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D.Lgs 81/08

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

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[1] D.Lgs 81/08

Messaggioda Foto UtenteElectron » 16 gen 2009, 0:23

Un cordiale saluto a tutti.
Vorrei approfondire un aspetto con voi legato al D.Lgs. 81/08.

Ieri un cliente a cui ho progettato l'impianto elettrico della sua azienda un paio di anni fa, mi ha incontrato per strada e mi ha detto che il suo consulente in materia di sicurezza gli ha comunicato che con il nuovo D.Lgs il datore di lavoro (ovvero il mio cliente) è obbligato a far verificare periodicamente i sistemi di protezione dell'impianto elettrico da parte di un professionista abilitato e competente, e che allo scopo il professionista deve predisporre dei verbali che il datore di lavoro deve custodire ed esibire in caso di controlli delle autorità competenti.
Il cliente risultava informato del fatto che tale attività non deve ssere confusa con l'ispezione dell'impianto di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 che deve fare ogni 5 anni essendo ordinaria (e qui è partita la sfilza delle lamentele per tutte le incombenze e gl'oneri economici che gravano sulle aziende che vi lascio immaginare...). Al termine del suo discorso, il cliente ha tirato fuori dalla borsa il fax con evidenziato l'articolo 86 del D.Lgs 81/08 che gli ha inviato il consulente della sicurezza.
Ora mi chiedeva ragguagli sulla la periodicità di queste verifiche (specificando che avrebbbe piacere se gliele facessi io), visto che sul testo di legge non è esplicato nulla se non la frase "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalita' ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1".


Avete notizie di questo Decreto del Ministero del Lavoro/Ministero della Salute? Che periodicità pensate sia da considerare?
Cecando nelle fonti a mia disposizione non ho trovato nulla. Avete qualche suggerimento o indicazione da darmi?

Inoltre, il cliente ha una figlia che nel 2006 ha acquisito una residenza per anziani (casa di riposo) ed anche a questo riguardo era interessato ad approfondire il discorso delle verifiche sui sistemi di protezione ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 81/08. (al momento non ha fatto nemmeno una prova dei differenziali con relativa misura di resistenza di terra... :shock: ).
C'è da aggiunere che sia l'azienda del papà che la residenza assistenziale per anziani della figlia le vorrebbero certificare per quel che concerne la qualità (ISO 9001 e poi per la casi di riposo me ne ha nominata un'altra che ora non ricordo #-o).
Per quanto riguarda la gestione della qualità delle aziende, che influenza hanno queste attività sul conseguimento/mantenimento della certificazione ISO?
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[2] Re: D.Lgs 81/08

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 gen 2009, 13:02

Ho appena scritto un articolo su questo aspetto per una importante rivista che uscirà prossimamente, cercherò di fare un piccolo sunto...

La novità (per noi elettrici) del D.Lgs. 81/08 è che il datore di lavoro adesso è obbligato a valutare il rischio elettrico, cosa che nel D.lgs. 626/94 non era previsto perché ci si riferiva al DPR 547/55, ora abrogato dal D.Lgs. 81/08. La confusione che fanno molti addetti dei lavori della sicurezza è quello di confondere la valutazione del rischio elettrico con la verifica dell'impianto elettrico. In realtà le cose stanno diversamente:

Qualsiasi attività lavorativa esistente, ad oggi, deve avere già gli impianti elettrici conformi alla legislazione e regolamentazione previgente al Testo Unico (DPR 547/55; L. 186/68; L. 46/90; DPR 447/91; DPR 462/01, ecc).

Non è possibile ad OGGI, difendere impianti non rispondenti ai requisiti normativi e di legge perché gli stessi progettisti e installatori, nonché i costruttori e i fornitori, sono obbligati al rispetto delle norme e delle leggi vigenti in materia di sicurezza, ma questo era già previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 626/94 ed il suo contenuto rimane sostanzialmente invariato negli artt. 22, 23 e 24 del Testo Unico.
L’eventuale valutazione della conformità degli impianti è indispensabile per definire gli interventi di messa a norma di impianti esistenti, ma di questo il Testo Unico non se ne occupa, non sono definiti tempi per l’adeguamento, è implicito che tutti gli impianti debbano già essere a norma.

