Salve ho un edificio formato da 5 piani fuori terra in cui sono presenti al piano terra due attività commerciali (negozi) e ai 4 piani superiori ci sono vari uffici di società diverse.
l'edificio ha un'altezza < di 24mt e ha una autorimessa interrata con 13 posti auto e una caldaia centralizzata.
Vi chiedo è corretto per il progetto ai vvf considerare le seguenti attività:
69 attiv. commerciali >400mq (per i due negozi)
71 edifici ad uso uffici tipo 1 con persone tra 26-100 (per i piani superiori uffici)
74 per la c.le termica a gas
75 autorimessa
Altro dubbio
secondo voi c'è obbligo di avere un impianto di rivelaz. incendio in tutto l'edificio dal D.M. 22 febbraio 2006
per gli uffici sembrerebbe di si ma non è chiarissimo. Nel caso però anche i negozi che sono attività a parte devono averlo?
Grazie
Saluti
Edificio commerciale / uffici
Moderatore:
iosolo35
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Difficile rispondere a una domanda del genere senza conoscere i luoghi.
In meriro alle varie attività dipende se vengono superati i parametri di assoggettamento di cui il DPR 151/11.
A mio parere se le due attività commerciali non superano ciascuna i 400 mq e non comunicano con l'edificio soprastante non costituiscono attività 69.
Per quanto riguarda gli uffici non superando le 300 persone non si ricade sicuramente nell'attività 71... c'è da verificare se non si rientri nelle condizioni di cui l'attività 73.
Per quanto concerne l'autorimessa e la centrale termica anche qua occorre verificare se si superano rispettivamente i 300 mq e la potenza al focolare di 116 kW per ricadere nelle attività 75 e 74.
Considerato che comunque il fatto che un attività non sia soggetta non significa che non rientri nel campo di applicazione del decreto specifico (vedesi nel caso specifico gli uffici)... per quanto riguarda la rivelazione fumi non essendoci nulla di prescritto in quanto per gli uffici di tipo 1 si applica praticamente il DM 10.03.98, occorre fare una propria valutazione del rischio.
In meriro alle varie attività dipende se vengono superati i parametri di assoggettamento di cui il DPR 151/11.
A mio parere se le due attività commerciali non superano ciascuna i 400 mq e non comunicano con l'edificio soprastante non costituiscono attività 69.
Per quanto riguarda gli uffici non superando le 300 persone non si ricade sicuramente nell'attività 71... c'è da verificare se non si rientri nelle condizioni di cui l'attività 73.
Per quanto concerne l'autorimessa e la centrale termica anche qua occorre verificare se si superano rispettivamente i 300 mq e la potenza al focolare di 116 kW per ricadere nelle attività 75 e 74.
Considerato che comunque il fatto che un attività non sia soggetta non significa che non rientri nel campo di applicazione del decreto specifico (vedesi nel caso specifico gli uffici)... per quanto riguarda la rivelazione fumi non essendoci nulla di prescritto in quanto per gli uffici di tipo 1 si applica praticamente il DM 10.03.98, occorre fare una propria valutazione del rischio.
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La palazzina costruita nel 2002 è dotata di imp. di rivelazione incendio nell'intero edificio.
Dovendolo ampliare mi chiedevo:
1) sono obbligato a far cambiare tutta la cavistica, attualmente non del tipo rosso PH30, o posso prevederla di quel tipo solo per i nuovi elementi che andranno installati?
2) nei controsoffitti, alti circa 40cm, ci sono i rivelatori che però, se considero il raggio di copertura di 4,5mt come da UNI9795, non coprono tutta l'area controsoffittata, essendo un impianto esistente del 2002 sono comunque obbligato a farli aumentare per avere tutta l'area coperta vero?
Grazie
Dovendolo ampliare mi chiedevo:
1) sono obbligato a far cambiare tutta la cavistica, attualmente non del tipo rosso PH30, o posso prevederla di quel tipo solo per i nuovi elementi che andranno installati?
2) nei controsoffitti, alti circa 40cm, ci sono i rivelatori che però, se considero il raggio di copertura di 4,5mt come da UNI9795, non coprono tutta l'area controsoffittata, essendo un impianto esistente del 2002 sono comunque obbligato a farli aumentare per avere tutta l'area coperta vero?
