Così per divertimento ho sottoposto alla AI (con fonti dedicate) la classica domandona rimanendo volutamente vago...
se non ho la dichiarazione di conformità di un impianto installato nel 2015, cosa posso fare per mettermi in regola?
Risposta:
Per un impianto installato nel 2015, la situazione normativa è differente rispetto agli impianti più vecchi, poiché la legislazione italiana (D.M. 37/08) pone obblighi rigorosi sulla documentazione necessaria per considerare un sistema "a regola d'arte".
Ecco i passi da seguire e le opzioni disponibili secondo le fonti:
1. Obbligo della Dichiarazione di Conformità (Di.Co.)
Dato che l'impianto è stato realizzato dopo l'entrata in vigore del D.M. 37/08 (13 marzo 2008), l'unico documento amministrativo valido che ne attesta la regolarità è la Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) rilasciata dall'impresa installatrice al termine dei lavori. Per gli impianti post-2008, la legge non prevede la possibilità di utilizzare la Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) come sostituto legale; quest'ultima è infatti applicabile esclusivamente agli impianti realizzati tra il 13 marzo 1990 e il 13 marzo 2008.
2. Cosa fare se la Di.Co. è mancante o smarrita
Se non possiede il documento per un impianto del 2015, le azioni consigliate sono:
• Recupero della copia originale: L'impresa installatrice è obbligata a conservare copia della Di.Co. e degli allegati obbligatori. Può inoltre verificare se il documento è stato depositato presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di competenza, pratica necessaria ai fini dell'agibilità dell'immobile.
• Verifica Straordinaria e Rapporto di Verifica: Se il documento è irrecuperabile, per mettersi in regola sotto il profilo della sicurezza (essenziale per la tutela delle persone e la validità delle assicurazioni), deve affidare l'impianto a una persona esperta e competente (PES o PAV) per una verifica straordinaria.
• Esame e prove strumentali: Il tecnico dovrà eseguire un esame a vista approfondito per accertare la corretta scelta dei componenti e l'integrità del sistema, seguito da prove strumentali obbligatorie (continuità dei conduttori di protezione, isolamento, prova di intervento del differenziale).
• Rapporto finale: Al termine, verrà redatto un rapporto di verifica che specificherà lo stato dell'impianto, eventuali non conformità e le raccomandazioni per l'adeguamento.
3. Regolarizzazione tramite Manutenzione Straordinaria
Qualora la verifica evidenzi la necessità di interventi per rendere l'impianto sicuro e conforme alle norme attuali (come la CEI 64-8), potrà procedere con una manutenzione straordinaria.
• In questo caso, l'impresa abilitata che esegue i lavori di adeguamento o modifica dovrà rilasciare una nuova Dichiarazione di Conformità.
• Tale nuova Di.Co. coprirà legalmente la parte di impianto oggetto dell'intervento, regolarizzando di fatto la situazione amministrativa e tecnica del sistema.
4. Responsabilità del proprietario
Si ricorda che il proprietario dell'unità immobiliare ha l'obbligo giuridico di adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza degli impianti e deve affidare ogni attività di riparazione o manutenzione esclusivamente a organizzazioni con personale qualificato. Senza la documentazione che attesti la conformità, l'impianto perde la sua "conformità funzionale" sotto la piena responsabilità del proprietario.
Ma non contento, ho chiesto:
Cosa deve contenere il rapporto di verifica finale?
Risposta:
Il contenuto del rapporto di verifica finale varia leggermente a seconda della tipologia di impianto (elettrico, allarme o protezione contro i fulmini), ma deve seguire criteri uniformi di accuratezza, chiarezza e oggettività per garantire la sicurezza e la conformità alla regola dell'arte.
In base alle diverse norme tecniche (CEI 64-8, CEI 79-3, CEI EN 62305), ecco gli elementi essenziali che il rapporto deve contenere:
1. Informazioni Generali e Identificazione
• Identificazione dell'impianto: Descrizione chiara del sistema o della parte di esso oggetto della verifica (specialmente in caso di ampliamenti o modifiche).
• Dati dei soggetti coinvolti: Nome del proprietario, dell'utilizzatore, dell'installatore e identificazione univoca della persona esperta (PES/PAV) che ha condotto la verifica.
• Data: Registrazione delle date in cui sono stati eseguiti i singoli esami e le prove.
