da
sebago » 14 mar 2008, 22:25
Intervengo in merito per segnalare una "anomalia". Occorre però una premessa:
Gli impianti non elettrici, fino all'uscita del presente decreto, non erano soggetti alla legge in ambito non civile (per esempio l'impianto antincendio in una scuola).
Ergo, una impresa artigiana (che per definizione non può avere un responsabile tecnico visto che tale figura deve essere coincidente con il titolare dell'impresa) poteva eseguire l'impianto ma non era soggetta al rilascio della documentazione ex L. 46/90.
Allo stato attuale, con il nuovo decreto, anche un'impresa artigiana che esegua impianti non elettrici è soggetta anche in ambito non civile. In poche parole, come diceva anche Mike, è sparita la distinzione/spartiacque fra edifici civili e non civili (ed era ora...).
Si pone però un problema, che è quello dei requisiti tecnico-professionali che le imprese devono possedere, purché iscritte alla CC.I.AA., per essere abilitate all'esecuzione degli impianti. Questi requisiti sono precisati nell'art. 4 del decreto. Essi sono (sinteticamente):
comma 1:
a) laurea in materia tecnica specifica;
b) diploma o qualifica + 2 anni consecutivi di lavoro alle dipendenze di impresa del settore
c) attestato di formazione professionale + 4 anni di lavoro consecutivi alle dipendenze di impresa del settore
d) prestazione lavorativa alle dipendenze di un'impresa del settore come operaio specilaizzato per periodo non inferiore a 3 anni, esclusi quelli computati ai fini dell'apprendistato e quelli di operaio qualificato
comma2:
per il titolare: periodo non inferiore a 6 anni di collaborazione tecnica continuativa con imprese del settore.
Questione: un'impresa artigiana (che pertanto non può avere un responsabile tecnico), che abbia sempre fatto impianti in proprio (e perciò non in dipendenza o collaborazione con altre imprese) non potrà/potrebbe - il condizionale è d'obbligo - ottenere i requisiti (a meno che il titolare non sia laureato, cosa abbastanza improbabile...).
Osservo infine che, nella legge 46/90, a quei tempi era stato previsto questo problema e infatti all'art. 5 - riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali si leggeva:
"hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti, previa domanda da presentare entro un anno... coloro che dimostrino di essere iscritti... da almeno un anno all'albo delle imprese artigiane come imprese installatrici..."
Nel nuovo decreto non c'e alcuna disposizione "transitoria". Mi sembra un'evidente stortura.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)