
Palo luce sotto elettrodotto AT: distanza di sicurezza
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Quanto deve essere distante la sommità di un palo luce (metallico tra l'altro) dal conduttore più vicino di un elettrodotto AT a 150 kV?


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Sempronio1960
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Bella domanda;
io farei riferimento alla zona prossima Dv della CEI 11-48, quindi 3 mt in questo caso.
Stando a tale norma oltre la Dv non vi è rischio elettrico per l'esecuzione di lavori.... per deduzione direi quindi che può starci anche il palo dell'illuminazione pubblica.
io farei riferimento alla zona prossima Dv della CEI 11-48, quindi 3 mt in questo caso.
Stando a tale norma oltre la Dv non vi è rischio elettrico per l'esecuzione di lavori.... per deduzione direi quindi che può starci anche il palo dell'illuminazione pubblica.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
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In primo luogo dovrebbe essere verificato quanto prescritto da comma 1 dell'articolo 83 del Dlgs 81/08 che rimanda all'allegato IX.: " - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.
La tabella, per tensioni superiori a 132 kV dà una distanza di 7 metri.
Inoltre poiché essendo i lampioni assimilabili ad una massa estranee interferente con la linea AT, dovranno essere rispettate le condizioni posta dalla CEI 11-1 al punto 9.4.4.
Da ultimo dovranno essere verificate le condizioni di compatibilità con la servitù di elettrodotto nonché della norma CEI 64-7.
La tabella, per tensioni superiori a 132 kV dà una distanza di 7 metri.
Inoltre poiché essendo i lampioni assimilabili ad una massa estranee interferente con la linea AT, dovranno essere rispettate le condizioni posta dalla CEI 11-1 al punto 9.4.4.
Da ultimo dovranno essere verificate le condizioni di compatibilità con la servitù di elettrodotto nonché della norma CEI 64-7.
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Alla 11-1 non avevo pensato in effetti.
Cosa ne pensi invece delle discrepanze sulle distanze di sicurezza tra decreto 81 e cei?
Cosa ne pensi invece delle discrepanze sulle distanze di sicurezza tra decreto 81 e cei?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
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Non vedo discrepanze, se si tiene conto che partono da presupposti e ambiti d'applicazione differenti.
Per quanto riguarda la CEI 11-48, occorre tener conto di quanto la stessa norma dice:
"Per le linee aeree si deve tener conto di tutti i movimenti possibili delle linee stesse e di tutti i movimenti, degli spostamenti, delle oscillazioni, dei colpi di frusta o della caduta degli equipaggiamenti usati per eseguire i lavori. La presente Norma non fornisce raccomandazioni per tali distanze a causa delle ampie variazioni possibili in questi lavori."
Per quanto riguarda la CEI 11-48, occorre tener conto di quanto la stessa norma dice:
"Per le linee aeree si deve tener conto di tutti i movimenti possibili delle linee stesse e di tutti i movimenti, degli spostamenti, delle oscillazioni, dei colpi di frusta o della caduta degli equipaggiamenti usati per eseguire i lavori. La presente Norma non fornisce raccomandazioni per tali distanze a causa delle ampie variazioni possibili in questi lavori."
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Grazie 

La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
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In altro contesto mi è stato indicato come riferimento il
Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449
Approvazione nelle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle
linee elettriche aeree esterne.
2.1.06. Distanze di rispetto per i conduttori
[...]
h) 0,30 per le linee di classe zero e prima, e 0,50 + 0,010 U per le linee di classe seconda e terza, da tutte le posizioni impraticabili delle altre opere o del terreno circostante, esclusi i fabbricati, e dai rami degli alberi.
