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Autorimessa con impianti derivati nei box abusivamente

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

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[31] Re: Autorimessa con impianti derivati nei box abusivamente

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 ott 2023, 11:27

gianniniivo ha scritto:Purtroppo o per fortuna “le cose non sono così semplici”.

D'accordissimo

gianniniivo ha scritto:Il caso, come ampiamente riconosciuto anche da un orientamento costante e maggioritario della Giurisprudenza, concerne la violazione delle parti comuni e si realizza ogni volta che viene posta in essere una manomissione, proprio come capita per il collegamento irregolare alla corrente elettrica condominiale, da cui consegue inevitabilmente una variazione della destinazione d’uso, sia dell’impianto fisico, sia del bene mobile che l’impianto trasporta, oltre ad un'alterazione in senso lato dell'impianto, con possibili danni connessi allo stesso.

Questa è una visione eccessivamente restrittiva della destinazione d'uso.
Non perché è un circuito per l'illuminazione allora metterci una presa comporta una variazione della destinazione d'uso dell'impianto elettrico.
L'impianto elettrico serve a trasportare energia elettrica, che poi si usa come meglio serve.
Distinguiamo però due aspetti: la manomissione intesa come azione fraudolenta (e penalmente rilevante) dall'uso più intenso.
Il bello dell'uso più intenso è proprio la possibilità di cambiare l'originaria prevista modalità di uso con una magari non pensata allora, ma che per gli usi ed i costumi la si può assimilare.
Io in un muro condominiale posso farci passare una conduttura elettrica o dell'acqua o del gas, ecc. anche al mio servizio privato: non perché in quel posto inizialmente non c'era non posso mettercela. Non sto cambiando la destinazione d'uso del muro per questo. Se estendo le tubazioni dell'acqua che erano destinate all'irrigazione del giardino condominiale e ci metto una fontanella non sto per questo cambiando destinazione d'uso: non è che l'acqua non la uso più per innaffiare, ma per lavarmi le mani, allora sto cambiando la destinazione d'uso.
Se nel cavo d'antenna ci faccio passare la corrente elettrica, allora sì che cambio destinazione d'uso.

gianniniivo ha scritto:Nel caso di specie, poi, non vi è neppure certezza che l’allacciamento consentirebbe ad altri condomini di fare altrettanto. L’estensione “tout court” al privato, potrebbe comportare il sovraccarico o la compromissione dell’impianto a monte, non essendo noto né prevedibile il carico applicato dalla o dalle utenze private rispetto al dimensionamento originale dell’impianto condominiale e che potrebbe richiedere una riprogettazione.

Anche su questo punto c'è molto da dire.
A parte la eventuale riprogettazione (do al momento per scontato che il tutto sia realizzato a norma) il diritto degli altri comunisti di fare parimenti deve essere concreto e non solo ipotetico.
Tieni anche presente che non vi è una estensione tout court al privato in quanto l'impianto condominiale già serve i box privati, e presumibilmente molte altre cose condominiali.
Ora il problema non è nell'immediato, ma nel futuro e non noto.
Quindi limitare la mia possibilità d'uso più intenso ora, perché forse nel futuro qualcun altro vorrebbe fari parimenti è una eccessiva compressione del mio diritto. Però nel caso in cui si presenti una necessità di ulteriore ampliamento allora dovrei contribuire affinché questo venga permesso.
Ad es. c'è da aumentare la potenza contrattuale? Io e l'altro comunista ce ne dobbiamo fare carico.

gianniniivo ha scritto:I costi per l’eventuale riprogettazione e potenziamento dell’impianto condominiale, qualora venisse concessa l’estensione, andrebbero posti ad esclusivo carico di chi chiede ed ottiene l’estensione stessa ma di solito difficilmente tale autorizzazione viene concessa per le implicazioni che comporta.

Corretto, ma c'è scritto direttamente nel 1102.

gianniniivo ha scritto:Inoltre, l’aggiunta di un contatore supplementare a defalco (benché tecnicamente applicabile) potrebbe non costituire garanzia di affidabilità di conteggio se non dotato di sistemi anti manomissione, specie poi se il dispositivo è ubicato in una pertinenza privata ad uso esclusivo. In ogni caso anche l’adozione di una simile soluzione non esonera dal richiedere l’autorizzazione.

