Mi trovo nella nella condizione di dover realizzare un impianto di rilevazione incendio con rilevatori multicriterio nelle seguenti condizioni impiantistiche:
- Cabina MT/bt dotata di locale GE ubicata all'aperto.
- Cabina MT/bt in galleria.
- Cabina MT/bt senza locale GE ubicata all'aperto.
Da quanto letto su DPR 151/2011 la prima situazione sembrerebbe rientrare nell'attività 49 e la seconda nell'attività 80 citate nell'allegato I del predetto decreto. La terza non sembrerebbe rientrare in alcuna attività.
Alla luce di quanto sopra necessito di firma tecnico abilitato/professionista antincendio sui progetti realizzati?
In caso affermativo la firma deve essere apposta solo nel progetto definitivo che descrive le scelte tecniche adottate (es. relazione tecnica) o anche nel progetto esecutivo (es. schemi di collegamento/planimetrie etc).
Per la terza casistica necessito di firma da tecnico abilitato/professionista antincendio o no?
Grazie mille.
Professionista antincendio - GE e Cabina MT/bt in galleria
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jhonny ha scritto:Alla luce di quanto sopra necessito di firma tecnico abilitato/professionista antincendio sui progetti realizzati?
Il progetto dell'impianto di rivelazione incendi va redatto da tecnico abilitato, ovvero da professionista iscritto all'albo per le competenze richiesta. L'intervento rientra nel DM 37/08.
jhonny ha scritto:In caso affermativo la firma deve essere apposta solo nel progetto definitivo che descrive le scelte tecniche adottate (es. relazione tecnica) o anche nel progetto esecutivo (es. schemi di collegamento/planimetrie etc).
Il progetto definitivo è un progetto esecutivo privo dei particolari costruttivi, nel campo impiantistico spesso coincidono.
jhonny ha scritto:Per la terza casistica necessito di firma da tecnico abilitato/professionista antincendio o no?
Sempre tecnico abilitato.
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Ne approfitto per un altro paio di quesiti.
Tecnico abilitato: è sufficiente essere iscritto all'ordine degli ingegneri (elettrica)?
Deve essere sottoposto il progetto ai VV.FF.? In caso affermativo che documentazione deve essere prodotta.
Devono essere eseguite verifiche da parte dei VV.FF.? In caso affermativo che documentazione deve essere prodotta.
Grazie mille.
Tecnico abilitato: è sufficiente essere iscritto all'ordine degli ingegneri (elettrica)?
Deve essere sottoposto il progetto ai VV.FF.? In caso affermativo che documentazione deve essere prodotta.
Devono essere eseguite verifiche da parte dei VV.FF.? In caso affermativo che documentazione deve essere prodotta.
Grazie mille.
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jhonny ha scritto:Tecnico abilitato: è sufficiente essere iscritto all'ordine degli ingegneri (elettrica)?
Sì per tecnico abilitato si intende il professionista iscritto all'albo per la materia di competenza.
jhonny ha scritto:Deve essere sottoposto il progetto ai VV.FF.? In caso affermativo che documentazione deve essere prodotta.
No, i VV.F. non entrano nel merito, la responsabilità è tutta del progettista. Il progettista può comunque chiedere consulenza al comando, ma di solito riguardano aspetti progettuali non normati o innovativi.
jhonny ha scritto:Devono essere eseguite verifiche da parte dei VV.FF.? In caso affermativo che documentazione deve essere prodotta.
Nemmeno, nel senso che la verifica riguarda l'attività nel suo complesso e non i singoli impianti, nella fase di sopralluogo per il rilascio di CPI (per le attività di tipo B e C) controllano che i lavori eseguiti corrispondano al progetto di prevenzione incendi approvato, in ogni caso la responsabilità è in capo al tecnico antincendio che assevera tutta la documentazione.
I progetti depositati per l'ottenimento dei pareri non sono elaborati progettuali con grado di dettaglio definitivo o esecutivo ma servono solo a richiamare le strategie adottate per la prevenzione incendi, per esempio, per quanto concerne l'impianto di rivelazione incendi è sufficiente indicare la realizzazione, in quali aree, tipologia e norme da applicare.
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Mike ha scritto:No, i VV.F. non entrano nel merito, la responsabilità è tutta del progettista.
