gianniniivo ha scritto:Purtroppo o per fortuna “le cose non sono così semplici”.
D'accordissimo
gianniniivo ha scritto:Il caso, come ampiamente riconosciuto anche da un orientamento costante e maggioritario della Giurisprudenza, concerne la violazione delle parti comuni e si realizza ogni volta che viene posta in essere una manomissione, proprio come capita per il collegamento irregolare alla corrente elettrica condominiale, da cui consegue inevitabilmente una variazione della destinazione d’uso, sia dell’impianto fisico, sia del bene mobile che l’impianto trasporta, oltre ad un'alterazione in senso lato dell'impianto, con possibili danni connessi allo stesso.
Questa è una visione eccessivamente restrittiva della destinazione d'uso.
Non perché è un circuito per l'illuminazione allora metterci una presa comporta una variazione della destinazione d'uso dell'impianto elettrico.
L'impianto elettrico serve a trasportare energia elettrica, che poi si usa come meglio serve.
Distinguiamo però due aspetti: la manomissione intesa come azione fraudolenta (e penalmente rilevante) dall'uso più intenso.
Il bello dell'uso più intenso è proprio la possibilità di cambiare l'originaria prevista modalità di uso con una magari non pensata allora, ma che per gli usi ed i costumi la si può assimilare.
Io in un muro condominiale posso farci passare una conduttura elettrica o dell'acqua o del gas, ecc. anche al mio servizio privato: non perché in quel posto inizialmente non c'era non posso mettercela. Non sto cambiando la destinazione d'uso del muro per questo. Se estendo le tubazioni dell'acqua che erano destinate all'irrigazione del giardino condominiale e ci metto una fontanella non sto per questo cambiando destinazione d'uso: non è che l'acqua non la uso più per innaffiare, ma per lavarmi le mani, allora sto cambiando la destinazione d'uso.
Se nel cavo d'antenna ci faccio passare la corrente elettrica, allora sì che cambio destinazione d'uso.
gianniniivo ha scritto:Nel caso di specie, poi, non vi è neppure certezza che l’allacciamento consentirebbe ad altri condomini di fare altrettanto. L’estensione “tout court” al privato, potrebbe comportare il sovraccarico o la compromissione dell’impianto a monte, non essendo noto né prevedibile il carico applicato dalla o dalle utenze private rispetto al dimensionamento originale dell’impianto condominiale e che potrebbe richiedere una riprogettazione.
Anche su questo punto c'è molto da dire.
A parte la eventuale riprogettazione (do al momento per scontato che il tutto sia realizzato a norma) il diritto degli altri comunisti di fare parimenti deve essere concreto e non solo ipotetico.
Tieni anche presente che non vi è una estensione tout court al privato in quanto l'impianto condominiale già serve i box privati, e presumibilmente molte altre cose condominiali.
Ora il problema non è nell'immediato, ma nel futuro e non noto.
Quindi limitare la mia possibilità d'uso più intenso ora, perché forse nel futuro qualcun altro vorrebbe fari parimenti è una eccessiva compressione del mio diritto. Però nel caso in cui si presenti una necessità di ulteriore ampliamento allora dovrei contribuire affinché questo venga permesso.
Ad es. c'è da aumentare la potenza contrattuale? Io e l'altro comunista ce ne dobbiamo fare carico.
gianniniivo ha scritto:I costi per l’eventuale riprogettazione e potenziamento dell’impianto condominiale, qualora venisse concessa l’estensione, andrebbero posti ad esclusivo carico di chi chiede ed ottiene l’estensione stessa ma di solito difficilmente tale autorizzazione viene concessa per le implicazioni che comporta.
Corretto, ma c'è scritto direttamente nel 1102.
gianniniivo ha scritto:Inoltre, l’aggiunta di un contatore supplementare a defalco (benché tecnicamente applicabile) potrebbe non costituire garanzia di affidabilità di conteggio se non dotato di sistemi anti manomissione, specie poi se il dispositivo è ubicato in una pertinenza privata ad uso esclusivo. In ogni caso anche l’adozione di una simile soluzione non esonera dal richiedere l’autorizzazione.
Sono dettagli tecnici, e non mutano l'essenza: no autorizzazione.
gianniniivo ha scritto:Andrebbe altresì istituito un servizio di rilevazione e contabilizzazione periodica dei consumi privati il cui onere di gestione andrebbe sempre posto ad esclusivo carico dei beneficiari dell’estensione escludendo i condomini non interessati.
Assolutamente. Quindi ti stai avvicinando all'idea che sia possibile farlo.
gianniniivo ha scritto:In sostanza, non c’è nessuna possibilità di collegarsi legalmente all'impianto condominiale, per uso personale, neanche occasionalmente, senza formale autorizzazione da parte dell’Amministratore con il benestare dell’Assemblea.
La comunicazione, che ritengo necessaria, è cosa ben diversa dall'autorizzazione. Ti ho fatto un altro esempio prima: l'accensione luci scale al pianerottolo intermedio. Ho un problema di deambulazione e non riesco ad arrivare al mio appartamento nel tempo di accensione delle luci: invece di gravare su tutti aumentando il tempo (anche quando non serve) metto un ulteriore punto di accensione dove mi serve.
Comunico, ma non devo chiedere alcuna autorizzazione.
gianniniivo ha scritto:Il principio generale non riguarda solo il caso specifico ma tutta la parte comune. Il condomino non è un Domino e non può in nessun caso intervenire arbitrariamente sulla parte comune prima di aver almeno informato l’Amministratore che effettuerà tutte le valutazioni che gli competono in qualità di responsabile del condominio, onde evitare al condomino d’incorrere in possibili cause ostative derivanti da progetti comuni futuri, discussi e non ancora deliberati, o deliberati ma non ancora attuati, quindi potenzialmente ignoti al singolo.
Non vi è tale potenziale ignoranza. Tutti i condomini sono informati sia delle assemblee sia del risultato delle stesse. Se qualcosa è stato deliberato è a conoscenza di tutti, anche degli assenti, se debitamente informati. Ma qui di nuovo divergiamo: comunicazione ed autorizzazione son cose diverse.
Per altro una delibera assembleare che non decide correttamente spesso non è addirittura nemmeno impugnabile, ma risulta essere mera esternazione dei desiderata dei condomini.
gianniniivo ha scritto:E’ vero che L'art 1102 c.c., dispone che ciascun condomino possa utilizzare le parti comuni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri proprietari di fare altrettanto ma non impone l’inderogabilità della norma. Ciò comporta che i limiti del Codice possano essere resi più restrittivi sia dal regolamento condominiale sia dall’assemblea quando questa delibera con il quoziente, in numeri o in percentuale, dei voti espressi o dei votanti, in conformità con le prescrizioni di legge, fermo restando che non è consentita l'introduzione di un divieto assoluto sull’utilizzo delle parti comuni in modo aprioristico.
Certamente. Non stiamo però parlando di violazioni alle norme vigenti del condominio, regolamento compreso.
Ci sono decisioni e decisioni dell'assemblea. Se sulla facciata sono già presenti tubazioni, vietarne una ulteriore ha una valenza estremamente restrittiva, non ci si può nemmeno appellare al decoro.
gianniniivo ha scritto:La ratio consiste nel fatto che la formulazione generica dell'art. 1102 non può prevedere tutti gli atti idonei a mutare un titolo d’intervento e in un regime di comunione nessuno dei comproprietari può imperativamente subentrare nei diritti altrui.
Perfettamente d'accordo.
Ma i diritti degli altri non possono comprimere i miei.

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