Buongiorno a tutti è la prima volta che intervengo ,e ho delle perplessità in merito alle competenze alla progettazione di impianti.
L'ente x a cui appartengo ha previsto una serie di interventi di recupero edilizio , di edifici sia in c.a sia in muratura (la maggior parte ) e nell'ambito dei lavori è previsto il rifacimento degli impianti elettrici interni di interi appartamenti,delle parti condominiali sia interne che esterne.(lampioni etc ) fino all'attacco su strada o ai limiti del lotto.
E' altresì previsto il rifacimento al completo di impianti termici ,telefonici,TV,idrici ,gas,di singoli alloggi ,nonchè linee condominiali sia interne che esterne.
C'è anche la non remota possibilità di dover dar corso alla progettazione di tipo energetica (dlvo n.192/2005)
Il dubbio è questo, possono dei tecnici funzionari pubblici geometri (dallo scorso anno iscritti al relativo collegio e senza il possesso di attestati a corsi di specializzazione e senza aver mai progettato prima alcunchè di impiantistico ) procedere alla progettazione di quanto sopra oppure ci vuole una specializzazione particolare in impianti,oppure non possono proprio progettarli?.
In pratica basta il titolo per poer affettuare una progettazione impiantistica ,in particolare quella elettrica,elettronica ?
Tra i funzionari un perito industriale meccanico ,non iscritto all'albo.
Cosa può progettare quest'ultimo ?
Grazie
Competenza progettazione impiantistica tecnici diplomati
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Mike
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In linea generale, geometri e architetti NON possono progettare impianti elettrici ed elettronici e su questo ci sono una serie di sentenze della Corte di Cassazione. Possono solamente indicare il posizionamento dei vari dispositivi e prese in base agli arredi, ma NON è un progetto degli impianti elettrici.
Per quanto riguarda gli impianti meccanici ci sono aspetti discordanti e non c'è certezza come per la parte elettrica.
I per. ind. iscritti all'albo di specializzazione: meccanica, elettrica o elettronica, in base all'art. 16 del RD del 1925, hanno pari competenza in campo impiantistico, ovvero possono progettare indistintamente impianti elettrici e meccanici con il solo limite dell'utilizzo del calcolo infinitesimale.
Entriamo ora nel merito del tuo caso specifico.
Distinguiamo per prima cosa gli impianti soggetti al campo di applicazione della L. 46/90 da quelli esclusi.
All'interno delle singole unità immobiliari ad uso civile con superficie < di 400 mq NON è obbligatorio il progetto da parte di un professionista iscritto all'albo professionale, ma solo la dichiarazione di confomrità da parte dell'installatore. Questo non significa che non serve il progetto, ma per il legislatore l'installatore ha i requisiti per poterlo fare.
Invece se si tratta di confominio, gli impianti delle parti comuni sono soggette a progetto se:
- fornitura >= 6 kW e/o
- ambiente soggetto a normativa specifica (per ese. autorimessa > 9 posti auto soggetta a controllo VV.F. o centrale termica > 35 kW termici, ecc.) e/o
- altezza di gronda superiore a 24 m.
Per quanto riguarda gli impianti meccanici ci sono aspetti discordanti e non c'è certezza come per la parte elettrica.
I per. ind. iscritti all'albo di specializzazione: meccanica, elettrica o elettronica, in base all'art. 16 del RD del 1925, hanno pari competenza in campo impiantistico, ovvero possono progettare indistintamente impianti elettrici e meccanici con il solo limite dell'utilizzo del calcolo infinitesimale.
Entriamo ora nel merito del tuo caso specifico.
Distinguiamo per prima cosa gli impianti soggetti al campo di applicazione della L. 46/90 da quelli esclusi.
All'interno delle singole unità immobiliari ad uso civile con superficie < di 400 mq NON è obbligatorio il progetto da parte di un professionista iscritto all'albo professionale, ma solo la dichiarazione di confomrità da parte dell'installatore. Questo non significa che non serve il progetto, ma per il legislatore l'installatore ha i requisiti per poterlo fare.
Invece se si tratta di confominio, gli impianti delle parti comuni sono soggette a progetto se:
- fornitura >= 6 kW e/o
- ambiente soggetto a normativa specifica (per ese. autorimessa > 9 posti auto soggetta a controllo VV.F. o centrale termica > 35 kW termici, ecc.) e/o
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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Trovo abbastanza singolare (sono sempre rimasto perplesso di tale norma) che l'art. 4 del regolamento attuativo della L. 46/90 venga imposto il progetto degli impianti ..."per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore ai 400 mq.
Ma l'estensore della norma si è reso conto che la stragrande maggioranza degli alloggi ,compresi quelli (nel mio ente più di 8.000)degli enti pubblici non supera i 120 mQ ?
Questo significa (correggetemi se sbaglio ) che se devo mettere mano a 450 alloggi da ristrutturare di taglio medio di 80 mq,per nessuno di questi alloggi è obbligatorio il progetto impiantistico ?.