Fermo restando ovviamente che i VVF chiedono la "specifica dell'impianto" come da DM 20/12/2012
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Certamente:
Specifica dell'impianto: sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell'alimentazione dell'agente estinguente, l'estensione dettagliata dell'impianto, ecc.) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (ad esempio tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, ecc.). La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi dell'impianto che si intende realizzare, nonché l'attestazione dell'idoneità dell'impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell'attività;
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Mike ti ringrazio per le rispsote molto utili. Purtroppo più indago più mi si generano dubbi.
Cosa si intende per "la materia di competenza?" (cit. DM 20/12/2012). Un ingegnere elettrico iscritto all'albo che non ha mai realizzato un impianto di rilevazione fumi può firmare una planimetria/uno schema di connesione, uno schema a blocchi e una relazione tecnica di tale sistema. Stesso dicasi per impianti a gas di spegnimento automatico?
Altro quesito.
Nell'allegato A della UNI 9795 tra la documentazione da produrre si cita la relazione tencica. Se ho due fabbricati (cabine MT/bt) simili (volumi differenti) e ubicati in zone differenti dello stesso impianto devo produrre due relazioni tecniche distinte?
In altre parole la relazione descrive la filosofia di protezione che si intende attuare o entra nei dettagli dei volumi protetti, numero di rilevatori installati etc?
Se nella suddetta relazione cito normative americane tipo NFPA o similari il progetto deve essere firmato da professionista antincendio?
Grazie anticipatamente
Mike ha scritto:Sì per tecnico abilitato si intende il professionista iscritto all'albo per la materia di competenza.
Cosa si intende per "la materia di competenza?" (cit. DM 20/12/2012). Un ingegnere elettrico iscritto all'albo che non ha mai realizzato un impianto di rilevazione fumi può firmare una planimetria/uno schema di connesione, uno schema a blocchi e una relazione tecnica di tale sistema. Stesso dicasi per impianti a gas di spegnimento automatico?
Altro quesito.
Nell'allegato A della UNI 9795 tra la documentazione da produrre si cita la relazione tencica. Se ho due fabbricati (cabine MT/bt) simili (volumi differenti) e ubicati in zone differenti dello stesso impianto devo produrre due relazioni tecniche distinte?
In altre parole la relazione descrive la filosofia di protezione che si intende attuare o entra nei dettagli dei volumi protetti, numero di rilevatori installati etc?
Se nella suddetta relazione cito normative americane tipo NFPA o similari il progetto deve essere firmato da professionista antincendio?
Grazie anticipatamente
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jhonny ha scritto:Cosa si intende per "la materia di competenza?" (cit. DM 20/12/2012). Un ingegnere elettrico iscritto all'albo che non ha mai realizzato un impianto di rilevazione fumi può firmare una planimetria/uno schema di connesione, uno schema a blocchi e una relazione tecnica di tale sistema. Stesso dicasi per impianti a gas di spegnimento automatico?
Sulla competenza vigilano gli ordini professionali e ogni ordine provinciale è autarchico e quindi può deliberare in maniera diversa. Un ingegnere elettrico ha la competenza per la progettazione di impianti di rivelazione incendi e anche per l'impianto di spegnimento automatico dato che non è soggetto al DM 37/08, il problema semmai riguarda il fatto che non ne ha mai fatto uno, ma sono responsabilità individuali e riguardano la deontologia professionale.
jhonny ha scritto:Altro quesito.
Nell'allegato A della UNI 9795 tra la documentazione da produrre si cita la relazione tencica. Se ho due fabbricati (cabine MT/bt) simili (volumi differenti) e ubicati in zone differenti dello stesso impianto devo produrre due relazioni tecniche distinte?
No, la modalità di produzione degli elaborati è lasciata alla discrezione del progettista (ci mancherebbe altro). Conviene farne due diverse se sono due appalti diversi per esempio.
jhonny ha scritto:In altre parole la relazione descrive la filosofia di protezione che si intende attuare o entra nei dettagli dei volumi protetti, numero di rilevatori installati etc?
La relazione tecnica descrive il tutto e/o fa riferimento ad altri elaborati (calcoli, tabelle, ecc.).
jhonny ha scritto:Se nella suddetta relazione cito normative americane tipo NFPA o similari il progetto deve essere firmato da professionista antincendio?
Sì.
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