Con l'aiuto di un amico più esperto vorrei realizzare un semplice impianto elettrico per la cantina con l'utilizzo di tubi esterni.
Vorrei però sapere se il collegamento del quadro elettrico alla rete generale deve per legge essere eseguito da un elettricista e se è una cosa abbastanza difficile.
Molte grazie
info quadro elettrico
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Mike
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DM 37/08 ed aggiornamenti, recita quanto segue:
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria
degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate
ai sensi dell'articolo 3..........
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e
successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o
nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono
abilitate all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, se
l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il
responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e' in
possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4. ............
Art. 8.
Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria
degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate
ai sensi dell'articolo 3..........
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e
successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o
nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono
abilitate all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, se
l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il
responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e' in
possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4. ............
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Ovviamente nel DM 37/08 ci sono anche le sanzioni dell'art. 15:
Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del
presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro
100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entita' e complessita'
dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente
decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad
euro 10.000,00 con riferimento all'entita' e complessita'
dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a
carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle
imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa
inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla
sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta
altresi', in casi di particolare gravita', la sospensione temporanea
dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o
dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei
soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che
sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione
ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini
professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo
provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i
patti relativi alle attivita' disciplinate dal presente regolamento
stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il
diritto al risarcimento di eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Senza contare le conseguenze penali in caso di infortunio
Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del
presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro
100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entita' e complessita'
dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente
decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad
euro 10.000,00 con riferimento all'entita' e complessita'
dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a
carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle
imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa
inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla
sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta
altresi', in casi di particolare gravita', la sospensione temporanea
dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o
dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei
soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che
sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione
ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini
professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo
provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i
patti relativi alle attivita' disciplinate dal presente regolamento
stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il
diritto al risarcimento di eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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E già peccato che la CEI 11-27 dice anche che solo un elettricista qualificato puo compiere banali manutenzione ordinarie, il clinete puo solo cambiare lampadine e fusibili!!!!!
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Di fusibili ne esistono di vario tipo anche a parità di taglia/forma (gG/gL, aM, rapidi, ultra rapidi, ritardati, ecc..) e non è detto che sia ininfluente questa scelta, quindi penso che ci si possa limitare alle lampadine.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
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Salvatore Quasimodo
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si ma anche di lampadine esistono di vari tipi, basti pensare anche solo ai tubi al neon.
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