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Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

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[11] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 mar 2008, 15:29

tezuglia ha scritto:Leggendo il testo mi è sorto un dubbio.
Supponiamo che si sta ristrutturando un appartamento e si stia rifacendo ex novo l'impianto elettrico e gli altri impianti.
Supponiamo che la potenza installata sia 6 kW o inferiore e la superficie sia minore di 400 mq. secondo l'art.5 comma 2 lettera a non c'è bisogno del progetto da parte di un professionista iscritto all'albo.
L'impresa mi dovrà rilasciare il certificato di conformità entro 3 mesi dalla fine dei lavori. Il responsabile tecnico dovrà inserire sia la relazione sui materiali utilizzati che il progetto inteso come nell'art.7 comma 2?


L'impresa o le imprese rilascierà/nno una "DICHIARAZIONE di conformità" per ogni impianto: a), b), c), d), e); e per ciascuno i relativi allegati obbligatori, tra cui appunto il progetto aggiornato con le varianti che può essere a firma del responsabile/i tecnico/i dell'impresa/e.
Dove hai letto il termine dei 3 mesi? Non mi risulta, la dichiarazione di consegna al termine dei lavori e depositata entro 30 gg presso lo sportello unico, a cura dell'impresa.
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[12] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto Utentetezuglia » 14 mar 2008, 15:45

Mike ha scritto:Dove hai letto il termine dei 3 mesi? Non mi risulta, la dichiarazione di consegna al termine dei lavori e depositata entro 30 gg presso lo sportello unico, a cura dell'impresa.


Niente mike scusami pensavo 30 giorni ma ho scritto 3 mesi!! Le sinapsi cominciano a diminuire con l'età...eheh.
Grazie per il chiarimento. 6 sempre prezioso!
Danilo
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[13] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto Utentefpalone » 14 mar 2008, 21:50

Salve a tutti...
all'articolo 6 ho avuto l'impressione che sia stato riuesumato quel pezzo del 447 che riteneva adeguati i vecchi impianti anche senza l'impianto di terra ma semplicemente solo con il differenziale da 30 mA...di nuovo in conflitto con la 64-8 e quindi con tutte le discussioni di prima.
Forse mi sbaglio ad interpretare "protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente nominale non superiore a 30 mA", che ne pensate???
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[14] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto Utentesebago » 14 mar 2008, 22:25

Intervengo in merito per segnalare una "anomalia". Occorre però una premessa:
Gli impianti non elettrici, fino all'uscita del presente decreto, non erano soggetti alla legge in ambito non civile (per esempio l'impianto antincendio in una scuola).
Ergo, una impresa artigiana (che per definizione non può avere un responsabile tecnico visto che tale figura deve essere coincidente con il titolare dell'impresa) poteva eseguire l'impianto ma non era soggetta al rilascio della documentazione ex L. 46/90.
Allo stato attuale, con il nuovo decreto, anche un'impresa artigiana che esegua impianti non elettrici è soggetta anche in ambito non civile. In poche parole, come diceva anche Mike, è sparita la distinzione/spartiacque fra edifici civili e non civili (ed era ora...).
Si pone però un problema, che è quello dei requisiti tecnico-professionali che le imprese devono possedere, purché iscritte alla CC.I.AA., per essere abilitate all'esecuzione degli impianti. Questi requisiti sono precisati nell'art. 4 del decreto. Essi sono (sinteticamente):
comma 1:
a) laurea in materia tecnica specifica;
b) diploma o qualifica + 2 anni consecutivi di lavoro alle dipendenze di impresa del settore
c) attestato di formazione professionale + 4 anni di lavoro consecutivi alle dipendenze di impresa del settore
d) prestazione lavorativa alle dipendenze di un'impresa del settore come operaio specilaizzato per periodo non inferiore a 3 anni, esclusi quelli computati ai fini dell'apprendistato e quelli di operaio qualificato
comma2:
per il titolare: periodo non inferiore a 6 anni di collaborazione tecnica continuativa con imprese del settore.

