Buongiorno a tutti, chiedo a chi ha più esperienza.
Negli impianti domestici è obbligatorio per legge l'utilizzo di differenziali da 30 mA per le case costruite dopo il 1990?
Obbligo legislativo differenziale da 30 mA?
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Si, per le case costruite prima del 1990 è indicato esplicitamente nella 37/08. Mentre per le altre situazioni è esplicitato solo nella norma CEI 64-8.
Pongo questa domanda poiché la ditta che eseguito i lavori a casa mi sostituito il differenziale da 30 con quello da 300, sostenendo che è possibile utilizzare differenziali con sensibilità da 300 poiché è presente la messa a terra.
Pongo questa domanda poiché la ditta che eseguito i lavori a casa mi sostituito il differenziale da 30 con quello da 300, sostenendo che è possibile utilizzare differenziali con sensibilità da 300 poiché è presente la messa a terra.
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six ha scritto:Si, per le case costruite prima del 1990 è indicato esplicitamente nella 37/08. Mentre per le altre situazioni è esplicitato solo nella norma CEI 64-8.
Pongo questa domanda poiché la ditta che eseguito i lavori a casa mi sostituito il differenziale da 30 con quello da 300, sostenendo che è possibile utilizzare differenziali con sensibilità da 300 poiché è presente la messa a terra.
No, l'obbligo riguardava gli impianti antecedenti alla L. 46/90 per il loro adeguamento in assenza di impianti di terra. L'obbligo riguarda il coordinamento del dispositivo di protezione con il valore di resistenza di terra per garantire la protezione dai contatti indiretti. Poi ci sono locali a rischio elettrico, come bagni e prese esterne dove la norma richiede esplicitamente i 30 mA.
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Michele Lysander Guetta
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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Premesso che la norma non è legge, la norma obbliga il differenziale da 30 mA solo per particolari carichi: prese domestiche, bagni, saune, ricarica EV, ecc.
Quindi non vi è obbligo generale di mettere tutto sotto differenziale, tanto meno da 30 mA (anzi, sarebbe... fuori norma). Tuttavia sarebbe fuori norma un impianto senza... almeno un differenziale da 30 mA!
Diverso il discorso dei vecchi impianti (non a norma) ove la legge concedeva la deroga purché fosse sotto 30 mA.
Quindi non vi è obbligo generale di mettere tutto sotto differenziale, tanto meno da 30 mA (anzi, sarebbe... fuori norma). Tuttavia sarebbe fuori norma un impianto senza... almeno un differenziale da 30 mA!
Diverso il discorso dei vecchi impianti (non a norma) ove la legge concedeva la deroga purché fosse sotto 30 mA.
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6367 ha scritto:Quindi non vi è obbligo generale di mettere tutto sotto differenziale, tanto meno da 30 mA (anzi, sarebbe... fuori norma). Tuttavia sarebbe fuori norma un impianto senza... almeno un differenziale da 30 mA!
Comma 22 elettrico ??
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6367 ha scritto:Premesso che la norma non è legge, la norma obbliga il differenziale da 30 mA solo per particolari carichi: prese domestiche, bagni, saune, ricarica EV, ecc.
Quindi non vi è obbligo generale di mettere tutto sotto differenziale, tanto meno da 30 mA (anzi, sarebbe... fuori norma). Tuttavia sarebbe fuori norma un impianto senza... almeno un differenziale da 30 mA!
Diverso il discorso dei vecchi impianti (non a norma) ove la legge concedeva la deroga purché fosse sotto 30 mA.
Nel mio caso adesso è presente un solo differenziale da 300 mA che protegge tutta la casa, compresi i bagni. Ora il fatto che sia esplicitato nella norma, ma non nella legge, vuol dire che non è strettamente obbligatorio, giusto?
Grazie in anticipo per le risposte.
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La norma non è legge e la legge esige la norma, l'essere o il non essere...
Per trovare il bandolo della matassa, da quel che ricordo (magari qualcuno mi correggerà), il DM37/08 esige che gli impianti siano costruiti da ditte che possono svolgere l'attività (in questo caso di elettricista) eseguendo i lavori secondo la regola dell'arte. La richiesta della legge è proprio la "regola dell'arte", ma da cosa lo stabilisce? Semplice: secondo la legge 186/1968 (vado a memoria) se si costruisce un impianto rispettando delle normative di riferimento e in vigore, allora l'impianto si può considerare a regola d'arte---> rispettiamo dunque il DM37/08.
In Italia qualunque impianto costruito seguendo le norme CEI è da considerarsi, in pratica, conforme al DM37/08. Nulla vieta di applicare altre norme di riferimento, ma si tratta poi di dover dimostrare alla committenza (o in caso di contenzioso al CTP/CTU) che la norma utilizzata è equivalente a una CEI.
Nel tuo caso, se l'elettricista dimostra con una norma (se ne assume la responsabilità) che un differenziale da 300mA è idoneo per la tua abitazione, può certificare in conformità al DM37/08. Da cliente nulla ti vieta di richiedere comunque standard prestazionali migliorativi o più elevati.
Sono passati un po' di anni e magari la legislazione è cambiata/aggiornata da quando studiavo, ma penso che questi principi siano rimasti pressoché invariati.
Per trovare il bandolo della matassa, da quel che ricordo (magari qualcuno mi correggerà), il DM37/08 esige che gli impianti siano costruiti da ditte che possono svolgere l'attività (in questo caso di elettricista) eseguendo i lavori secondo la regola dell'arte. La richiesta della legge è proprio la "regola dell'arte", ma da cosa lo stabilisce? Semplice: secondo la legge 186/1968 (vado a memoria) se si costruisce un impianto rispettando delle normative di riferimento e in vigore, allora l'impianto si può considerare a regola d'arte---> rispettiamo dunque il DM37/08.
In Italia qualunque impianto costruito seguendo le norme CEI è da considerarsi, in pratica, conforme al DM37/08. Nulla vieta di applicare altre norme di riferimento, ma si tratta poi di dover dimostrare alla committenza (o in caso di contenzioso al CTP/CTU) che la norma utilizzata è equivalente a una CEI.
Nel tuo caso, se l'elettricista dimostra con una norma (se ne assume la responsabilità) che un differenziale da 300mA è idoneo per la tua abitazione, può certificare in conformità al DM37/08. Da cliente nulla ti vieta di richiedere comunque standard prestazionali migliorativi o più elevati.
Sono passati un po' di anni e magari la legislazione è cambiata/aggiornata da quando studiavo, ma penso che questi principi siano rimasti pressoché invariati.
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Giovanni123
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L'installatore qualificato è abilitato per legge (DM 37/08) a realizzare impianti elettrici a regola d'arte (L.186/68).
Se realizza un nuovo impianto e dichiara di aver seguito la norma CEI 64-8 ma non ha installato differenziali da 30 mA a protezione degli ambienti a maggior rischio elettrico ha di fatto dichiarato il falso. Dopo di che, il problema salterà fuori solo in caso di infortuni o contenziosi, raramente da controlli.
Se realizza un nuovo impianto e dichiara di aver seguito la norma CEI 64-8 ma non ha installato differenziali da 30 mA a protezione degli ambienti a maggior rischio elettrico ha di fatto dichiarato il falso. Dopo di che, il problema salterà fuori solo in caso di infortuni o contenziosi, raramente da controlli.
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Michele Lysander Guetta
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Mike
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