Salve a tutti,
mi trovo a dover redigere una DIRI per un impianto realizzato nei locali di un ambulatorio odontoiatrico realizzato nell'anno 1997/1998.
In seguito a sopralluogo e verifiche tutto risulta in ordine e conforme, unico dubbio mi sorge per uno dei locali bagno: è presente la vasca che è stata coperta con un tavolato in legno appoggiato sopra; il tavolato fa da supporto al compressore esterno del riunito, che è alimentato da una presa CEE interbloccata posta a 50 cm sopra bordo vasca (zona 1)
Il responsabile dello studio è disponibile a rilasciare una dichiarazione in cui afferma che il locale bagno ha funzione di locale tecnico, e la chiave di accesso è di sua unica disponibilità.
Posso accettare questa soluzione per non far fare modifiche all'impianto (spostamento compressore e punto alimentazione? ... a me sembra una soluzione ragionevole, che ne pensate?
DIRI ambulatorio odontoiatrico
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Mike
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Aggiungo anche questa nota: prima di redigere la DIRI dovrò far sostituire il differenziale a protezione del locale riunito che non è in classe A, si configura come manutenzione straordinaria?
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Io chiederei al responsabile dello studio di fare rimuovere il rubinetto della vasca.
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andreandrea
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Luke ha scritto:si configura come manutenzione straordinaria?
Secondo me, sì.
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andreandrea
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Situazione accettabile per i compressore. La sostituzione del differenziale con analogo in classe A non necessario ai fini sicurezza (per redigere la DIRI), l'impianto esistente è antecedente alla norma in vigore. Se invece devi sostituirlo perché guasto, giustamente lo installi di classe A e si tratta di manutenzione straordinaria.
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Michele Lysander Guetta
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Mike
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Mike ha scritto:l'impianto esistente è antecedente alla norma in vigore
Si tratta immagino di un impianto realizzato sulla base della vecchia 64-4. Ora mentre la prima versione della sezione 710 della 64-8 diceva che:
"...gli impianti già realizzati, o in corso di realizzazione, secondo la Norma CEI 64-4 sono ritenuti egualmente idonei agli effetti della sicurezza."
Con la variante V1 del 2008 questo capoverso è stato espressamente cancellato. Ne consegue, a mio avviso, che, perché un impianto in un locale medico possa oggi essere considerato a norma deve rispondere a tutti i requisiti della sezione 710 oggi vigente.
Senza poi voler richiamare gli obblighi derivanti dal Dlgs 81/08 in merito al mantenimento dei requisiti di sicurezza, occorre ricordare che un simile ambiente è sottoposto all'obbligo delle verifiche periodiche, che prevedono anche la verifica dei dispositivi di protezione differenziale. Mi pare poco professionale limitarsi a verificare che il dispositivo intervenga a prescindere. A prescindere dal fatto che quasi certamente sono presenti dispositivi elettromedicali che, ai fini della sicurezza, debbono essere protetti anche nel caso di correnti di dispersione pulsanti o continue.
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paolo a m ha scritto:
Senza poi voler richiamare gli obblighi derivanti dal Dlgs 81/08 .....
Per questo aspetto l'odontoiatra opera da solo e non ha dipendenti, neanche assistente alla poltrona, occasionalmente cede in uso una sala attrezzata ad un altro odontoiatra che ha clienti in zona.
Il differenziale è funzionante, testato con strumento anche nei tempi intervento ... quindi ora ho il dubbio se sia davvero necessario farlo sostituire
per redigere la DIRI, può essere una soluzione indicare in una nota allegata che anche se l'impianto è conforme ai fini della sicurezza (in rif. alla data di realizzazione) si RACCOMANDA la sostituzione di detto dispositivo come adeguamento alla normativa vigente?1
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Distinguerei le questioni di forma da quelle di sostanza.
La forma: a mio avviso con la variante del 2008, che ho prima citato, un ambulatorio realizzato sulla base della vecchia 64-4 non può più essere considerato "... idoneo ai fini della sicurezza"
Ma questa può essere una mia interpretazione che qualcuno può legittimamente non condividere.
La sostanza: la sicurezza, indipendentemente da interpretazioni formali deve sempre essere garantita. Ora se in quell'ambiente si usano apparecchiature o dispositivi che possono dare origine a correnti di dispersione diverse da quella alternata, io, come professionista responsabile mi pongo il problema. E se ci sono io prescrivo la sostituzione del differenziale.
A latere: nel caso specifico non credo sia un problema insormontabile per un dentista (anche in tempo di crisi
) sopportare il costo di un nuovo differenziale
La forma: a mio avviso con la variante del 2008, che ho prima citato, un ambulatorio realizzato sulla base della vecchia 64-4 non può più essere considerato "... idoneo ai fini della sicurezza"
Ma questa può essere una mia interpretazione che qualcuno può legittimamente non condividere.
La sostanza: la sicurezza, indipendentemente da interpretazioni formali deve sempre essere garantita. Ora se in quell'ambiente si usano apparecchiature o dispositivi che possono dare origine a correnti di dispersione diverse da quella alternata, io, come professionista responsabile mi pongo il problema. E se ci sono io prescrivo la sostituzione del differenziale.
A latere: nel caso specifico non credo sia un problema insormontabile per un dentista (anche in tempo di crisi
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paolo a m ha scritto:
A latere: nel caso specifico non credo sia un problema insormontabile per un dentista (anche in tempo di crisi) sopportare il costo di un nuovo differenziale
Sicuramente no
grazie per le risposte

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paolo a m ha scritto:Con la variante V1 del 2008 questo capoverso è stato espressamente cancellato. Ne consegue, a mio avviso, che, perché un impianto in un locale medico possa oggi essere considerato a norma deve rispondere a tutti i requisiti della sezione 710 oggi vigente.
Il riferimento non c'è più perché superato, non lo dico io, ma Carrescia proprio nello specifico argomento (vedi TNE novembre 2013 pag. 5) e concordo pienamente con le sue tesi.
Non è così scontato che un impianto correttamente realizzato con le normi vigenti all'epoca della sua realizzazione debba per forza essere reso conforme alle norme in vigore. Fosse così, dovresti rivedere gli impianti elettrici e le apparecchiature ogni volta che esce una nuova norma. L'approccio corretto è quello di una valutazione costi/benefici in relazione al rischio che si riduce seguendo le nuove prescrizioni normative.
Nel caso specifico la sostituzione di un differenziale fornisce certamente più benefici rispetto al costo e quindi lo consiglierei senza ombra di dubbio al committente, ma di sicuro non lo posso imporre, la scelta è solo sua, è lui il datore di lavoro ed è sua la responsabilità dell'impianto.
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Mike
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