• Strumentazione: Elenco degli strumenti di misura utilizzati, comprensivo di modello e numero di serie, per garantirne la riferibilità metrologica.
2. Risultati dell'Esame a Vista
Il rapporto deve documentare l'esito dell'ispezione visiva per accertare che i componenti siano conformi alle norme e installati correttamente. In particolare:
• Stato di conservazione: Assenza di danni visibili, corrosione o deterioramenti che riducano la sicurezza.
• Fissaggi e connessioni: Affidabilità degli ancoraggi, corretto serraggio dei morsetti e integrità delle guaine dei cavi.
• Identificazione dei circuiti: Presenza di schemi aggiornati, etichettature e cartelli monitori obbligatori.
3. Risultati delle Prove e Misure
Devono essere riportati in modo dettagliato gli esiti di tutte le verifiche strumentali effettuate:
• Continuità: Risultato della prova di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali.
• Isolamento: Valori della resistenza di isolamento dell'impianto rispetto ai minimi normativi.
• Protezioni: Esito della prova di funzionamento dei dispositivi differenziali (RCD) o dei sistemi di monitoraggio dell'isolamento (IMD/IFLS).
• Impianto di terra: Misura della resistenza di terra del sistema di dispersori e, se necessario, rilievo delle tensioni di contatto.
• Sistemi specifici: Per gli impianti di allarme, la verifica della capacità di rilevazione (es. prova di camminamento) e dell'autonomia delle batterie. Per i sistemi video, i tempi di risposta dell'operatore e i punteggi di qualità dell'immagine.
4. Valutazioni Finali e Raccomandazioni
• Esito complessivo: Dichiarazione esplicita se l'impianto è conforme a quanto ordinato, funzionante ed efficiente.
• Carenze e non conformità: Indicazione chiara di ogni difetto, guasto o condizione pericolosa riscontrata.
• Azioni correttive: Raccomandazioni per le riparazioni o gli adeguamenti necessari per rendere l'impianto conforme.
• Verifiche successive: Indicazione della periodicità consigliata o prescritta per la prossima verifica periodica.
Il rapporto deve essere infine sottoscritto dal verificatore e consegnato al committente; esso costituisce parte integrante della documentazione di impianto e deve essere conservato per usi futuri e manutenzioni
Ho complicato ulteriormente le cose chiedendo:
sei in seguito a rapporto di verifica... tutto è a norma, non serve fare lavori di manutenzione straordinaria... quindi non ho una dichiarazione di conformità in mano..
Risposta:
In questa situazione, in cui l’impianto è stato verificato e risulta pienamente a norma senza necessità di interventi, la documentazione prodotta (il Rapporto di Verifica) ha un valore tecnico fondamentale, ma non coincide legalmente con una Dichiarazione di Conformità (Di.Co.).
Ecco i punti chiave per comprendere la tua posizione attuale e come gestirla secondo le fonti:
1. Perché non hai una Dichiarazione di Conformità (Di.Co.)
La Di.Co. può essere rilasciata da un’impresa abilitata solo al termine di lavori di installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria. Poiché il tuo impianto è risultato già a norma e non sono stati eseguiti lavori di modifica o riparazione, l'installatore non può legalmente emettere una nuova Di.Co., in quanto non c'è stata alcuna attività di "costruzione" da certificare.
2. Il valore del Rapporto di Verifica
Sebbene non sia una Di.Co., il Rapporto di Verifica finale è il documento ufficiale che attesta lo stato di salute del tuo impianto. Secondo le norme:
• Attestazione di sicurezza: Il rapporto documenta che un tecnico esperto (PES o PAV) ha eseguito l'esame a vista e le prove strumentali (continuità, isolamento, prove sui differenziali), confermando che l'impianto rispetta la regola dell'arte.
• Responsabilità del proprietario: Il proprietario ha l'obbligo di adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dell'impianto. Conservare un Rapporto di Verifica positivo dimostra che hai adempiuto a questo dovere di sorveglianza e manutenzione.
• Integrazione del Libretto di Impianto: Questo rapporto deve essere inserito nel Libretto di Impianto (o Registro degli interventi), costituendo lo storico tecnico necessario per future ispezioni o per la vendita dell'immobile.
3. La questione della "Regolarizzazione"
Per gli impianti installati dopo il 2008 (come quello del 2015 citato in precedenza):
• Niente Di.Ri.: La Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) non è applicabile, poiché la legge la riserva solo agli impianti realizzati tra il 1990 e il marzo 2008.
