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Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

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[1] Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5

Messaggioda Foto UtenteKelvin » 28 giu 2012, 10:22

Sono stato in comune a consegnare una DICO, mi hanno detto che da aprile se non per agibilità o altre richieste specifiche, non bisogna più portare la dichiarazione presso lo sportello unico ma basta darlo solo al committente.
Vi risulta?
Ho cercato un po' su internet ho trovato il decreto legge che fa da titolo al mio post.
L’art. 9 del D.L. n. 5/2012 "Decreto Semplificazioni" introduce la nuova "Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici”, con l'intento di eliminare una duplicazione nelle certificazioni di conformità (il risparmio è stimato in oltre 50 milioni all’anno).

La dichiarazione unica di conformità sostituirà i modelli definiti negli allegati I e II del Decreto MSE 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione prevista all'art. 284, del D.Lgs. n. 152/2006.

L’art. 9, comma 2, D.L. n. 5/2012 precisa inoltre che la nuova “dichiarazione unica di conformità”, e la documentazione allegata, dovranno essere conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione, ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune, o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
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[2] Re: Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 28 giu 2012, 10:51

Ne avevamo già parlato in occasione della approvazione del DL da te citato. Il problema è che, per quanto a me risulta, ad oggi, poiché è detto che:

... Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II ...ecc"

fino a quando non verrà pubblicato il suddetto decreto ministeriale, con i nuovi modelli, quanto previsto dal DL non è applicabile.

Per completezza riporto il testo integrale dell'art. 9 del DL 9 febbraio 2012.

Dichiarazione unica di conformita' degli impianti
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello
di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce i modelli di
cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti
termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del
predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del
2008, la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione
allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite,
a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta
fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato
di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento di una
nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
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[3] Re: Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 2 lug 2012, 19:49

CONFERMO

L'attuale modello della dichiarazione di conformità resta invariato sino a quando non verrà emesso il decreto preveisto dall'art.9 del DL 5/12

Saluti
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[4] Re: Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5

Messaggioda Foto Utenteklo81 » 21 mag 2013, 12:24

riprendo in mano questa discussione perché devo capire bene come stanno le cose. Io ho in affitto un fondo e ho dei problemi sull'impianto elettrico. Chi mi ha dato in affitto il fondo mi ha dato la dichiarazione di conformità dell'impianto ma senza nessun allegato ( non so che materiali sono stati usati ne ho lo schema dell'impianto) e ho chiesto chiarimenti in merito al deposito in comune e mi è stato risposto che non serve più e che la legge è cambiata. Per caso è diventata attiva la legge di cui state parlando in questo topic oppure no? anche perché il modello di dichiarazione che ho io è quello basato sulla legge del 2008 ( l'impianto è stato fatto a dicembre) e devo capire se l'impianto è a norma oppure no.

Grazie in anticipo a chi risponderà.
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[5] Re: Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 mag 2013, 18:47

Indipendentemente dalla legge di cui al titolo, le Dichiarazioni di conformità emesse ex L. 46/90 e le DICO emesse secondo il DM 37/08 sono tuttora valide. L'installatore qualificato è OBBLIGATO a rilasciare la DICO compresi gli ALLEGATI OBBLIGATORI, senza allegati la dichiarazione NON è valida.
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[6] Re: Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5

Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 mag 2013, 19:07

Nel Comune della mia citta, per una DICO in ordine a rifacimento del mio impianto, sono caduti dalle nuvole..?? Mi pare che comunque, i Comuni - con lo sportello unico - l'accettano comunque, l'installatore redice comunque tutte le copie.E' un Decreto volto alla semplificazione e minimalizzaizone della filiera burocratica...ma io l'ho portata comunque...loro ora sono al coorentre e non devono chiedere nulla...
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[7] Re: Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5

Messaggioda Foto Utenteklo81 » 21 mag 2013, 19:30

Grazie Mike! quindi il mio impianto non è a norma visto che non ha allegati e non è stato depositato in comune, giusto?
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[8] Re: Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5

Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 mag 2013, 20:17

Mi spiego meglio...il tuo impianto, così come è stato operato in senso materiale, è asservibile da una DICO con la clausola della manutenzione straordinaria, virtuosa e rispettevole della regola dell'Arte, ma non associabile all'aggiornamento della variante V3 della Cei 64.8, inserita a pienom titolo nell'ultimo aggiornamento, che prevede tre livelli di intervento possibili: 1 / 2 / 3 con caratteristiche aggiuntive in oridne ai livelli superiori.
Il tuo, è un caso classico, una ruistrutturazione generale che non è esaustiva, come ha detto MIke, un 10 metri di cavo montante ..non avrebbe ucciso nessuno.
Spesso, gli instalaltori, scelgono la via + breve e fattibile...che rispetta la sola regola dell'arte per la parte dell'impianto ove sono stati eseguiti gli interventi.
Era presente nella bozza della V3, un livello 0, mai entrato in porto e contraddistinto da polemiche ed interpretazioni in cotrasto fra loro.
Leggi bene i termini degli interventi e a cosa corrispondono...
Prima della DICO finale, puoi sempre correggere il tiro...dovresti almeno rispettare il livello 1 : montante a norma, quadro centralino con sezionatore generale ed almeno due circuiti separati, come FM e Luci, con due differenziali, un numero minimo di prese in relazione alla metratura della stanza, ed il resto a scelta.
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[9] Re: Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5

Messaggioda Foto Utenteklo81 » 21 mag 2013, 22:24

Non ci ho capito molto in quello che hai scritto, io non sono un elettricista, sto cercando di capire come muovermi per il problema che mi si è presentato.

A me la di.co che è stata consegnata è quella di nuovo impianto ma senza nessun allegato, anche perché l'impianto precedente era vecchio degli anni '70 e so per certo che è stato completamente eliminato ( è rimasto solo il salvavita che però è stato installato recentemente verso il 2000). A me è stata consegnata solo la dico, tra l'altro la parte dove ci sono le caselline degli allegati obbligatori non sono nemmeno barrate. Oggi ho parlato con un altro impiegato in comune nello stesso ufficio, ha visto la di.co e ha detto che per quello che c'era scritto andava depositato in comune. Sinceramente non ci sto capendo più nulla.

Io so soltanto che a dicembre mi è stato consegnato questo foglio dicendo che con quello l'impianto era a norma e tutto in regola. Ora mi vengono a dire che invece non lo è e quindi ho bisogno di capire se e o non è a norma perché se non lo è devo scrivere una bella raccomandata al proprietario e intimare di sistemare la situazione.
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[10] Re: Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 mag 2013, 10:16

Foto Utenteklo81, il tuo impianto al momento non è agibile in quanto privo del documento che ne determina la conformità alla regola dell'arte. Se l'impianto è stato realizzato/adeguato prima del 28 marzo 2008 dovrebbe possedere la dichiarazione di conformità ai sensi ex L. 46/90 e DPR 447/91 completa degli allegati obbligatori. Se questa dichiarazione manca o è incompleta, il DM 37/08 prevede che venga rilasciata una DIRI (dichiarazione di rispondenza) da parte di un responsabile tecnico di una ditta installatrice o di un professionista iscritto all'albo nella quale, a seguito di verifiche, si dichiari che l'impianto elettrico esistente è conforme alla regola dell'arte ai fini della sicurezza. Questo documento sostituisce in tutto e per tutto la dichiarazione di conformità. Se i lavoro sono stati realizzati dopo il 28 marzo 2008 non c'è alternativa alla DICO e allegati obbligatori. Pertanto hai tutto il diritto di pretendere dal tuo locatore che l'impianto elettrico sia conforme e con le carte in regola.
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