A me sembra una vera idiozia...
Ma se è così ,anche i tecnici Geom. possono di fatto seguire tutti i lavori impiantistici....tanto dopo c'è chi li collauda.
Mi sfugge qualcosa?
Ma l'estensore della norma si è reso conto che la stragrande maggioranza degli alloggi ,compresi quelli (nel mio ente più di 8.000)degli enti pubblici non supera i 120 mQ ?
Questo significa (correggetemi se sbaglio ) che se devo mettere mano a 450 alloggi da ristrutturare di taglio medio di 80 mq,per nessuno di questi alloggi è obbligatorio il progetto impiantistico ?.
A me sembra una vera idiozia...
Ma se è così ,anche i tecnici Geom. possono di fatto seguire tutti i lavori impiantistici....tanto dopo c'è chi li collauda.
Mi sfugge qualcosa?
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Arcam ha scritto:Trovo abbastanza singolare (sono sempre rimasto perplesso di tale norma) che l'art. 4 del regolamento attuativo della L. 46/90 venga imposto il progetto degli impianti ..."per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore ai 400 mq.
Ma l'estensore della norma si è reso conto che la stragrande maggioranza degli alloggi ,compresi quelli (nel mio ente più di 8.000)degli enti pubblici non supera i 120 mQ ?
Questo significa (correggetemi se sbaglio ) che se devo mettere mano a 450 alloggi da ristrutturare di taglio medio di 80 mq,per nessuno di questi alloggi è obbligatorio il progetto impiantistico ?.
A me sembra una vera idiozia...
Ma se è così ,anche i tecnici Geom. possono di fatto seguire tutti i lavori impiantistici....tanto dopo c'è chi li collauda.
Mi sfugge qualcosa?
Se è per questo ce ne sono ben altre idiozie di questa legge per non parlare della mancanza dei controlli per cui ognuno fa come gli pare...
Ma da questo punto di vista in effetti non la trovo sbagliata. Un appartamento è un appartamento e quindi non è che ci vogliano grandi studi per la sua realizzazione. Invece quando si hanno 100 appartamenti vuol dire che le parti comuni diventano importanti e in questo caso è utile l'opera del progettista.
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C'è una incongruenza profonda ,derivante dal fatto che il nuovo codice degli appalti dlvo 163/2006(ex merloni ) impone giustamente per le nuove ccstruzioni e ciò indipendentemente dal taglio metrico dell'alloggio ,un progetto impiantistico definitivo ed esecutivo ,mentre per un alloggio che vado a ristrutturare (non ad adeguare in alcune parti ,e che quindi comporta anche più dispendio di energie e attenzione progettuali perché le scelte sono più vincolate ) che prevede il rifacimento al completo dell'impianto elettrico ,non sono obbligato ad effettuare la progettazione ?
Il legislatore a parere soffre di strabismo ,e non tiene conto della sostanziale identità del problema sicurezza sia per nuovi alloggi che per quelli da ristrutturare.
Daltronde anche in ipotesi di mancato progetto iniziale ,l'impresa che collauda , non può certo collaudare la nebbia ,quindi ex post deve fare un progetto da collaudare ,ma nell'ambito dei lavori pubbligi non si può richiedere all'impresa assuntrice dei lavori un progetto impiantistico ,il progetto deve necessariamente essere predisposto dall'ente appaltante ,credo anche negli interventi di recupero.
Il legislatore a parere soffre di strabismo ,e non tiene conto della sostanziale identità del problema sicurezza sia per nuovi alloggi che per quelli da ristrutturare.
Daltronde anche in ipotesi di mancato progetto iniziale ,l'impresa che collauda , non può certo collaudare la nebbia ,quindi ex post deve fare un progetto da collaudare ,ma nell'ambito dei lavori pubbligi non si può richiedere all'impresa assuntrice dei lavori un progetto impiantistico ,il progetto deve necessariamente essere predisposto dall'ente appaltante ,credo anche negli interventi di recupero.
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In italia esistono ordini e collegi professionali ai quali DEVONO essere iscritti i professionisti che intendono esercitare la libera professione. Se manca l'iscrizione a tali organi non e' possibile avere il "Sigillo professionale" e pertanto qualsiasi progetto effettuato da queste persone non ha alcun valore.
Si devono inoltre suddividere le competenze, e' pur vero che un ingegnere puo praticamente firmare di tutto ma e' vivamente sconsigliato (buon senso ed etica professionale - inesistenti al giorno d'oggi) che se fino a ieri ha sempre calcolato il cemento armato da oggi progetti impianti elettrici.
Buona giornata
Si devono inoltre suddividere le competenze, e' pur vero che un ingegnere puo praticamente firmare di tutto ma e' vivamente sconsigliato (buon senso ed etica professionale - inesistenti al giorno d'oggi) che se fino a ieri ha sempre calcolato il cemento armato da oggi progetti impianti elettrici.
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