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non applicazione D.M.37/08

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

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[31] Re: non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto Utentelillo » 14 nov 2024, 20:17

Foto UtenteGoofy ha scritto:P.S. scusate ho letto male, non è stato abrogato quel pezzo ma un altro.

resta valido il concetto sul letamaio legislativo.
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[32] Re: non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 nov 2024, 20:23

Il T.U. di pubblica sicurezza taglia la testa al toro (con tutti i suoi limiti).

La documentazione purtroppo è dovuta, ci sono già passato :mrgreen:


p.s. se parliamo invece dell'"impianto a servizio dell'edificio" ci infiliamo comunque in un ginepraio.
Ricordate i ragionamenti in merito ai collegamenti elettrici delle apparecchiature dell'impianto termico? In quello specifico caso io considero che "quella porzione di impianto elettrico" non sia a servizio dell'edificio, ma dell'impianto termico medesimo (e pertanto può essere realizzata anche dall'idraulico che non è abilitato alla realizzazione di impianti elettrici, anzi, dovrebbe proprio essere realizzato dall'idraulico perché è lui stesso che fa la DICO).
Però in questo caso sostenere che l'impianto non è a servizio dell'edificio è più complicato (nel caso dei collegamenti degli apparecchi dell'impianto termico abbiamo quantomeno l'appiglio dei cablaggi bordo-macchina).

Comunque questo non conta, Foto Utenteiosolo35 credo che tu debba accontentare i burocrati perché questa volta, pur non sapendo il perché, hanno ragione loro.
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[33] Re: non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 nov 2024, 22:47

iosolo35 ha scritto:Per me non si applica perché quell'impianto non è a servizio dell'edificio ma serve una serie di quadri con connessione presa a spina per alimentare luci per creare atmosfera (americane) e strumenti vari di suono e quindi non legati all'edificio ma all'evento musicale.


Come ex membro della CCVLPS, ho sempre agito in questi termini:
- DICO DM 37/08 per l'alimentazione dell'impianto spettacolo, ovvero dal GE al primo power box.
- DICO L. 186/68 per tutto il resto dell'impianto a valle del power box
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[34] Re: non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 15 nov 2024, 8:20

Sì, Foto UtenteMike posso essere essere in linea con il tuo pensiero e pensavo proprio di far fare la conformità all'installatore solo della parte di alimentazione al primo quadro e basta (allegando il mio progetto), successivamente una dichiarazione di corretta posa a regola d'arte del resto dell'impianto, vorrei far questo solo per dare il "contentino" ai burocrati ma non sono pienamente convinto.
Se dovessimo applicare come tanti di voi pensano il D.M.37 per tutto l'impianto a fine lavori entro 30 giorni l'installatore deve depositare in comune dichiarazione e progetto art.11, successivamente però si dovrebbe comunicare che quella parte dell'impianto è stata smontata, se fra 1 mese viene eseguito un altro lavoro simile si dovrebbe eseguire la stessa procedura......mi sembra un assurdo.
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[35] Re: non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 9:00

Il concetto è che tutte le parti di impianto siano coperte.

Nn ci vedo nulla di strano, soprattutto a fronte del fatto che gli impianti a saranno accessibili anche agli artisti sul palco.
Se la parte di montaggio e impianti del palco è coperta da documentazione prodotta dal fornitore e montatore resta da produrre la doc relativa all alimentazione.

A livello burocrati, probabilmente dovremmo anche far la dichiarazione dell impianto di terra quando realizziamo impianti provvisori.
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[36] Re: non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto Utenteangus » 15 nov 2024, 9:19

In proposito io ho trovato questo
https://www.vigilfuoco.it/sites/default ... endi_0.pdf
in particolare fine di pag.21 inizio pag 22

Lettera circolare prot. n. 1212 del 23-03-2009
Impianti elettrici temporanei. Obbligo di dichiarazione di conformità.
Il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-qua-
terdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (pubblicato
su GU n. 61 del 12 marzo 2008) all’articolo 10 comma 2 riporta testualmente:
“…Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le instal-
lazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti
di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.”.
Premesso quanto sopra, si ritiene che gli impianti temporanei realizzati ad esempio nelle atti-
vità soggette a vigilanza antincendio elencati nel Decreto ministeriale n. 261 del 22 febbraio
1996 rientrino nella precedente fattispecie e debbano pertanto essere muniti di dichiarazione
di conformità resa ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.
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[37] Re: non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 15 nov 2024, 9:47

Grazie mille Foto Utenteangus questa mi era sfuggita, si dovrà sicuramente tenerne conto anche se, a dire il vero, non sono per nulla d'accordo.
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[38] Re: non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto Utentepakk » 15 nov 2024, 10:19

pakk ha scritto:art. 1
comma 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a)
impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli
impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

art. 2
comma 1.e)
impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a
spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli
apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di
autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l'automazione di porte,
cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati,
anche solo funzionalmente, agli edifici;


Riprendendo questo (ovvero il dm 37-08), per chiarire.
Ditemi secondo voi come si configurano il gruppo elettrogeno, i gruppi prese e le apparecchiature sul palco.

Se possibile spiegatemi come possa non rientrare nel "impianto di produzione" (vedi anche la spec. descrizione "fino a 20kw...") il gruppo di alimentazione... e come il resto dell'impianto non sia considerato un "...utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a
spina..."
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[39] Re: non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 nov 2024, 10:46

iosolo35 ha scritto:Se dovessimo applicare come tanti di voi pensano il D.M.37 per tutto l'impianto a fine lavori entro 30 giorni l'installatore deve depositare in comune dichiarazione e progetto art.11, successivamente però si dovrebbe comunicare che quella parte dell'impianto è stata smontata, se fra 1 mese viene eseguito un altro lavoro simile si dovrebbe eseguire la stessa procedura......mi sembra un assurdo.


Premesso che stiamo discutendo di assurdità, ovvero non di scienza e tecnica ma di burocrazia, in ogni caso l'installatore non è obbligato a depositare nulla in comune dato che non è necessaria alcuna autorizzazione o permesso a costruire. La DICO 37/08 e quella L.186/68 viene acquisita, assieme a tutte le altre scartoffie, dalla CCVLPS per poter dare l'autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo.
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[40] Re: non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 nov 2024, 10:48

angus ha scritto:In proposito io ho trovato questo
https://www.vigilfuoco.it/sites/default ... endi_0.pdf
in particolare fine di pag.21 inizio pag 22


Le lettere circolari valgono meno della carta su cui sono scritte, sono lettere appunto, opinioni, alcune anche interessanti, ma tali rimangono, non hanno alcun valore legale.
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