E’ da considerare praticabile una posizione nella quale una persona normale può stare agevolmente in piedi, anche se per raggiungerla bisogna superare posizioni impraticabili.
tuttora valido, a parte successive modifiche indifferenti alla questione, e sostanzialmente ripreso dalla Norma CEI 11-4. Nel caso in specie avremmo 0,50+0,010*150=2 m. In quel contesto mi si è detto che la CEI 11-48, la 11-27 e il D.Lgs. 81/08 si applicano in attività lavorative, non nel caso di opere "indisturbate". La predetta normativa viene invece applicata nei casi in cui si debba intervenire su quelle opere in prossimità dei conduttori: per esempio, nel caso specifico, per sostituire la lampada o il corpo illuminante. In questi casi valgono le distanze 11-27, 11-48 e 81/08 a seconda che il lavoro sia di tipo elettrico oppure no. Per cui, per cambiare la lampada o il corpo illuminante sulla palina, se la distanza rispetto al conduttore più prossimo dell'elettrodotto è 2 m, va chiesto all'esercente il suo fuori servizio.
Che ne pensate?
Per inciso, la CEI 11-1 è stata sostituita dalle CEI 99-2 e 99-3.
Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449
Approvazione nelle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle
linee elettriche aeree esterne.
2.1.06. Distanze di rispetto per i conduttori
[...]
h) 0,30 per le linee di classe zero e prima, e 0,50 + 0,010 U per le linee di classe seconda e terza, da tutte le posizioni impraticabili delle altre opere o del terreno circostante, esclusi i fabbricati, e dai rami degli alberi.
E’ da considerare praticabile una posizione nella quale una persona normale può stare agevolmente in piedi, anche se per raggiungerla bisogna superare posizioni impraticabili.
tuttora valido, a parte successive modifiche indifferenti alla questione, e sostanzialmente ripreso dalla Norma CEI 11-4. Nel caso in specie avremmo 0,50+0,010*150=2 m. In quel contesto mi si è detto che la CEI 11-48, la 11-27 e il D.Lgs. 81/08 si applicano in attività lavorative, non nel caso di opere "indisturbate". La predetta normativa viene invece applicata nei casi in cui si debba intervenire su quelle opere in prossimità dei conduttori: per esempio, nel caso specifico, per sostituire la lampada o il corpo illuminante. In questi casi valgono le distanze 11-27, 11-48 e 81/08 a seconda che il lavoro sia di tipo elettrico oppure no. Per cui, per cambiare la lampada o il corpo illuminante sulla palina, se la distanza rispetto al conduttore più prossimo dell'elettrodotto è 2 m, va chiesto all'esercente il suo fuori servizio.
Che ne pensate?
Per inciso, la CEI 11-1 è stata sostituita dalle CEI 99-2 e 99-3.
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Sempronio1960
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In effetti si. Si applicano in caso di attività lavorativa, però sia l'installazione/manutenzione del palo che la semplice sostituzione della lampadine si configurano come attività lavorativa.
Alla fine ti tocca considerare la distanza maggiore fra le varie che sono emerse.
Mi preoccupava piuttosto la 11-1 che è applicabile fino 1.11.2013 però nel campo di applicazione ho trovato quanto segue:
1.2 La presente Norma non si applica alla progettazione e costruzione di:
linee aeree e sotterranee tra impianti separati;
Quindi direi che non è applicabile
Alla fine ti tocca considerare la distanza maggiore fra le varie che sono emerse.
Mi preoccupava piuttosto la 11-1 che è applicabile fino 1.11.2013 però nel campo di applicazione ho trovato quanto segue:
1.2 La presente Norma non si applica alla progettazione e costruzione di:
linee aeree e sotterranee tra impianti separati;
Quindi direi che non è applicabile
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
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Concordo che fra le varie opzioni va rispetta quella più cautelativa. Al di là di ciò si tratta di vedere se, nel caso specifico, parliamo di impianti esistenti, di rifacimenti o nuove installazioni.
Per quanto riguarda la CEI 11-1, il riferimento era al 9.4.4 che attiene agli impianti di terra e quindi perfettamente applicabile. Giustamente, applicabile fino a novembre.
Per quanto riguarda la CEI 11-1, il riferimento era al 9.4.4 che attiene agli impianti di terra e quindi perfettamente applicabile. Giustamente, applicabile fino a novembre.
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Oddio.... non si possono considerare separati i due impianti utente e distributore?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
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