io sappia dell'esistenza di un problema e me ne stia zitto perché tanto "non è di mia competenza"...
La correttezza deve esserci da entrami le parti. Deontologicamente parlando hai il dovere di segnalare le problematiche, come di rinunciare all'incarico se ritieni venga meno il rapporto fiduciario perché non eseguono le tue richieste.