Buongiorno a tutti, chiedo il vostro aiuto in quanto non sono un tecnico del settore ma avrei bisogno di voi...
La questione è abbastanza semplice e riguarda l'obbligatorietà o meno del progetto ai sensi del DM 37/08.
La casistica è la seguente: presso dei locali espositivi adibiti a museo (soggetto a CPI e con superficie maggiore di 200 mq.), l'impresa ha realizzato un nuovo sistema di alimentazione per circa 15 video-proiettori e successiva programmazione degli stessi. Secondo il titolare non è obbligatorio in quanto si parla di potenza inferiore a 6 kW. Io non sono per niente convinto di questo....
Vi ringrazio.
Obbligo progetto dm 37/08
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Mike
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L'obbligo di progetto esiste sempre (art. 5 DM 37/08) per tutti gli interventi di:
- nuova installazione
- ampliamento
- trasformazione
La differenza è solo chi lo redige. Per gli interventi che rientrano nel art. 5 comma 2 il progetto può essere redatto solo da un professionista iscritto all'albo. Quelli che non rientrano li può redigere anche il responsabile tecnico della ditta installatrice.
Da quello che leggo, trattandosi di un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio rientriamo nel art. 5 comma 2 per cui è obbligatorio il progetto da parte di un professionista iscritto all'albo. Questo in linea generale, nello specifico bisogna capire che intervento è stato fatto. Se sono state installate nuove linee dal quadro elettrico con relativi dispositivi di protezione si rientra nel "ampliamento". Se invece di sono derivati da circuiti elettrici esistenti si tratta di manutenzione straordinaria e non c'è alcun obbligo di progetto.
La potenza è riferita al punto di consegna, non alla potenza installata.
- nuova installazione
- ampliamento
- trasformazione
La differenza è solo chi lo redige. Per gli interventi che rientrano nel art. 5 comma 2 il progetto può essere redatto solo da un professionista iscritto all'albo. Quelli che non rientrano li può redigere anche il responsabile tecnico della ditta installatrice.
Da quello che leggo, trattandosi di un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio rientriamo nel art. 5 comma 2 per cui è obbligatorio il progetto da parte di un professionista iscritto all'albo. Questo in linea generale, nello specifico bisogna capire che intervento è stato fatto. Se sono state installate nuove linee dal quadro elettrico con relativi dispositivi di protezione si rientra nel "ampliamento". Se invece di sono derivati da circuiti elettrici esistenti si tratta di manutenzione straordinaria e non c'è alcun obbligo di progetto.
La potenza è riferita al punto di consegna, non alla potenza installata.
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Michele Lysander Guetta
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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