La valutazione del rischio elettrico parte da questo assunto e obbliga il datore di lavoro a valutare i rischi elettrici di fatto residui che riguardano l'esercizio e la manutenzione dell'impianto elettrico.
Da questo ad affermare che è obbligatoria una verifica periodica degli impianti elettrici ce ne vuole. Di fatto non c'è un obbligo esplicito in tal senso, bensì il datore di lavoro e la propria organizzazione dovranno garantire l'esercizio e l'efficienza degli impianti elettrici in sicurezza. Chiaramente per fare questa attività è necessario programmare delle manutenzioni e quindi delle verifiche ma non esistono e non potranno mai esistere richiami specifici a periodicità, ogni azienda si crea la propria secondo un piano ad hoc tarato sui propri impianti e nessuno può metterlo in discussione se il tutto è stato fatto con diligenza, perizia e competenza. Le uniche verifiche obbligatorie per legge sono e rimangono solo quelle relative al DPR 462/01 che devono essere svolte dall'organismo abilitato e che riguardano gli aspetti più critici della sicurezza (contatti indiretti, scariche atmosferiche e luoghi con pericolo di esplosione).
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[3] Re: D.Lgs 81/08

Messaggioda Foto UtenteElectron » 16 gen 2009, 13:30

Mike ha scritto:Ho appena scritto un articolo su questo aspetto per una importante rivista che uscirà prossimamente, cercherò di fare un piccolo sunto...

La novità (per noi elettrici) del D.Lgs. 81/08 è che il datore di lavoro adesso è obbligato a valutare il rischio elettrico, cosa che nel D.lgs. 626/94 non era previsto perché ci si riferiva al DPR 547/55, ora abrogato dal D.Lgs. 81/08. La confusione che fanno molti addetti dei lavori della sicurezza è quello di confondere la valutazione del rischio elettrico con la verifica dell'impianto elettrico. In realtà le cose stanno diversamente:

Qualsiasi attività lavorativa esistente, ad oggi, deve avere già gli impianti elettrici conformi alla legislazione e regolamentazione previgente al Testo Unico (DPR 547/55; L. 186/68; L. 46/90; DPR 447/91; DPR 462/01, ecc).

Non è possibile ad OGGI, difendere impianti non rispondenti ai requisiti normativi e di legge perché gli stessi progettisti e installatori, nonché i costruttori e i fornitori, sono obbligati al rispetto delle norme e delle leggi vigenti in materia di sicurezza, ma questo era già previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 626/94 ed il suo contenuto rimane sostanzialmente invariato negli artt. 22, 23 e 24 del Testo Unico.
L’eventuale valutazione della conformità degli impianti è indispensabile per definire gli interventi di messa a norma di impianti esistenti, ma di questo il Testo Unico non se ne occupa, non sono definiti tempi per l’adeguamento, è implicito che tutti gli impianti debbano già essere a norma.

La valutazione del rischio elettrico parte da questo assunto e obbliga il datore di lavoro a valutare i rischi elettrici di fatto residui che riguardano l'esercizio e la manutenzione dell'impianto elettrico.
Da questo ad affermare che è obbligatoria una verifica periodica degli impianti elettrici ce ne vuole. Di fatto non c'è un obbligo esplicito in tal senso, bensì il datore di lavoro e la propria organizzazione dovranno garantire l'esercizio e l'efficienza degli impianti elettrici in sicurezza. Chiaramente per fare questa attività è necessario programmare delle manutenzioni e quindi delle verifiche ma non esistono e non potranno mai esistere richiami specifici a periodicità, ogni azienda si crea la propria secondo un piano ad hoc tarato sui propri impianti e nessuno può metterlo in discussione se il tutto è stato fatto con diligenza, perizia e competenza. Le uniche verifiche obbligatorie per legge sono e rimangono solo quelle relative al DPR 462/01 che devono essere svolte dall'organismo abilitato e che riguardano gli aspetti più critici della sicurezza (contatti indiretti, scariche atmosferiche e luoghi con pericolo di esplosione).



Caro Mike, condivido il tuo pensiero ma non sono d'accordo con quanto ho evidenziato in rosso.
L'art. 86 del D.Lgs. che sto approfondendo proprio in occasione dell'input datomi dal mio cliente, al comma 1 recita testualmente:
"Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede
affinche' gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai
fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le
indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per
verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della
sicurezza."
.