Grazie
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Nessuno mi ha risposto al punto 1 del post precedente
1) sono obbligato dovendo ampliare l'impianto, a far cambiare tutta la cavistica, attualmente non del tipo rosso PH30, o posso prevederla di quel tipo solo per i nuovi elementi che andranno installati?
3)Altra domanda:
la norma dice
I rivelatori aventi differenti tecniche di rivelazione non possono appartenere alla stessa Zona. Parimenti non si possono abbinare rivelatori automatici e pulsanti manuali a meno dell’univoca identificazione del dispositivo intervenuto in Centrale.
Questo vuol dire che in un impianto indirizzato non possono stare sotto la medesima zona i riv. ottici con quelli termovelocimetrici ?
Grazie
1) sono obbligato dovendo ampliare l'impianto, a far cambiare tutta la cavistica, attualmente non del tipo rosso PH30, o posso prevederla di quel tipo solo per i nuovi elementi che andranno installati?
3)Altra domanda:
la norma dice
I rivelatori aventi differenti tecniche di rivelazione non possono appartenere alla stessa Zona. Parimenti non si possono abbinare rivelatori automatici e pulsanti manuali a meno dell’univoca identificazione del dispositivo intervenuto in Centrale.
Questo vuol dire che in un impianto indirizzato non possono stare sotto la medesima zona i riv. ottici con quelli termovelocimetrici ?
Grazie
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perché dovresti cambiare i cavi di un impianto certificato (suppongo) del 2002? se il tuo impianto presenta una dichiarazione con la quale il costruttore ha seguito la UNI9795 ed.1999 va più che bene.
se vuoi fare una verifica ti allego la parte inerenti agli elementi di connessione presente in quella edizione, in maniera tale che tu possa verificare che sia stato eseguito così.
se vuoi fare una verifica ti allego la parte inerenti agli elementi di connessione presente in quella edizione, in maniera tale che tu possa verificare che sia stato eseguito così.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
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La norma non ti dice che il rivelatore ottico non può stare sulla stessa zona del rivelatore termico, ma ti chiede che il segnale lo si possa distinguere in centrale.
Se nel tuo sistema hai la possibilità di eseguirlo con la programmazione i rivelatori possono stare sulla stessa zona altrimenti dovrai dividerli in 2 o più zone.
Se nel tuo sistema hai la possibilità di eseguirlo con la programmazione i rivelatori possono stare sulla stessa zona altrimenti dovrai dividerli in 2 o più zone.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
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Il problema delle zone lo si ha solitamente con gli impianti convenzionali o con gli impianti di aspirazione, dove i fori di campionamento non sono "indirizzabili"
In tutti gli altri casi l'unico limite non è normativo ma di capacità di caricamento del loop.
In tutti gli altri casi l'unico limite non è normativo ma di capacità di caricamento del loop.
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iosolo35 ha scritto:perché dovresti cambiare i cavi di un impianto certificato (suppongo) del 2002? se il tuo impianto presenta una dichiarazione con la quale il costruttore ha seguito la UNI9795 ed.1999 va più che bene.......
Grazie per le risposte ma il mio dubbio è che sull'impianto in oggetto essendo cambiato notevolmente il lay out dei locali si è costretti a aumentare i rivelatori sotto il controsoffitto e in parte anche nel controsoffitto ed inoltre, proprio per le nuove pareti che si vengono a creare con il nuovo lay out, molti rivelatori esistenti dovranno essere spostati con il rischio che i cavi esistenti non siano abbastanza lunghi. Infine l'impianto non è dotato di DICO o almeno non si riesce più a trovare.
A fronte di quanto sopra scritto pensavo di rifarmi al DM 20/12/2012 in cui si dice:
"La modifica dell’impianto è sostanziale (e dunque si applica il DM 20/12/12) se il numero dei nuovi rilevatori supera il 50% di quelli esistenti"
giustificando così l'aggiornamento dell'intero impianto con nuovi cavi e numero dei rivelatori come da normativa vigente,
So che così facendo il cliente spenderà un po di soldini ma come faccio ad accettare un impianto esistente senza uno stralcio di certificazione dove tra l'altro bisogna metterci mano in modo abbastanza pesante?
Sbaglio??
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Sympler82 ha scritto:Il problema delle zone lo si ha solitamente con gli impianti convenzionali o con gli impianti di aspirazione, dove i fori di campionamento non sono "indirizzabili"
In tutti gli altri casi l'unico limite non è normativo ma di capacità di caricamento del loop.
Grazie
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