Salve,
ho progettato un impianto elettrico per un condominio. Il direttore dei lavori mi ha chiesto le dichiarazioni di conformità (che spettano all'installatore) oltre al certificato di collaudo.
Ma io che sono il progettista posso anche redigere il certificato di collaudo o deve essere nominato un altro tecnico abilitato?
Grazie per la cortese risposta,
Nello
certificato di collaudo
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Il certificato di collaudo lo può redigere qualsiasi professionista abilitato che sia stato incaricato del collaudo degli impianti. Può essere lo stesso progettista, il DLL, o altro professionista esterno. Ricordo che il collaudo è un atto tecnico ed amministrativo.
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Grazie della cortese risposta, ma non dovrebbe essere sufficiente la dichiarazione di conformità? In cosa consiste il certificato di collaudo di un impianto elettrico? Forse è una legge regionale che lo impone? L'impianto si trova in Abruzzo.
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nmedoro ha scritto:Grazie della cortese risposta, ma non dovrebbe essere sufficiente la dichiarazione di conformità? In cosa consiste il certificato di collaudo di un impianto elettrico? Forse è una legge regionale che lo impone? L'impianto si trova in Abruzzo.
La dichiarazione di conformità la può fare solo chi ha realizzato i lavori di installazione e chi la firma dichiara sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte ed in conformità al progetto.
Il certificato di collaudo lo fa un professionista iscritto all'albo il quale verifica in pratica che quanto dichiarato dall'installatore sia vero, oltre agli aspetti amministrativi (stati di avanzamento, ecc.). Il certificato di collaudo NON può sostituire la DICO.
Nessuna legge impone il collaudo, se non nei lavori pubblici ma è riferita all'opera nel suo complesso. Forse fanno confusione con l'art. 9 comma 1 del DM 37/08 dove è scritto: "...nonché il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalla norme vigenti", ma non mi risulta che riguarda gli impianti elettrici.
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Concordo con Mike e aggiungo che come collaudatore è importante anche verificare che l'installatore abbia fornito tutti i documenti necessari (dico e allegati, eventuali dichiarazioni dei materiali per VVF, ecc.)
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ho ripescato l'argomento.
Quindi stando al DM 37/08 quanto previsto nella CEI 64-8 art. 61.3.1 sarebbero delle prove non obbligatorie in un impianto "privato", non pubblico?
O comunque prove che possono essere fatte ai fini della sicurezza ma non vi è l'obbligo di consegnare al proprietario dell'impianto le prove strumentali e/o un certificato di collaudo.
Inoltre nella DICO viene dichiarato di aver "controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge"
Quindi stando al DM 37/08 quanto previsto nella CEI 64-8 art. 61.3.1 sarebbero delle prove non obbligatorie in un impianto "privato", non pubblico?
O comunque prove che possono essere fatte ai fini della sicurezza ma non vi è l'obbligo di consegnare al proprietario dell'impianto le prove strumentali e/o un certificato di collaudo.
Inoltre nella DICO viene dichiarato di aver "controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge"
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Pubblico o privato non centrano, le prove sono richieste dalle norme tecniche per poter dichiarare la conformità alla regola dell'arte (L.186/68); con la consegna della DICO ai sensi del DM 37/08 l'installatore dichiara che ha eseguito tutte le verifiche previste anche se nella realtà non le ha fatte (peggio per lui). L'installatore che fa le verifiche ha tutto l'interesse ad allegarle anche se non è obbligatorio.
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Mike ha scritto:Il certificato di collaudo lo può redigere qualsiasi professionista abilitato che sia stato incaricato del collaudo degli impianti. Può essere lo stesso progettista, il DLL, o altro professionista esterno.
Mi pare di ricordare che, nel caso di opere pubbliche di importo superiore a un determinato valore (un milione di €?), il collaudatore deve essere persona diversa dal progettista e dal DLL (per ovvie ragioni di conflitto di interessi).
Altrimenti è lo stesso DLL che redige il "Certificato di Regolare Esecuzione" (che è sostanzialmente uguale al collaudo).
Nel caso degli impianti elettrici non ricordo neppure io un caso in cui sia previsto obbligatoriamente il collaudo. Nel caso di opere private può essere però un patto contrattuale, messo per iscritto in un capitolato prestazionale e nella lettera di incarico.
Saluti
Sebastiano
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"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
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