Buonasera,
Volevo sapere se esiste un elenco dove si indica in queli edifici è obbligatorio l'impianto di rivelazione incendi.
So che dipende se è indicato nel CPI, ma chi lo indica nel CPI seguirà qualche diretttiva no?
grazie
Rivelazione incendi asilo
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Non esiste, che io sappia, un elenco che individua gli ambienti nei quali è obbligatorio l'installazione di rivelatori di incendio.
Occorre far riferimento ad una serie piuttosto articolata di disposizioni legislative nelle quali vengono precisate le condizioni che ne richiedono l'impiego. Ne cito alcune:
- DM 10.3.1998 e Dlgs 81/2008 = disposizioni di carattere generale per tutti i luoghi di lavoro;
- DM 9.4.1994 = Alberghi;
- DM 13.10.1994 = Biblioteche;
- DM 12.4.1996 = Impianti termici;
- DM 18.3.1996 = Impianti sportivi;
- DM 26.8.1992 = edifici scolastici;
- DM 19.8.1996 = Locali di pubblico spettacolo;
- Dlgs 25.11.1996 n.624 = Miniere e cave;
- DM 11.1. 1988 = Metropolitane;
- DM 20.5.1992 = Musei;
- DM 18.9.2002 = Ospedali.
Non so se ne ho dimenticata qualcuna. La sostanza è che per ogni attività occorre fare una ricognizione delle disposizioni normative. A questo poi si aggiunga che la opportunità di installare sistemi di rivelazione di incendio può derivare da una puntuale analisi del rischio, anche questa normata sia da decreti che da norme tecniche. (che, per farla breve, non sto qui ad elencare).
Occorre far riferimento ad una serie piuttosto articolata di disposizioni legislative nelle quali vengono precisate le condizioni che ne richiedono l'impiego. Ne cito alcune:
- DM 10.3.1998 e Dlgs 81/2008 = disposizioni di carattere generale per tutti i luoghi di lavoro;
- DM 9.4.1994 = Alberghi;
- DM 13.10.1994 = Biblioteche;
- DM 12.4.1996 = Impianti termici;
- DM 18.3.1996 = Impianti sportivi;
- DM 26.8.1992 = edifici scolastici;
- DM 19.8.1996 = Locali di pubblico spettacolo;
- Dlgs 25.11.1996 n.624 = Miniere e cave;
- DM 11.1. 1988 = Metropolitane;
- DM 20.5.1992 = Musei;
- DM 18.9.2002 = Ospedali.
Non so se ne ho dimenticata qualcuna. La sostanza è che per ogni attività occorre fare una ricognizione delle disposizioni normative. A questo poi si aggiunga che la opportunità di installare sistemi di rivelazione di incendio può derivare da una puntuale analisi del rischio, anche questa normata sia da decreti che da norme tecniche. (che, per farla breve, non sto qui ad elencare).
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Perfetto grazie.
In rete ho trovato questo :
Con la nota prot. n. 2853/PI del 18.04.06 la Direzione dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per il Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le Linee guida di prevenzione incendi per gli asili nido, che ha ricevuto anche l'avallo della Direzione Centrale per la prevenzione incendi e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno con la nota prot. n. p2342/4122 sott.32 del 17.04.06.
dove si dice che si necessita di : (punto 6.4) almeno pulsanti manuali e segnalazioni ottico acustiche in tutti gli ambienti, mentre per il DM 26.8.1992 per gli edifici scolastici del tipo 0 cioè sotto le 100 presenze giornaliere basta anche il suono della campanella comandato dal posto presidiato basta che abbia un suono concordato.
A chi si dà retta??'
In rete ho trovato questo :
Con la nota prot. n. 2853/PI del 18.04.06 la Direzione dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per il Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le Linee guida di prevenzione incendi per gli asili nido, che ha ricevuto anche l'avallo della Direzione Centrale per la prevenzione incendi e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno con la nota prot. n. p2342/4122 sott.32 del 17.04.06.
dove si dice che si necessita di : (punto 6.4) almeno pulsanti manuali e segnalazioni ottico acustiche in tutti gli ambienti, mentre per il DM 26.8.1992 per gli edifici scolastici del tipo 0 cioè sotto le 100 presenze giornaliere basta anche il suono della campanella comandato dal posto presidiato basta che abbia un suono concordato.
