Goofy ha scritto:P.S. scusate ho letto male, non è stato abrogato quel pezzo ma un altro.
resta valido il concetto sul letamaio legislativo.
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Goofy ha scritto:P.S. scusate ho letto male, non è stato abrogato quel pezzo ma un altro.

iosolo35 ha scritto:Per me non si applica perché quell'impianto non è a servizio dell'edificio ma serve una serie di quadri con connessione presa a spina per alimentare luci per creare atmosfera (americane) e strumenti vari di suono e quindi non legati all'edificio ma all'evento musicale.


Lettera circolare prot. n. 1212 del 23-03-2009
Impianti elettrici temporanei. Obbligo di dichiarazione di conformità.
Il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-qua-
terdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici (pubblicato
su GU n. 61 del 12 marzo 2008) all’articolo 10 comma 2 riporta testualmente:
“…Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le instal-
lazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti
di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.”.
Premesso quanto sopra, si ritiene che gli impianti temporanei realizzati ad esempio nelle atti-
vità soggette a vigilanza antincendio elencati nel Decreto ministeriale n. 261 del 22 febbraio
1996 rientrino nella precedente fattispecie e debbano pertanto essere muniti di dichiarazione
di conformità resa ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.
pakk ha scritto:art. 1
comma 2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a)
impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli
impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
art. 2
comma 1.e)
impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a
spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli
apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di
autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l'automazione di porte,
cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati,
anche solo funzionalmente, agli edifici;
iosolo35 ha scritto:Se dovessimo applicare come tanti di voi pensano il D.M.37 per tutto l'impianto a fine lavori entro 30 giorni l'installatore deve depositare in comune dichiarazione e progetto art.11, successivamente però si dovrebbe comunicare che quella parte dell'impianto è stata smontata, se fra 1 mese viene eseguito un altro lavoro simile si dovrebbe eseguire la stessa procedura......mi sembra un assurdo.


angus ha scritto:In proposito io ho trovato questo
https://www.vigilfuoco.it/sites/default ... endi_0.pdf
in particolare fine di pag.21 inizio pag 22


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