Sono dettagli tecnici, e non mutano l'essenza: no autorizzazione.

gianniniivo ha scritto:Andrebbe altresì istituito un servizio di rilevazione e contabilizzazione periodica dei consumi privati il cui onere di gestione andrebbe sempre posto ad esclusivo carico dei beneficiari dell’estensione escludendo i condomini non interessati.

Assolutamente. Quindi ti stai avvicinando all'idea che sia possibile farlo.

gianniniivo ha scritto:In sostanza, non c’è nessuna possibilità di collegarsi legalmente all'impianto condominiale, per uso personale, neanche occasionalmente, senza formale autorizzazione da parte dell’Amministratore con il benestare dell’Assemblea.

La comunicazione, che ritengo necessaria, è cosa ben diversa dall'autorizzazione. Ti ho fatto un altro esempio prima: l'accensione luci scale al pianerottolo intermedio. Ho un problema di deambulazione e non riesco ad arrivare al mio appartamento nel tempo di accensione delle luci: invece di gravare su tutti aumentando il tempo (anche quando non serve) metto un ulteriore punto di accensione dove mi serve.
Comunico, ma non devo chiedere alcuna autorizzazione.

gianniniivo ha scritto:Il principio generale non riguarda solo il caso specifico ma tutta la parte comune. Il condomino non è un Domino e non può in nessun caso intervenire arbitrariamente sulla parte comune prima di aver almeno informato l’Amministratore che effettuerà tutte le valutazioni che gli competono in qualità di responsabile del condominio, onde evitare al condomino d’incorrere in possibili cause ostative derivanti da progetti comuni futuri, discussi e non ancora deliberati, o deliberati ma non ancora attuati, quindi potenzialmente ignoti al singolo.

Non vi è tale potenziale ignoranza. Tutti i condomini sono informati sia delle assemblee sia del risultato delle stesse. Se qualcosa è stato deliberato è a conoscenza di tutti, anche degli assenti, se debitamente informati. Ma qui di nuovo divergiamo: comunicazione ed autorizzazione son cose diverse.
Per altro una delibera assembleare che non decide correttamente spesso non è addirittura nemmeno impugnabile, ma risulta essere mera esternazione dei desiderata dei condomini.

gianniniivo ha scritto:E’ vero che L'art 1102 c.c., dispone che ciascun condomino possa utilizzare le parti comuni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri proprietari di fare altrettanto ma non impone l’inderogabilità della norma. Ciò comporta che i limiti del Codice possano essere resi più restrittivi sia dal regolamento condominiale sia dall’assemblea quando questa delibera con il quoziente, in numeri o in percentuale, dei voti espressi o dei votanti, in conformità con le prescrizioni di legge, fermo restando che non è consentita l'introduzione di un divieto assoluto sull’utilizzo delle parti comuni in modo aprioristico.

Certamente. Non stiamo però parlando di violazioni alle norme vigenti del condominio, regolamento compreso.
Ci sono decisioni e decisioni dell'assemblea. Se sulla facciata sono già presenti tubazioni, vietarne una ulteriore ha una valenza estremamente restrittiva, non ci si può nemmeno appellare al decoro.

gianniniivo ha scritto:La ratio consiste nel fatto che la formulazione generica dell'art. 1102 non può prevedere tutti gli atti idonei a mutare un titolo d’intervento e in un regime di comunione nessuno dei comproprietari può imperativamente subentrare nei diritti altrui.

Perfettamente d'accordo.
Ma i diritti degli altri non possono comprimere i miei.
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[32] Re: Autorimessa con impianti derivati nei box abusivamente

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 13 ott 2023, 14:11

@GioArca67, il tuo punto di vista non considera il fatto che un condòmino senza preventiva comunicazione all'amministratore non abbia titolo per modificare la condizione dell'impianto elettrico caratterizzato come parte comune.

E per evitare l'equivoco preciso che scrivendo di "comunicazione" io intendo(si intende) l'avvio di una verifica e valutazione da parte dell'amministratore con eventuale coinvolgimento dell'assemblea condominiale al fine di effettuare l'eventuale intervento richiesto.
Se questo poi venisse approvato dovrebbe essere l'amministratore a far intervenire chi di competenza per l'esecuzione dei lavori.
Le relative spese verrebbero poi ripartite in base a quanto deliberato in quell'assemblea.