Questione: un'impresa artigiana (che pertanto non può avere un responsabile tecnico), che abbia sempre fatto impianti in proprio (e perciò non in dipendenza o collaborazione con altre imprese) non potrà/potrebbe - il condizionale è d'obbligo - ottenere i requisiti (a meno che il titolare non sia laureato, cosa abbastanza improbabile...).

Osservo infine che, nella legge 46/90, a quei tempi era stato previsto questo problema e infatti all'art. 5 - riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali si leggeva:
"hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti, previa domanda da presentare entro un anno... coloro che dimostrino di essere iscritti... da almeno un anno all'albo delle imprese artigiane come imprese installatrici..."
Nel nuovo decreto non c'e alcuna disposizione "transitoria". Mi sembra un'evidente stortura.
Saluti
Sebastiano
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[15] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 mar 2008, 10:03

Da quando è uscito il decreto mi capita di leggere di tutto, ieri su un giornale economico hanno scritto tante di quelle baggianate che ero tentato di scrivergli ma la pigrizia a preso il sopravvento... In effetti l'osservazione di Sebago è corretta, ma da quanto ho letto le associazioni di categoria hanno già richiesto chiarimenti in merito e dovrebbe uscire una circolare ministeriale per chiarire questo e altri aspetti... come dire: siamo appena agli inizi... la L. 46/90 ha cominciato ad essere digerita dopo 15 anni dall'entrata in vigore, quindi c'è tutto il tempo :D
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[16] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 15 mar 2008, 10:50

Credo che Mike si riferisca a questo articolo che è uscito anche nella versione cartacea del Sole

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLi ... iew=Libero
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[17] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto Utentealphabit » 15 mar 2008, 21:11

E'ora che chi e' preparato ci guadagni un po' sono stufo di vedere impianti nuovi fuori norma, fatti da gente che si inventa le cose.
Bisognerebbe valutare il contributo che ha dato alla sicurezza nazionale il comitato degli albosi secondo me alto, e questo ha un prezzo.
un saluto
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[18] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 16 mar 2008, 11:19

beh.. ragazzi... per noi progettisti di impianti elettrici la vecchia 46/90 era un po' strettina... certo che questo nuovo decreto ci potrà dare la possibilità di progettare cose tipo.."gabbiotto per polli con P>6 kW" :mrgreen: ..comunque ora ci si allarga il cerchio delle competenze... quella fascia di utenti che sta tra i 6 kW e i 15kW a noi progettisti fa comodo..sono tanti, kakkio... :lol:
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[19] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 mar 2008, 18:52

comunque questa legge pare abbia creato molto rumore anche a livello dei non addetti a cose tecniche suscitando parecchie paure nella gente comune di trovarsi costretti ad esborsi di denaro ingiustificati

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLi ... iew=Libero

(si capisce che sono un lettore del sole24ore)
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[20] Re: Decreto legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex legge 46/90)

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mar 2008, 20:10

MASSIMO-G ha scritto:comunque questa legge pare abbia creato molto rumore anche a livello dei non addetti a cose tecniche suscitando parecchie paure nella gente comune di trovarsi costretti ad esborsi di denaro ingiustificati

http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLi ... iew=Libero

(si capisce che sono un lettore del sole24ore)


Io la vedo dal lato positivo, finalmente quando venderai un immobile questo dovrà essere conforme alla regola dell'arte in tutti i suoi aspetti, compresi quelli impiantistici fino ad'ora esclusi, a tutela dell'acquirente. Ovviamente nascerà il mestiere del "dichiaratore di rispondenza" che senza nemmeno verificare gli impianti apporrà la sua firma... ma questo è inevitabile... ci saranno clienti compiacenti che avranno bisogno del pezzo di carta e quindi si affideranno al compilatore di carte... altri più scrupolosi che si affideranno ad altrettanti scrupolosi professionisti che sapendo che la loro firma equivale ad una precisa assunzione di responsabilità verificheranno per bene cosa firmano...
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