Aggiungo:
Verifiche ai sensi del DPR 462/01: da organismo pubblico o privato
Verifiche ai sensi della Norma CEI 64-8/710: da personale qualificato
Verifiche apparecchiature elettromedicali (CEI 62-2 62-122): come sopra con adeguata strumentazione
Studio medico
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[12] Re: Studio medico
Teoricamente se l'impianto è già dotato di denuncia dell'impianto di terra (=trasmissione della dico a ispesl /ausl ) dovrebbe bastare la variazione della intestazione, tramite modulistica, come richiede l'INAIL nella loro guida
Naturalmente bisogna avere la documentazione del caso.. (progetto, DICO, ecc. ecc.)
Metto un link ove possibile scaricarla.. potrebbe essere utile.
http://www.inail.it/repository/ContentM ... 202012.pdf
Cordialità
Pierluigi Ferri
Naturalmente bisogna avere la documentazione del caso.. (progetto, DICO, ecc. ecc.)
Metto un link ove possibile scaricarla.. potrebbe essere utile.
http://www.inail.it/repository/ContentM ... 202012.pdf
Cordialità
Pierluigi Ferri
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[14] Re: Studio medico
Aggiungo un elemento: l'impianto elettrico (e la relativa dico+progetto) vanno bene se l'ambiente è idoneo al tipo di utilizzo.
Es. se prima era un ambulatorio senza apparecchi elettromedicali e ora diventa un ambulatorio con apparecchi elettromedicali potrebbe essere necessario integrare/modificare l'impianto.
Es. se prima era un ambulatorio senza apparecchi elettromedicali e ora diventa un ambulatorio con apparecchi elettromedicali potrebbe essere necessario integrare/modificare l'impianto.
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ProgettoImpianti
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[16] Re: Studio medico
si, il funzionario di turno non ti può chiedere la dico se l'impianto è rimasto tale e quale ecc. ecc.
Quello che secondo me è giusto fargli trovare è una soluzione di continuità documentale (visto che gli impianti e il tipo di attività non cambia) sia per le scadenze delle citate verifiche specifiche dei locali ad uso medico (non è necessario che le faccia ASL/ARPA o organismo abilitato) che di quelle, se soggetto, ai sensi del DPR 462.... così tutto quadra
Quello che secondo me è giusto fargli trovare è una soluzione di continuità documentale (visto che gli impianti e il tipo di attività non cambia) sia per le scadenze delle citate verifiche specifiche dei locali ad uso medico (non è necessario che le faccia ASL/ARPA o organismo abilitato) che di quelle, se soggetto, ai sensi del DPR 462.... così tutto quadra
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