Provo ad essere più chiaro nel caso non lo fossi stato prima: non è consentita e non può passare nell'indifferenza dell'amministratore e degli altri condòmini la manipolazione dell'impianto elettrico comune da parte del primo che svegliandosi al mattino pensa di modificarlo o variarlo a proprio piacimento, che cambi o meno la destinazione d'uso.

Se qui qualcuno dovesse leggere le tue motivazioni a sostegno della tua posizione, con tanto di esempi che hai fatto, auspico non si appoggi alle stesse per legittimare un comportamento che tu ritieni del tutto lecito; andrebbe incontro a un po' di problemi.

Saluti

p.s.
nella tua argomentazione rivolta a @gianniniivo
GioArca67 ha scritto:(...) Ti ho fatto un altro esempio prima: l'accensione luci scale al pianerottolo intermedio. Ho un problema di deambulazione e non riesco ad arrivare al mio appartamento nel tempo di accensione delle luci: invece di gravare su tutti aumentando il tempo (anche quando non serve) metto un ulteriore punto di accensione dove mi serve.
Comunico, ma non devo chiedere alcuna autorizzazione.
come ho scritto sopra non puoi, ti rivolgi all'amministratore.
Riesci a prevedere le conseguenze di un comportamento che tu ritieni un diritto, nel momento in cui altri decidessero di comportarsi come tu ritieni corretto?
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[33] Re: Autorimessa con impianti derivati nei box abusivamente

Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 13 ott 2023, 15:38

Foto UtenteGioArca67, temo che dovrai rassegnarti alla realtà. Il singolo condomino non può modificare nulla di sua sponte delle parti comuni; non può sostituire neppure una lampadina bruciata se non incaricato dall’Amministratore mediante conferimento scritto o delega assembleare verbalizzata, oltre alla stipula di contratti assicurativi a salvaguardia dell’incaricato e del condominio. Fanno eccezione soltanto i casi di forza maggiore o emergenziali che però generalmente implicano accertamenti per convalida se non addirittura indagini ufficiali.

Che nei fatti ci sia chi alzi le spalle e provi a fare quel che gli pare non lo nego, non è una novità ma, in caso di problemi o contenzioso, i fatti verranno poi giudicati sul piano del diritto e non delle interpretazioni non qualificate od opinioni personali.

Determinati fatti qualificano sempre situazioni giuridicamente rilevanti e come tali idonei a produrre anche conseguenze giuridiche che poi incidono in vario modo sulla sfera d'interesse di chi li compie e di chi li subisce.
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[34] Re: Autorimessa con impianti derivati nei box abusivamente

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 ott 2023, 16:45

GioArca67 ha scritto:Non perché è un circuito per l'illuminazione allora metterci una presa comporta una variazione della destinazione d'uso dell'impianto elettrico.
L'impianto elettrico serve a trasportare energia elettrica, che poi si usa come meglio serve.

secondo me invece l'aggiunta di una presa rientra nella variazione della destinazione d'uso: l'impianto elettrico serve per illuminare i box, non per fornire alimentazione da usare come a piacimento. L'aggiunta di una presa è una modifica rilevante; ad esempio lìimpianto potrebbe essere costituito esclusivamente da aparecchi in classe II e esserci un differenziale da 300mA oppure non essere protetto da sovraccarico, inoltre un aventuale malfunzionamento di un utilizzatore alimentato dalla presa metterebbe fuori uso l'illuminazione
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[35] Re: Autorimessa con impianti derivati nei box abusivamente

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 ott 2023, 17:46

Ex plurimis

Cass. sent. n. 1849/2018:
Ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune un’utilità maggiore e più intensa da quella tratta eventualmente in concreto dagli altri comproprietari, purché non ne venga alterata la destinazione o compromesso il diritto al pari uso, e senza che tale uso più intenso sconfini nell’esercizio di una vera e propria servitù, per cui deve ritenersi che l’apertura di una porta in una parte comune per mettere in comunicazione con il vano scale un’unità immobiliare in proprietà esclusiva di un condomino, rientra pur sempre nell’ambito di un concetto di uso (più intenso) del bene comune, e non esige, per l’effetto, l’approvazione all’unanimità dei condomini, né determina alcuna costituzione di servitù


Trib. Napoli, sent. del 15.01.2010:
la modifica operata da un condomino consistente nell’apertura di una porta di accesso diretto sul balcone in un fabbricato non dotato di particolare pregio architettonico ed edilizio e già interessato – peraltro – da interventi di altro genere (nella specie, l’adattamento di balconcini in verande o l’inserimento di grate di protezione in ferro in talune finestre o balconi), non integra lesione del decoro architettonico e ciò a prescindere dalla non visibilità dell’innovazione contestata dalla strada.


