Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Limiti responsabilità autorimessa

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Limiti responsabilità autorimessa

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 28 apr 2021, 8:10

Buongiorno a tutti,
riguardo ad un' autorimessa condominiale suddivisa in box privati (numero >100) alimentati da contatore comune, vorrei cortesemente il vs parere su quanto segue perché sento pareri discordanti:
Secondo voi:

1) qual è il confine tra responsabilità comune e responsabilità privata (parlo del box)?
2) l'adeguamento ai fini prevenzione incendi dell'autorimessa deve necessariamente riguardare l'impianto interno ai singoli box o è sufficiente lo sgancio totale, lasciando così al singolo proprietario la responsabilità del suo interno?
3) la DICO o DIRI deve necessariamente comprendere anche gli interni box?
4) qualora si provveda allo sgancio elettrico totale, ma non agli adeguamenti elettrici interni ai singoli box (quindi niente singole DICO/DIRI), ai fini prevenzione incendi che responsabilità avrebbe l'amministratore?

Ringrazio in anticipo per il preziosissimo scambio di opinioni
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[2] Re: Limiti responsabilità autorimessa

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 apr 2021, 10:17

Ciao.
Scrivo la mia, anche se con approccio veramente poco disincantato.

Se si trattasse di un impianto nuovo faticherei ad accettare una soluzione che passa dall'utilizzo d'un contatore comune però, se lo stato è tale, ci saranno(state) delle motivazioni a guidare le scelte.

1) Non comprendo la domanda a cosa si riferisca, se si considera solo l'impiantistica il proprietario del box non dovrebbe toccare nulla, solo l'interruttore per accendere/spegnere l'illuminazione.
2) Senza essere esperti, se si comprende la ragione dell'adozione di uno sgancio, si può presumere che se con l'azione sul pulsante di sgancio non togli tensione anche all'interno dei box, il fine dell'azione stessa dello sgancio rischia d'essere vanificata.
3) Le dichiarazioni riguardano gli impianti interessati dagli interventi.
4) La definizione di "sgancio elettrico totale", a questo punto, può portare a qualche equivoco; se la parte elettrica dei box è alimentata da un contatore comune(per le parti comuni, quindi è condominiale) gli impianti dei box sarebbero(sono) parte di impianto comune.
L'amministratore si deve rivolgere al tecnico competente in materia che gli dirà come dovrebbe essere, eventualmente, adeguato l'impianto e quindi quali interventi dovrebbero essere fatti.
A quel punto la responsabilità dell'amministratore sta nell'ottemperare alle indicazioni, responsabilità dalla quale potrebbe sottrarsi se i condòmini, nel caso venissero prima informati dell'intenzione da parte dell'amministratore di procedere con gli adeguiamenti, non lo autorizzassero a procedere.
A quel punto però l'amministratore dovrebbe riflettere se conservare il mandato.

Almeno questa è la mia opinione.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8985
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[3] Re: Limiti responsabilità autorimessa

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 apr 2021, 12:11

Concordo con Foto UtenteWALTERmwp
L'"impianto" è tutto quello che è alimentato dal contatore e per la SCIA antincendio deve essere a regola d'arte tutto quello che c'è nel comparto autorimessa.
L'impianto è condominiale i proprietari dei singoli box non ci devono mettere mano.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Limiti responsabilità autorimessa

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 28 apr 2021, 13:29

Buongiorno,
il dilemma è sulle competenze: si alimenta una proprietà privata (box) con una linea comune...
a chi competono manutenzioni e certificazioni? credo a carico del singolo proprietario, diversamente se i box fossero alimentati da propri contatori (per es. villette a schiera) chi certifica le parti comuni sarebbe obbligato a certificare anche porzioni di abitazioni private.

Ai fini prevenzione incendi si deve garantire lo sgancio globale - sia comune che privato - ma chi certifica l'impianto comune (ovvero corsello e sgancio) non dovrebbe entrare nel merito del singolo box....credo ....

Cosa ne pensate?
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[5] Re: Limiti responsabilità autorimessa

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 apr 2021, 13:49

studio varingel ha scritto:
Ai fini prevenzione incendi si deve garantire lo sgancio globale - sia comune che privato - ma chi certifica l'impianto comune (ovvero corsello e sgancio) non dovrebbe entrare nel merito del singolo box....credo ....


Secondo me no: bisogna garantire la conformità alla regola d'arte dell'intero impianto all'interno della autorimessa, quindi anche all'interno dei box privati.
L'intero impianto deve avere la sua dichiarazione di conformità, dichiarazione di rispondenza o cert.imp.

