Come promesso leggendo un po' qua e là sono riuscito ad individuare i vari parametri che separano le figure dell'ingegnere e dell'ingegnere junior.
L’ambito delle competenze professionali degli ingegneri iscritti alla sezione A dell’albo è individuato dal D.P.R. n. 328/2001 sulla base di quattro criteri distinti:
• il primo, a carattere descrittivo, volto ad indicare dettagliatamente le specifiche attività professionali, distinte per settori (art. 46, comma 1, lettere a, b, c, D.P.R. 328/2001), riservate all’ingegnere;
• il secondo, integrativo del primo ma a carattere generale residuale, che attribuisce all’ingegnere tutte le attività per le quali sia richiesto l’impiego di metodologie innovative e/o sperimentali;
• il terzo, che assegna agli ingegneri della sezione A tutte le competenze attribuite agli ingegneri iuniores, come individuate nell’art. 46, 3˚ comma, del D.P.R. n. 328/2001;
• il quarto, volto a colmare le inevitabili lacune degli altri criteri, che fa salve le competenze fissate dalle vigenti disposizioni di legge (preesistenti al D.P.R. 328/2001) in favore degli ingegneri.
Lo stesso D.P.R. 328/2001 riserva agli ingegneri iuniores competenze sostanzialmente riconducibili a due diverse modalità operative.
Per un verso, gli ingegneri iuniores sono chiamati a
concorrere e collaborare alle attività degli ingegneri.
Per altro verso, essi sono titolari di competenze proprie, aventi ad oggetto l’effettuazione di rilievi e l’utilizzo di
metodologie standardizzate.
Tali attività concernono:
1) per l’ingegneria civile ed ambientale la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate (art. 46, 3˚ comma, lett. a, n. 2), nonché i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualsiasi natura (art. 46, 3˚ comma, lett. a, n. 3);
2) per l’ingegneria industriale i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine ed impianti (art. 46, 3˚ comma, lett. b, n. 2), nonché le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione dei lavori e collaudo di singoli organi o singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva (art. 46, 3˚ comma, lett. b, n. 3);
3) per l’ingegneria dell’informazione i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici (art. 46, 3˚ comma, lett. c, n. 2) e le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva (art. 46, 3˚ comma, lett. c, n. 3).
Nello svolgimento di queste attività di propria competenza, per tutti i settori, l’ingegnere iunior deve fare necessariamente riferimento all’uso di “
metodologie standardizzate”.
In questo modo si stabilisce (al di fuori di quanto previsto dalla legge per l’individuazione puntuale delle relative attribuzioni) il confine fra l’ambito di competenza dell’ingegnere e quello dell’ingegnere iunior: il primo è autorizzato dalla legge, a prescindere dal tipo di attività posta in essere, ad impiegare metodologie innovative, presupponendo in capo al professionista una preparazione adeguata a tal fine.
Il secondo, invece, nelle attività che gli competono, può solo ricorrere all’utilizzo di metodologie standardizzate, ossia già applicate in un elevato numero di casi precedenti e, pertanto, di uso corrente.
Per “metodologia (o procedura) standardizzata”, deve intendersi l’applicazione di un insieme di regole (siano esse tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche) comunemente usate per l’espletamento di attività
analoghe a quelle trattate dal professionista, e dallo stesso uniformemente adottate per l’espletamento della sua prestazione.
Detto criterio deriva dalla giusta considerazione che il discostarsi dalla prassi consolidata (standardizzata) per percorrere vie alternative presuppone il possesso di conoscenze di cui solo l’ingegnere è ritenuto titolare, in virtù del proprio curriculum di studi.
SPERO DI AVER FATTO GESTO GRADITO PER QUANTI, COME ME, AVEVANO DUBBI SU QUESTE DISTINZIONI.
P.S.Il testo è stato tratto da un documento del Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri.