Corte di Cassazione, sentenza numero 18038 del 28 agosto 2020:
è possibile utilizzare le pareti dell’androne condominiale come vetrine per l’esposizione della propria merce


Cass. 14 aprile 2015, n. 7466:
la nozione di pari uso della cosa comune è da intendersi non nei termini di assoluta identità della sua utilizzazione da parte di ciascun comproprietario, poiché l'identità nello spazio o nel tempo di tale uso potrebbe comportare un sostanziale divieto, per ogni condomino, di fare della cosa comune qualsiasi uso particolare o a proprio esclusivo vantaggio senza che venga alterato il rapporto di equilibrio tra i partecipati alla utilizzazione del bene in comunione


Cassazione civile sez. II, 16/12/2019, n.33154:
È consentito l’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino anche per fini esclusivamente propri e di modo da trarne ogni possibile utilità, a condizione che ciò avvenga nei limiti indicati dall’art. 1102 c.c., ovvero che non ne sia alterata la destinazione e che venga consentito l’uso paritetico agli altri condomini, anche nel caso in cui tale utilizzo tra tutti i soggetti non possa essere identico .


Cassazione civile sez. II, 13/11/2020, n.25790:
L’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune che, seppur conforme alla destinazione della stessa, ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico.


Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, n.18191:
Il pari uso della cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c., non va inteso nei termini di assoluta identità dell’utilizzazione del bene da parte di ciascun condomino, che avrebbe come conseguenza un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi della res comune. I limiti posti all’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l’obbligo di consentire un uso paritetico, non impediscono al singolo condomino di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità.



Tribunale Roma sez. V, 09/06/2020, n.8322
L’installazione di un ascensore ben possa avvenire per iniziativa non solo assembleare (con imputazione dell’opera all’intera collettività, anche con riferimento alla ripartizione di costi ed in tal caso si applica l’art. 1120 c.c.) ma anche di gruppi di condomini ovvero di un solo condomino, in questo caso con imputazione dell’opera e dei relativi costi ai soli condomini “promotori” e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c. quanto all’utilizzo di parti comuni per la realizzazione dei manufatti.

E’ pur vero che l’installazione di un ascensore costituisce un’innovazione poiché, con tale intervento, si pone in essere non solo una maggiore utilizzazione ma anche una modifica strutturale di parti comuni: in genere della tromba delle scale e dei pianerottoli. Ma è anche vero che, secondo quanto affermato da parte della giurisprudenza che si ritiene di poter condividere, le innovazioni della cosa comune rientrano nell’ambito di operatività dell’art.1120 c.c. ante novella e richiedono, pertanto, la maggioranza qualificata ivi contemplata, solo ove comportino una spesa da ripartire fra tutti i condomini anche dissenzienti su base millesimale, mentre qualora (come nella specie) non debba farsi luogo ad un riparto di spesa (anche a carico dei dissenziente), per essere stata questa assunta interamente da un gruppo di condomini, trova applicazione la norma di cui all’art. 1102 c.c., che contempla anche le innovazioni.
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[36] Re: Autorimessa con impianti derivati nei box abusivamente

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 ott 2023, 18:04

GioArca67 ha scritto:Corte di Cassazione, sentenza numero 18038 del 28 agosto 2020:
è possibile utilizzare le pareti dell’androne condominiale come vetrine per l’esposizione della propria merce


?% ?% :-| veramente???
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[37] Re: Autorimessa con impianti derivati nei box abusivamente

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 13 ott 2023, 18:40

@GioArca67, ce ne sono a bizzeffe di casi che confermano la possibilità d'un singolo di utilizzare la parte comune in base all'Art.1102; ma ogni caso fa a sé.

