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depositare la dico

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

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[21] Re: depositare la dico

Messaggioda Foto Utenteligabue » 9 giu 2012, 17:16

In caso di ampliamento di impianto elettrico esistente (es: in seguito all'installazione di un impianto FV), si deve depositare la Di.Co. allo sportello UNico? O!
Se non ricordo male, in un convegno di Tuttonormel, a questa domanda fu data risposta negativa: la Di.Co. in questione è da tenere sul posto (committente) e in ditta (installatore).
Confermate?

Intanto si attende la nuova Dichiarazione unica di conformita' degli impianti:
http://cantieri.mit.gov.it/index.php/no ... ti-termici

saluti
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[22] Re: depositare la dico

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 9 giu 2012, 17:26

angelosammarco ha scritto:Dichiarazione unica di conformita' degli impianti
In poche parole cosa cambia con la dichiarazione di conformita precedente

Credo che l'intento sia solo semplificare la documentazione in materia di conformità degli impianti, sostituendo le precedenti dichiarazioni con un unico documento.
Leggendo il decreto, dovrebbe riunire solo gli allegati I e II; ovvero la Dichiarazione sarà unica per installatori e uffici interni di ditte non installatrici. Bisogna aspettare il decreto. Si vedrà.
Igor
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[23] Re: depositare la dico

Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 9 giu 2012, 17:49

ligabue ha scritto:In caso di ampliamento di impianto elettrico esistente (es: in seguito all'installazione di un impianto FV), si deve depositare la Di.Co. allo sportello UNico? O!

DM 37/08:
Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
.
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già
stato rilasciato il certificato di agibilità
, fermi restando gli obblighi di
acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice
deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico
per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di
conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti
che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire
ovvero a denuncia di inizio di attività
, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire
o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il
progetto degli impianti da realizzare
presso lo sportello unico per l'edilizia del
comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto
edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di
conformità alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella
cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai
conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo
provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle
sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Riguardo al progetto da depositare vedi anche:
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.[...]
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da
un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche
competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
[...]

6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per
l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti
all'articolo 11.

Con il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (art 35) è stato soppresso il seguente articolo del DM 37/08:
Art. 13. Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto
conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di
uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo,
la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del
venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in
materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la
dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui
all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche
al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.
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[24] Re: depositare la dico

Messaggioda Foto Utenteskydive53 » 12 giu 2012, 23:14

buonasera a tutti.....oggi ho fatto visita allo Sportello Unico per l'Edilizia per schiarirmi le idee...ho parlato con l'ingegnere che ha tirato fuori "la bibbia" e dopo attento esame ha detto che la DICO deve essere presentata allo sportello fino a che non entrerà in vigore :oops: non ricordo già più quale decreto/legge etc. che porterà alla adozione del modello Dichiarazione unica di conformità.
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