Sulla questione di come attribuire la competenza (e le spese) dei lavori non mi esprimo, mi sembra più una questione legale che tecnica.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[6] Re: Limiti responsabilità autorimessa

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 apr 2021, 14:04

Chi paga il consumo dell'energia elettrica utilizzata nei box ?
Presumo l'amministrazione condominiale perché punto di fornitura(si presume) intestato al condominio; se così non fosse, a chi sarebbe intestato ?

studio varingel ha scritto:(...) a chi competono manutenzioni e certificazioni? (...)
all'amminstrazione condominiale perché si tratta dell'impianto condominiale; il fatto che l'ambiente(il box) sia proprietà privata non mi pare particolare tale da mettere in dubbio le competenze, poi posso sempre essere in errore e un dubbio puoi anche farmelo venire però, per quanto mi riguarda, servirebbero altre argomentazioni.
Il singolo condòmino, in teoria, non dovrebbe nemmeno cambiare la lampadina bruciata nel suo box, men che meno toccare o modificare l'impianto.

studio varingel ha scritto:(...) non dovrebbe entrare nel merito del singolo box....credo (...)
e perché no ?
Lo sgancio deve garantire l'assenza di tensione anche all'interno dei box, oltre che nella parte comune(corsello box).

Queste alcune delle nostre opinioni, magari arriva l'opinione d'altri però nel frattempo sarei curioso di conoscere i pareri discordanti che hai ricevuto, così gli utenti, noi compresi, leggendo, possiamo farci un'idea.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8985
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[7] Re: Limiti responsabilità autorimessa

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 apr 2021, 14:46

1) il singolo comunista è responsabile, in solido agli altri comunisti, delle parti comuni poiché ne ha proprietà indistinta dagli altri.
2) l'impianto elettrico si estende dai morsetti del contatore fino alle prese, ed ai punti luce (corpo illuminante escluso) quindi ogni box nel caso prospettato ha una servitù di passaggio dell'impianto elettrico costituita fin dalla costituzione del condominio per costruzione dello stesso. L'adeguamento ai fini antincendio (ma non solo) è relativo a tutto l'impianto e non solo ad una porzione, a prescindere da dove questo passi (se solo in zone comuni o anche private) e la DICO/DIRI non può che essere relativa alla sua interezza e non ad una porzione (per lo scopo cui è destinata almeno nel caso specifico in quanto, vista la numerosità dei box, sicuramente la superficie totale sarà maggiore di 1000mq e quindi rientra nel CPI e non nella SCIA, questo fatto è un bene per il condominio poiché i VV.F. non ci vanno leggeri e un problema a posteriori ha responsabilità congiunte: nel senso che con la SCIA tutto ricade su chi l'ha emessa, ma col CPI emesso le cose son diverse)
3) in virtù della servitù di cui sopra il singolo comunista non può negare l'accesso per le manutenzioni/adeguamenti della cosa comune; facciamo ad es il paragone con una terrazza ad uso esclusivo dell'ultimo piano che ha funzione di copertura dei piani sottostanti: in caso di manutenzione perché piove al vicino sottostante non credo che si possa ragionevolmente (e sensatamente viste le conseguenze cui si andrà incontro) vietate l'accesso per riparare...
4) l'amministratore di condominio ope legis ha responsabilità della cura della cosa comune, e se omette di agire ne risponderà anche penalmente
Quindi nel caso specifico dovrebbe convocare assemblea straordinaria urgente, comunicare le difficoltà e se non ascoltato (cioè che è obbligatorio fare l'intervento di adeguamento e che ogni comunista deve permettere l'accesso alle parti comuni e in caso contrario occorre un ordine del tribunale) rimettere il mandato. Sempre per la responsabilità di cui sopra deve sospendere temporaneamente il servizio elettrico fino a risoluzione della anomalia previa comunicazione ai comunisti.

Sostanzialmente ho una posizione circa il problema concorde a quanto già commentato, e non capisco davvero su quale base giuridica possano fondarsi posizioni diverse, quindi sarebbe anche utile che l'OP esprimesse i pareri discordanti e su cosa si fondassero.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[8] Re: Limiti responsabilità autorimessa

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 apr 2021, 14:51

comunque uno sgancio totale del contatore toglie energia a tutti i box, quindi non capisco bene cosa debba essere adeguato all'interno dei box, forse con una descrizione più puntuale del problema si può essere più precisi.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.570 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4591
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[9] Re: Limiti responsabilità autorimessa

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 28 apr 2021, 15:56

Grazie per gli interventi.
In sostanza l'impresa ha sistemato gli impianti comuni di autorimessa e realizzato il sistema di sgancio che toglie corrente a tutto - compreso gli interni privati - rilasciando apposita DICO, ma i singoli impianti interni ai box privati sono vetusti e non hanno DICO o DIRI.

Il dilemma è se - per ottenere la SCIA - è necessario comunque adeguare e certificare gli interni o è sufficiente lo sgancio realizzato.

(Fermo restando ovviamente che come regola generale tutti dovrebbero essere a norma...)
Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51

0
voti

[10] Re: Limiti responsabilità autorimessa

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 apr 2021, 16:04

Giustamente l'impresa ha rilasciato la dichiarazione di conformità per i lavori che ha eseguito.
Ma chi ha redatto il progetto?
Il progetto di adeguamento era limitato alle parti comuni e non comprendeva i box?
Tu hai l'incarico di fare l'asseverazione per la SCIA?
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5911
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 61 ospiti