A chi si dà retta??'
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arabino1983
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Dilemma sul quale si può azzardare una soluzione:
a) il D.M. è norma superiore rispetto alle linee guida regionali (ancorché avallate dalla Direzione Centrale ecc. ecc.) ma riguarda edifici scolastici propriamente detti. In un asilo nido la notevole diversità della situazione può non renderlo perfettamente applicabile: il suono diverso della campanella (quantunque concordato) non ha lo stesso effetto d'allarme sulla giovanissima utenza;
b) più prosaicamente, se occorre attivare la procedura per l'ottenimento del CPI è buona regola seguire le indicazioni di chi lo poi rilascia; ergo...
Sentiamo tuttavia il consiglio degli esperti di P.I.
Saluti
a) il D.M. è norma superiore rispetto alle linee guida regionali (ancorché avallate dalla Direzione Centrale ecc. ecc.) ma riguarda edifici scolastici propriamente detti. In un asilo nido la notevole diversità della situazione può non renderlo perfettamente applicabile: il suono diverso della campanella (quantunque concordato) non ha lo stesso effetto d'allarme sulla giovanissima utenza;
b) più prosaicamente, se occorre attivare la procedura per l'ottenimento del CPI è buona regola seguire le indicazioni di chi lo poi rilascia; ergo...
Sentiamo tuttavia il consiglio degli esperti di P.I.
Saluti
Sebastiano
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"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
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"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
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Il punto è che il DM 26.8.92 "Norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica" non si applica, secondo il Ministero dell'interno, agli asili nido. Vi è, di fatto, un vuoto normativo. Un vuoto che qualcuno, meritoramente come qualche comando provinciale, ha cercato di colmare fornendo indicazioni, in genere basate sulle normative generali di prevenzione incendi. Quindi nessun conflitto di competenze. Le circolari dei vari comandi locali sono da considerare un supporto ai professionisti, i quali sono comunque tenuti, in sede di progettazione antincendio, ad adottare tutte le soluzioni adatte a garantire livelli adeguati di sicurezza, in funzione di una puntuale analisi dei rischi.
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Tralasciando il punto di vista prettamente tecnico/normativo/legislativo e ragionando "da buon padre di famiglia" anche se su carta la struttura non richiede nessun tipo di rilevazione incendi e visto la delicata attività che la struttura andrà a svolgere, Io da professionista ne consiglierei vivamente l'installazione.
In caso d'incendio non rilevato sul nascere sarebbe molto difficile evacuare la struttura, visto che i bambini non possono correre fuori autonomamente...
In caso d'incendio non rilevato sul nascere sarebbe molto difficile evacuare la struttura, visto che i bambini non possono correre fuori autonomamente...
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
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maxxy ha scritto: ragionando "da buon padre di famiglia
Sono d'accordo con maxxy.
In questo momento storico, a furia di seguire le varie norme e leggi che giustamente dettano le prescrizioni minime per la realizzazione delle opere ed in particolare degli impianti, noi professionisti rischiamo di perdere la capacità di ragionamento e di valutazione, elementi fondamentali per una più accurata progettazione.
Forse i vari applicativi ( utili sicuramente per la riduzione dei costi di progettazione ) ci stanno togliendo tali abilità?
Saluti
Marco 62
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Ti allego una Nota stralciata dalla lettera circolare 30/10/96
Norme di prevenzione incendi da attuarsi per gli asili nido
Nota prot. nr. P1991/4122 Sott. 32 del 14/10/97
Con le note indicate a margine, codesti uffici hanno posto un quesito inerente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli asili nido e relativa normativa tecnica da applicare.
