Progetto preliminare?
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Mike
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E' una grossa perdita di tempo tra telefonate e discussioni. Alla fine conviene fare sto progettino per far stare buoni tutti tra comune e progettista. Solo dà fastidio fare un lavoro inutile..
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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Concordo con Mike. In aggiunta, è forse è il caso di precisare, rispetto a ciò che ha detto Serafino, che la versione vigente della CEI 0-2 non parla mai di progetto di massima semmai di progetto preliminare. Non è solo una questione terminologica. In primo luogo il progetto preliminare (ma anche quello definitivo) non sono nemmeno previsti dalla CEI 0-2 per gli impianti sotto i limiti dimensionali del DM 37/08. Per il resto se si guarda alla consistenza della documentazione di progetto del progetto preliminare, come previsto sempre dalla CEI 0-2, questa, salvo il caso di opere pubbliche, si limita ad una relazione illustrativa. Altro che indicare la posizione delle prese...
A proposito poi di quale tipo di documento (o livello di progetto) sia necessario presentare in comune a corredo di una istanza per la realizzazione di un intervento edilizio si dovrebbe tener conto di quanto scritto nella CEI 0-2:
"Il progetto definitivo [...] contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia o permesso di costruire e di altro atto equivalente."
A proposito poi di quale tipo di documento (o livello di progetto) sia necessario presentare in comune a corredo di una istanza per la realizzazione di un intervento edilizio si dovrebbe tener conto di quanto scritto nella CEI 0-2:
"Il progetto definitivo [...] contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia o permesso di costruire e di altro atto equivalente."
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Mike: sulla parte burocratica sono d'accordo che serva come il 2 di bastoni briscola coppe, ma se escludi al solito il pollaio e ci concentriamo su una abitazione normale, uno schizzo di come fare i lavori lo devi fare (perché io spero bene che siano finiti i tempi del ALL ON FIELD...) e quindi tanto vale farlo avere al committente (ad offerta accettata) che poi lo girerà al direttore dei lavori e/o progettista oppure a chi gli pare a lui. Il compito dell'installatore è fare il progettino (cosi è meno significativo di progetto dai) per gli scopi a lui necessari, poi si arrangi il committente con i suoi uomini di fiducia a mettere in ordine il comune e compagnia briscola. Peraltro come leggerai dopo, il DM 37/08 a mio avviso è esplicito nel dire che serve il progetto PRIMA della realizzazione e quindi, una volta fatto, daglielo e AMEN; preciso che, considerando che è un progettino (vedi sopra) basta che dimostri che l'impianto è sicuro "ed a norma" e che al committente stia bene ed infine per fare due conti della serva (a punto luce e punto presa), quindi è di massima.
Paolo a m: Hai ragione dovevo essere più preciso. Mi correggo: "allega la documentazione indicata per il progetto di massima della CEI 0-2 non più in vigore che è più saggia della CEI 0-2 in vigore. Meglio? Infatti nel progetto di massima (saggia definizione) veniva indicata come O tutta la documentazione che serve nel definitivo per la DIA (semplifico, sfronfo e riassumo in soldoni) ergo, se applichi quella roba lì sei nel giusto ed avendo fatto più del minimo che ti chiede la CEI 0-2 "in vigore" sei perfettamente aderente alla Regola dell'Arte. Ocjo che hai fatto della confusione a mio avviso. Nella versione vigente della CEI 0-2 alla voce progetto preliminare (correttissima la tua osservazione) dice che la posizione deve essere allegata alla relazione illustrativa previ accordi con il committente (F di facoltativo) e se guardi la figura 4 mostra precisamente quello che ho detto, ovvero descrive le posizioni degli elementi. E non è una disquisizione filosofica.Inoltre al paragrafo 3.1 la CEI 0-2 dice che "in generale" non è necessario eseguire un progetto preliminare e/o definitivo per impianti al di sotto del limite della 46/90 MA il DM 37/08 dice che bisogna eseguire SEMPRE un progetto (art 5 comma 1) e che questo deve essere elaborato a regola d'arte (art. 5 comma 3) e deve comprendere almeno quello che diceva il caro e vecchio progetto di massima (art 5 comma 4) oltre che indicare che deve essere aggiornato se variato in corso d'opera (art. 5 comma 5) quindi significa che il progetto esisteva PRIMA dell'inzio dell'opera ed il DM non dice che ci si deve riferire al solo progetto redatto da professionista come invece viene esplicitamente indicato all'articolo 5 comma 6 che palesemente ESCLUDE che il progetto realizzato dal responsabile tecnico sia depositato presso i vari sportelli.
Paolo a m: Hai ragione dovevo essere più preciso. Mi correggo: "allega la documentazione indicata per il progetto di massima della CEI 0-2 non più in vigore che è più saggia della CEI 0-2 in vigore. Meglio? Infatti nel progetto di massima (saggia definizione) veniva indicata come O tutta la documentazione che serve nel definitivo per la DIA (semplifico, sfronfo e riassumo in soldoni) ergo, se applichi quella roba lì sei nel giusto ed avendo fatto più del minimo che ti chiede la CEI 0-2 "in vigore" sei perfettamente aderente alla Regola dell'Arte. Ocjo che hai fatto della confusione a mio avviso. Nella versione vigente della CEI 0-2 alla voce progetto preliminare (correttissima la tua osservazione) dice che la posizione deve essere allegata alla relazione illustrativa previ accordi con il committente (F di facoltativo) e se guardi la figura 4 mostra precisamente quello che ho detto, ovvero descrive le posizioni degli elementi. E non è una disquisizione filosofica.Inoltre al paragrafo 3.1 la CEI 0-2 dice che "in generale" non è necessario eseguire un progetto preliminare e/o definitivo per impianti al di sotto del limite della 46/90 MA il DM 37/08 dice che bisogna eseguire SEMPRE un progetto (art 5 comma 1) e che questo deve essere elaborato a regola d'arte (art. 5 comma 3) e deve comprendere almeno quello che diceva il caro e vecchio progetto di massima (art 5 comma 4) oltre che indicare che deve essere aggiornato se variato in corso d'opera (art. 5 comma 5) quindi significa che il progetto esisteva PRIMA dell'inzio dell'opera ed il DM non dice che ci si deve riferire al solo progetto redatto da professionista come invece viene esplicitamente indicato all'articolo 5 comma 6 che palesemente ESCLUDE che il progetto realizzato dal responsabile tecnico sia depositato presso i vari sportelli.
