Volevo togliermi una curiosità riguardante l’installazione di luci d’emergenza (segnalazione via di esodo) in una palazzina adibita ad uffici.
La palazzina è composta da piano interrato, piano terra, primo e secondo piano. La quantità di persone presenti negli uffici è pari a 18 unità, quasi tutte concentrate al primo piano.
Io sono partito a spron battuto leggendomi le numerose guide presenti in rete (avrei voluto leggere la UNI EN 1838 ma andate a leggervi ……http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=30652#p255185) credevo di dover considerare una linea d’alimentazione dedicata e applicare una lampada ad ogni cambio di direzione, ad ogni cambio di livello, sulle scale, in ogni ufficio, in corrispondenza degli estintori etc. con gli appositi cartelli indicatori.
Invece, partendo dal presupposto iniziale, l’ingegnere ha suggerito la seguente:”… l’installazione dell’impianto d’illuminazione d’emergenza per segnalare la Via di Esodo per il personale, non deve rispondere obbligatoriamente alle norme ma è sufficiente dotare la palazzina di alcune lampade posizionate ad hoc congiuntamente a pittogrammi, per dare l’idea della via da percorrere, per uscire dal fabbricato.”
Se ho capito bene, quest’affermazione deriva dal DM 22/02/2006 il quale contempla gli impianti elettrici a regola d’arte, in uffici OLTRE le 25 unità lavorative.
Al di sotto delle 25 unità “vale tutto?”
E’ quindi stata prevista l’installazione di lampade autoalimentate collegate alle cassette di derivazione dell’impianto esistente tramite prese a spina (soluzione già vista all’interno dello stabilimento) e solo la quantità minima indispensabile. Per farvi un esempio, considerando il corridoio principale di ogni piano, è prevista una sola lampada da 18W con pittogramma. E tutto ciò senza considerare gli uffici.
Aggiungo che, la palazzina non è adiacente e ne fa parte di un reparto di produzione industriale.
Secondo voi il ragionamento è corretto?
Grazie per l’attenzione.
Indicazione Via di Esodo - Uffici <25 unità
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Mike
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La legge è generica e richiede l'illuminazione di sicurezza, come realizzarla a "regola dell'arte" lo prescrive la norma tecnica. La norma non è obbligatoria ma chi non la segue deve dimostrare che la sua soluzione alternativa rispetta in ogni caso la regola dell'arte.
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Mike
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Mike ha scritto:La legge è generica e richiede l'illuminazione di sicurezza, come realizzarla a "regola dell'arte" lo prescrive la norma tecnica. La norma non è obbligatoria ma chi non la segue deve dimostrare che la sua soluzione alternativa rispetta in ogni caso la regola dell'arte.
Proprio oggi mi sono trovato a discutere su questo punto e mi fa piacere trovare la tua conferma a quello che sostenevo io.
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Un dubbio:
L'illuminazione di sicurezza negli uffici deve essere prevista in ogni locale o è sufficiente lunghe le vie d'esodo? il dm 22-02-2006 non mi pare chiarissimo (forse sbaglio).
Esempio:
Un piano di un edificio è composto da più uffici appartenenti alla stessa società. Attraverso dei corridoi di piano si accede alle uscite di piano. L'illuminazione di sicurezza è stata prevista nei corridoi,andava prevista anche nei singoli uffici e nei bagni? Secondo quale normativa?
L'illuminazione di sicurezza negli uffici deve essere prevista in ogni locale o è sufficiente lunghe le vie d'esodo? il dm 22-02-2006 non mi pare chiarissimo (forse sbaglio).
Esempio:
Un piano di un edificio è composto da più uffici appartenenti alla stessa società. Attraverso dei corridoi di piano si accede alle uscite di piano. L'illuminazione di sicurezza è stata prevista nei corridoi,andava prevista anche nei singoli uffici e nei bagni? Secondo quale normativa?
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Nei centri direzionali ci sarà l'illuminazione di sicurezza delle cosidette parti comuni e quella dei singoli uffici. La prima viene decisa dal progettista dell'opera nel suo insieme, la seconda verrà impostata sempre dallo stesso progettista ma poi dovrà essere valutata ed eventualmente integrata dal datore di lavoro/RSPP che occuperà quei locali in funzione delle pareti interne, del loro piano di evacuazione, ecc. ecc.
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