Rectius.
Il fatto che l'impianto elettrico sia parte comune non legittima qualsivoglia alterazione dello stesso.
Non ho la pretesa di farti cambiare opinione, resta pure con le tue convinzioni: io, a chi legge, suggerisco "caldamente" di non apportare modifiche sull'impianto elettrico comune agendo di propria sponte ma di fare come ho scritto.

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[38] Re: Autorimessa con impianti derivati nei box abusivamente

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 ott 2023, 18:45

Su questo non ci piove!
Le mani su un qualsiasi impianto elettrico può mettercele solo un elettricista. Questo lo si ripete qui da sempre. Ed è tuttora ed a maggior ragione valido.
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[39] Re: Autorimessa con impianti derivati nei box abusivamente

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 13 ott 2023, 18:56

GioArca67 ha scritto:Su questo non ci piove!
Le mani su un qualsiasi impianto elettrico può mettercele solo un elettricista. Questo lo si ripete qui da sempre. Ed è tuttora ed a maggior ragione valido.
non ho fatto riferimento a qualifiche professionali, quello che ho scritto prescinde dal fatto che l'intenzionato sia o meno un elettricista.

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[40] Re: Autorimessa con impianti derivati nei box abusivamente

Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 14 ott 2023, 2:22

Foto UtenteGioArca67, purtroppo quello che hai pubblicato non è significativo in termini di orientamento. Hai probabilmente pubblicato solo gli estratti di alcuni dispositivi e non certo delle sentenze che secondo esperienza definirei palesemente errate e minoritarie. In ogni caso una singola sentenza ha una sua storia, per capir la quale andrebbe esaminato ogni elemento probatorio che ha concorso nella formazione del convincimento del giudice. A volte basta un semplice vizio di forma, l’impreparazione di un Legale, l’assenza di un Teste, una perizia scritta male o recepita con superficialità o un errore giudiziario per compromettere un diritto e condizionare il Giudizio. Certi dettagli si apprezzano soltanto durante il dibattimento mentre nella sentenza difficilmente si evincono. Senza offesa ma nessun Legale con un minimo di onestà e professionalità consiglierebbe un contenzioso sulla base di una ricerca astratta come la tua. Se pensi che negli anni ’60 e ’70 venivano pronunciate sentenze per motivi di ordine pubblico (alla faccia del Diritto) capisci che raccogliere qualche pronuncia qua e là è un esercizio piuttosto fuorviante e anche se per alcuni potrebbe apparire "intrigante" è parecchio rischioso.

Mischiare sentenze di Primo grado e sentenze di Cassazione, poi, è di per sé un errore grossolano perché il verdetto di primo grado potrebbe essere ribaltato e le sentenze di Cassazione riguardano solo questioni di diritto e non di fatto mentre il Giudice di merito decide su entrambe. Tuttavia, quando il ricorso in Cassazione verte su questioni di fatto e di diritto, la Cassazione potrebbe accogliere e correggere il problema di diritto e rinviare alla Corte d’appello il Fatto affinché si celebri un nuovo processo di merito, magari in una Provincia diversa dalla prima e non è detto che la nuova sentenza d’appello, pur rispettando la corretta applicazione delle norme di diritto, non respinga nuovamente il ricorso per ragioni di merito precedentemente non colte nella loro essenza. Poi chi ti garantisce che quelle sentenze non siano state ulteriormente impugnate e corrette? Bisognerebbe sapere se esistono sentenze seguenti che ovviamente non possono esser desunte dai dispositivi che hai pubblicato in quanto eventuali impugnazioni sarebbero posteriori ai dispositivi predetti.

Tra l’altro, anche in punta di diritto non esiste garanzia assoluta. Se tu installi un’antenna da radioamatore sul tetto eserciti oggettivamente un tuo diritto ma se il condominio decide di installare sul tetto un impianto “solare”, tu l’antenna la devi togliere altrimenti il manufatto viene demolito con addebito a tuo carico dei relativi oneri. E’ indubbio che i diritti, quando possibile, debbano essere equamente contemperati ma quando i diritti di una Comunità sono organici al criterio del “buon padre di famiglia” prevalgono sempre su quelli individuali e qui non c’è Cassazione che tenga...
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