Da una mia personale interpretazione letteraria, deduco che il datore di lavoro è si obbligato a var ispezionare l'impianto di messa a terra (Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462...), ma è anche obbligato a far verificare peridicamente i dispositivi di protezione installati nei propri ambienti di lavoro (...il datore di lavoro provvede affinche' gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza).

A conferma di ciò, il comma 3 dello stesso art. recita:
"L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato
e tenuto a disposizione dell'autorita' di vigilanza".

A me sembra che l'imposizione del legislatore sia alquanto evidente. :wink:
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[4] Re: D.Lgs 81/08

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 gen 2009, 13:56

Stiamo dicendo le stesse cose... Volevo solo ribadire che non è specificata una precisa periodicità, tale valutazione è lasciata alla facoltà del DDL in funzione del proprio impianto e apparecchiature.
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[5] Re: D.Lgs 81/08

Messaggioda Foto UtenteElectron » 16 gen 2009, 14:38

Mike ha scritto:Stiamo dicendo le stesse cose... Volevo solo ribadire che non è specificata una precisa periodicità, tale valutazione è lasciata alla facoltà del DDL in funzione del proprio impianto e apparecchiature.


Esatto.
La peridicità credo che dovrebbe venire indicata, insieme ai controlli ritenuti necessari, nel famoso Decreto del Ministero del lavoro e del Ministero della salute del quale, mi sembra di capire, al momento non c'è traccia... :roll:
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[6] Re: D.Lgs 81/08

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 gen 2009, 15:07

IMHO spero vivamente che non facciano alcun decreto in merito, se non un semplice rimando alle normative tecniche che sarebbe in ogni caso del tutto inutile dato che c'è già sull'allegato IX, altrimenti ci ritroviamo tra le balle un altro DPR 547/55 che impone regole puntuali che con il tempo diventeranno obsolete... Invece bisogna rimanere nell'ottica del nuovo approccio, ovvero ognuno si gestisce la propria manutenzione come meglio crede in funzione dei propri impianti e attrezzature, secondo la regola dell'arte, ovvero le norme tecniche (facoltative) e se ne assume la piena responsabilità. Stop. Non c'è bisogno di nessun decreto legge specifico per definire questi aspetti. La periodicità sugli aspetti più pericolosi (contatti indiretti) è già sotto controllo ai sensi del DPR 462/01. Invece devono predisporre e attuare le verifiche relative al DM 37/08 per garantire gli aspetti propedeutici: che gli impianti siano stati progettati e realizzati correttamente.
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[7] Re: D.Lgs 81/08

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 20 gen 2009, 11:34

Un saluto a tutti.
In tema di 81/08 volevo scambiare un'opinione riguardo all'impianto elettrico.
Secondo voi l'impianto elettrico rientra nella definizione di Attrezzatura di lavoro, Titolo III art. 69, con tutto quello che ne compete al DDL (sanzione penale in caso nel caso che il DDL abbia messo a disposizione dei lavoratori un'attrezzatura di lavoro non conforme ai requisiti di sicurezza - art 71) oppure fa testo a se - Capo III art. 80 - senza nessuna sanzione in caso di mancanza di protezione dai contatti diretti/indiretti; sanzione penale solamente in caso di lavori sotto tensione senza seguire particolari procedure (art 82) o amministrativa in caso di mancanza di verifiche periodiche (art 86) .
Grazie
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[8] Re: D.Lgs 81/08

Messaggioda Foto UtenteMike » 20 gen 2009, 12:34

Marco, l'argomento che hai proposto è molto attuale e al momento ha avuto risposte controverse... Anch'io sto seguendo l'evoluzione ma non mi risultano chiarimenti in merito...
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[9] Re: D.Lgs 81/08

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 20 gen 2009, 13:10

Grazie per la risposta
Aspetteremo le prime sentenze in merito.
Buona giornata
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[10] Re: D.Lgs 81/08

Messaggioda Foto Utentefaramie » 5 mar 2009, 18:52

Ma cosa dite riguardo la nota 3 della paragrafo 62.2 "Frequenza della verifica periodica"
della 64-8:
" L'intervallo di tempo può essere, per esempio, di alcuni anni, (per. es 4 anni) con l'eccezione........"

a parte i due "per esempio" uno dentro l'altro è un indicazione dettata dalla norma.

Tra l'altro il fatto che nell'edizione precedente della 64-8 non era indicato un numero di anni
fa pensare che il numero sia stato introdotto apposta per dare un indicazione.

Che dite?
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