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Consegnato il "progettino" preliminare con: 1-presentazione dell'impianto 2-pianta dell'appartamento con punti luce, prese, ecc. 3 - schema quadro generale. Dovrei aggiungere altro secondo voi?
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paolo a m ha scritto:A proposito poi di quale tipo di documento (o livello di progetto) sia necessario presentare in comune a corredo di una istanza per la realizzazione di un intervento edilizio si dovrebbe tener conto di quanto scritto nella CEI 0-2:
"Il progetto definitivo [...] contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia o permesso di costruire e di altro atto equivalente."
Ecco, su questo punto a mio avviso la CEI 0-2 non è aderente alla realtà! Fare un progetto definitivo per il ritiro del permesso a costruire è quanto meno assurdo perché nella stragrande maggioranza dei casi in quella fase è già tanto se è definito il lay-out architettonico e la committenza ha si e no qualche idea di cosa vuol fare realmente... Almeno che uno non voglia fare un mero esercizio stilistico ma è solamente una perdita di tempo e risorse che il committente NON ti riconosce e paga. Infatti io consegno progetti preliminari.
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Michele Lysander Guetta
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tormen ha scritto:E' una grossa perdita di tempo tra telefonate e discussioni. Alla fine conviene fare sto progettino per far stare buoni tutti tra comune e progettista. Solo dà fastidio fare un lavoro inutile..
Concordo su questo!
Ho già provato a discutere con Tecnici comunali e Direttori dei lavori, ma senza speranza!
Al di sotto dei limiti dimensionali che richiedono il progetto redatto da un Professionista, è chiaro che la documentazione la produce l'installatore, e ovviamente lo fa PRIMA di eseguire i lavori e quasi sempre gratis!!
Ma, nel male, io vedo alcuni vantaggi:
- l'installatore spesso deve presentare un preventivo, quindi deve "progettare" l'impianto.......
- se il preventivo/progetto deve essere fatto per un impianto non ancora acquisito, è giusto che questo lavoro venga pagato!
- questo progetto/preventivo (se gratuito), può essere un'operazione promozionale per prendere il lavoro!
Personalmente il progetto quando lo richiedono lo faccio sempre, spesso ho a disposizione la tavola planimetrica della parte edile. Con due ore di lavoro disegno gli schemi degli impianti e gli schemi unifilari.
E a questo punto ho fatto anche il 90% del preventivo!
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Giuliano58
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Mike ha scritto:Ecco, su questo punto a mio avviso la CEI 0-2 non è aderente alla realtà!
Concordo. A suo tempo, all'uscita della versione oggi vigente della CEI 0-2 (settembre 2009) ebbi modo di segnalare al CEI, sulla base della mia esperienza (che vedo è condivisa da molti progettisti) l'assurdità, nel caso di comuni costruzioni civili, di predisporre un progetto definitivo sulla base di un generico architettonico. Spesso non risultano nemmeno definiti i carichi principali. Tipico è il caso degli ascensori il cui progetto viene quasi sempre sviluppato una volta realizzata la struttura. Debbo dire che al CEI le mie osservazioni non trovarono udienza.
Allora come mi regolo? Io mi attengo alla guida CEI e produco, con tutte le difficoltà del caso, un progetto definitivo. Rompendo le scatole fino allo sfinimento all'architetto o a chi di dovere per ottenere tutte (o quasi) le indicazioni necessarie. In assenza di dati puntuali faccio riferimento a condizioni usuali e tipiche aggiungendo una nota con la quale segnalo che il progetto dovrà essere rivisto nel caso via sia uno scostamento rispetto a quanto indicato. Ovviamente non sto parlando di variazioni del puntuale posizionamento delle prese, che ritengo oggetto di definizione in sede di progetto esecutivo. Mi riferisco, ad esempio, all'entità ed alla tipologia dei carichi ed alla conseguente scelta e dimensionamento delle protezioni e delle condutture.
Considero comunque rispettabile la scelta di produrre al comune, inizialmente, un progetto preliminare. Con una piccola osservazione: purchè questo non rimanga l'unico documento progettuale prodotto e non sia utilizzato dall'installatore per realizzare l'impianto. Cosa che purtroppo invece mi è capitato più volte di riscontrare.
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paolo a m ha scritto:Con una piccola osservazione: purchè questo non rimanga l'unico documento progettuale prodotto e non sia utilizzato dall'installatore per realizzare l'impianto. Cosa che purtroppo invece mi è capitato più volte di riscontrare.
Concordo, per evitare malintesi nei documenti è ben specificato che si tratta di un progetto preliminare da utilizzare solamente per l'ottenimento del permesso a costruire e non può essere utilizzato per l'installazione.
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