Al riguardo, sentito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella seduta del 23 settembre 1997, acquisito il parere dell’Ufficio Studi, affari legislativi ed infortunistica di questa Direzione, si ritiene che gli asili nido non possono essere ricompresi nel punto 85 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, non trattandosi di attività scolastica, prevista quest’ultima solamente a partire dai 3 anni (scuola materna, elementare, ecc.), né nel punto 86 del suddetto decreto considerato che, pur essendo i fruitori non autosufficienti e bisognevoli di assistenza e di controlli sanitari, il parametro preso in considerazione per determinare l’assoggettabilità di ospedali, case di cura e simili (numero di posti letto) non trova riscontro nel caso degli asili nido.
Premesso quanto sopra gli asili nido, stante la presenza di lavoratori, dovranno rispettare in ogni caso la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (Decreto Legislativo n. 626/94 esuccessive modifiche ed integrazioni).
Norme di prevenzione incendi da attuarsi per gli asili nido
Nota prot. nr. P1991/4122 Sott. 32 del 14/10/97
Con le note indicate a margine, codesti uffici hanno posto un quesito inerente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi degli asili nido e relativa normativa tecnica da applicare.
Al riguardo, sentito il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi nella seduta del 23 settembre 1997, acquisito il parere dell’Ufficio Studi, affari legislativi ed infortunistica di questa Direzione, si ritiene che gli asili nido non possono essere ricompresi nel punto 85 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, non trattandosi di attività scolastica, prevista quest’ultima solamente a partire dai 3 anni (scuola materna, elementare, ecc.), né nel punto 86 del suddetto decreto considerato che, pur essendo i fruitori non autosufficienti e bisognevoli di assistenza e di controlli sanitari, il parametro preso in considerazione per determinare l’assoggettabilità di ospedali, case di cura e simili (numero di posti letto) non trova riscontro nel caso degli asili nido.
Premesso quanto sopra gli asili nido, stante la presenza di lavoratori, dovranno rispettare in ogni caso la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (Decreto Legislativo n. 626/94 esuccessive modifiche ed integrazioni).
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Riprendo questo post per chiedere.
In un piccolo magazzino dove vengono lavorate le maglie, dove non ho lavoratori dipendenti, il geometra che segue i lavori mi dice che proprio perché non ha dipendenti non è sottoposto a prevenzione incendi e quindi non ho bisogno dell'impianto di rivelazione incendi, ma sarebbe sottoposto a prevenzione incendi nel caso li avesse.
Volevo sapere quanto è vera questa affermazione nel senso, visto il dlgs 81/2008 che pone praticamente tutte le figure lavorative quasi sul solito piano (anche lavoratori autonomi o collaboratori familiari) non obbliga ad una valutazione del rischio incendio e quindi ad una eventuale installazione di impianto rivelazione incendi secondo il dm 10/03/1998?
Ci sono decreti o leggi successive a questi due decreti?
grazie
In un piccolo magazzino dove vengono lavorate le maglie, dove non ho lavoratori dipendenti, il geometra che segue i lavori mi dice che proprio perché non ha dipendenti non è sottoposto a prevenzione incendi e quindi non ho bisogno dell'impianto di rivelazione incendi, ma sarebbe sottoposto a prevenzione incendi nel caso li avesse.
Volevo sapere quanto è vera questa affermazione nel senso, visto il dlgs 81/2008 che pone praticamente tutte le figure lavorative quasi sul solito piano (anche lavoratori autonomi o collaboratori familiari) non obbliga ad una valutazione del rischio incendio e quindi ad una eventuale installazione di impianto rivelazione incendi secondo il dm 10/03/1998?
Ci sono decreti o leggi successive a questi due decreti?
grazie
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arabino1983
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Ci sono le attività soggette a prevenzione incendi definite dal DM 151/11 e si applicano indipendentemente dal fatto che sia un'attività lavorativa o meno. Poi nelle attività lavorative o assimilabili si applica sempre e in ogni caso il D.Lgs. 81/08 per la valutazione del rischio incendio.
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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