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gianniniivo » 13 ott 2023, 2:07
Purtroppo o per fortuna “le cose non sono così semplici”.
Facendo seguito gli interventi ben indirizzati di Walter, vediamo d’individuare gli aspetti fondamentali, qualora qualcuno mancasse.
Il caso, come ampiamente riconosciuto anche da un orientamento costante e maggioritario della Giurisprudenza, concerne la violazione delle parti comuni e si realizza ogni volta che viene posta in essere una manomissione, proprio come capita per il collegamento irregolare alla corrente elettrica condominiale, da cui consegue inevitabilmente una variazione della destinazione d’uso, sia dell’impianto fisico, sia del bene mobile che l’impianto trasporta, oltre ad un'alterazione in senso lato dell'impianto, con possibili danni connessi allo stesso.
Nel caso di specie, poi, non vi è neppure certezza che l’allacciamento consentirebbe ad altri condomini di fare altrettanto. L’estensione “tout court” al privato, potrebbe comportare il sovraccarico o la compromissione dell’impianto a monte, non essendo noto né prevedibile il carico applicato dalla o dalle utenze private rispetto al dimensionamento originale dell’impianto condominiale e che potrebbe richiedere una riprogettazione.
I costi per l’eventuale riprogettazione e potenziamento dell’impianto condominiale, qualora venisse concessa l’estensione, andrebbero posti ad esclusivo carico di chi chiede ed ottiene l’estensione stessa ma di solito difficilmente tale autorizzazione viene concessa per le implicazioni che comporta.
Inoltre, l’aggiunta di un contatore supplementare a defalco (benché tecnicamente applicabile) potrebbe non costituire garanzia di affidabilità di conteggio se non dotato di sistemi anti manomissione, specie poi se il dispositivo è ubicato in una pertinenza privata ad uso esclusivo. In ogni caso anche l’adozione di una simile soluzione non esonera dal richiedere l’autorizzazione.
Andrebbe altresì istituito un servizio di rilevazione e contabilizzazione periodica dei consumi privati il cui onere di gestione andrebbe sempre posto ad esclusivo carico dei beneficiari dell’estensione escludendo i condomini non interessati.
In sostanza, non c’è nessuna possibilità di collegarsi legalmente all'impianto condominiale, per uso personale, neanche occasionalmente, senza formale autorizzazione da parte dell’Amministratore con il benestare dell’Assemblea.
Il principio generale non riguarda solo il caso specifico ma tutta la parte comune. Il condomino non è un Domino e non può in nessun caso intervenire arbitrariamente sulla parte comune prima di aver almeno informato l’Amministratore che effettuerà tutte le valutazioni che gli competono in qualità di responsabile del condominio, onde evitare al condomino d’incorrere in possibili cause ostative derivanti da progetti comuni futuri, discussi e non ancora deliberati, o deliberati ma non ancora attuati, quindi potenzialmente ignoti al singolo.
E’ vero che L'art 1102 c.c., dispone che ciascun condomino possa utilizzare le parti comuni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri proprietari di fare altrettanto ma non impone l’inderogabilità della norma. Ciò comporta che i limiti del Codice possano essere resi più restrittivi sia dal regolamento condominiale sia dall’assemblea quando questa delibera con il quoziente, in numeri o in percentuale, dei voti espressi o dei votanti, in conformità con le prescrizioni di legge, fermo restando che non è consentita l'introduzione di un divieto assoluto sull’utilizzo delle parti comuni in modo aprioristico.
La ratio consiste nel fatto che la formulazione generica dell'art. 1102 non può prevedere tutti gli atti idonei a mutare un titolo d’intervento e in un regime di comunione nessuno dei comproprietari può imperativamente subentrare nei diritti altrui.