• Mancanza della Di.Co. originale: Se la Di.Co. originale del 2015 è persa e l'impianto è a norma, il Rapporto di Verifica è la migliore prova documentale di sicurezza che puoi possedere. Tuttavia, formalmente, rimane una lacuna amministrativa che potrebbe essere sanata solo se in futuro dovessi fare dei lavori (anche piccoli) di manutenzione straordinaria o trasformazione: in quel caso, l'impresa emetterebbe una Di.Co. per i nuovi lavori, "fotografando" e inglobando la conformità della parte di impianto interessata.
In sintesi, cosa fare?
1. Conserva il Rapporto di Verifica: È la tua garanzia che l'impianto è sicuro per le persone e i beni.
2. Aggiorna il Registro Interventi: Fai annotare l'esito della verifica e la data della prossima scadenza consigliata (solitamente ogni 5 anni per i civili).
3. Responsabilità: In caso di controlli o richieste da parte di assicurazioni, il Rapporto di Verifica firmato da un tecnico abilitato attesta che l'impianto è mantenuto in efficienza, soddisfacendo gli obblighi di legge sulla conservazione della sicurezza.
Sempre più cattivo:
ma se il comune mi obbliga alla consegna della dico?
Risposta:
Se il Comune richiede obbligatoriamente la Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) per un impianto realizzato dopo il 2008 (come quello del 2015 menzionato in precedenza) e il documento originale è andato perduto, la situazione presenta una complessità amministrativa poiché la legge non consente di sanare la mancanza con una Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.).
Ecco le strade percorribili basate sulle fonti normative:
1. Ricerca del duplicato negli archivi pubblici
Prima di procedere con nuovi atti tecnici, è necessario verificare se una copia della Di.Co. originale è depositata presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune o presso la Camera di Commercio. Per legge, l'impresa installatrice è obbligata a consegnare copia della Di.Co. al Comune per il rilascio del certificato di agibilità; se tale deposito è avvenuto, può richiederne una copia conforme.
2. Regolarizzazione tramite Manutenzione Straordinaria
Se la copia originale è irreperibile, l'unica soluzione tecnica per ottenere una "nuova" Di.Co. che sia accettata dal Comune è sottoporre l'impianto a un intervento di manutenzione straordinaria o di trasformazione.
• Procedura: Un'impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/08 deve eseguire dei lavori significativi (non semplice manutenzione ordinaria) sull'impianto.
• Risultato: Al termine di questi lavori, l'impresa rilascerà una nuova Dichiarazione di Conformità. Questa Di.Co. descriverà l'intervento effettuato e, se l'impresa si assume la responsabilità dell'intero sistema (previa verifica della rispondenza alla regola dell'arte delle parti preesistenti), potrà servire come documento valido per il Comune [13.4.1.9].
3. Integrazione con il Rapporto di Verifica
Sebbene il Rapporto di Verifica finale attesti che l'impianto è sicuro e a norma, esso ha una valenza prevalentemente tecnica e di sicurezza, ma non sostituisce la Di.Co. ai fini amministrativi richiesti dal Comune per procedimenti come la Segnalazione Certificata di Agibilità. Tuttavia, tale rapporto è il presupposto tecnico indispensabile affinché un professionista o un'impresa possa accettare di intervenire sull'impianto per "rifotografarne" la conformità.
Conseguenze della mancata consegna
Il Comune richiede la Di.Co. perché è un documento essenziale per attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza e igiene dell'edificio. Senza di essa:
• Può essere negata o revocata l'agibilità dell'immobile.
• Le aziende erogatrici di servizi potrebbero avere il divieto di somministrare forniture (energia elettrica, gas).
• Il proprietario rimane l'unico responsabile giuridico della conservazione delle caratteristiche di sicurezza dell'impianto.
In sintesi: Se il Comune non accetta il Rapporto di Verifica come sostituto (ed è probabile che non lo faccia per via dei vincoli del D.M. 37/08), l'unica via d'uscita è affidare a un elettricista abilitato un piccolo intervento di manutenzione straordinaria che consenta il rilascio di una nuova Di.Co. aggiornata allo stato attuale
Non ho copiato i numerosi e dettagliati riferimenti alle fonti (praticamente uno o più per ogni riga)
Anche se sembra tutto lineare, io qualcosa che non quadra l'ho trovato... ma giudicate voi.

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