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dotazioni minime cabina MT/BT utente

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

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[11] Re: dotazioni minime cabina MT/BT utente

Messaggioda Foto Utentesistema » 17 mag 2011, 21:30

Ho trovato quello che cercavo scusate ma prima ho fatto solo una considerazione al volo premetto che era tardi e avevo sonno :lol: ma bando alle ciancie ti posto quello che serve sapere magari ti puo' essere di aiuto .

TI faccio un copia incolla di alcune parti di un articolo che ho trovato su internet e che tengo con cura :

A far data dal 1-06-2006 è entrata in vigore la norma CEI 0-15 (2006-04 fasc. 8330) Manutenzione delle ca- bine elettriche MT/BT dei clienti finali. Si tratta di una nuova norma che, almeno per quanto riguarda le cabine elettriche 1 , sostituisce la Guida CEI 0-10 ed. I (2002-02 fasc.6366), Guida alla manutenzione de- gli impianti elettrici.
Nata su precisa sollecitazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). L a richiesta dell’AEEG al CEI era dovuta soprattutto all’esigenza di soddisfare la domanda di alcune associazioni di categoria delle imprese di costruzione e manutenzione d’impianti elettrici di avere a disposizione criteri e indi- rizzi univoci per poter dare applicazione alle disposizioni impartite dalla stessa autorità con la delibe- razione n. 247/ 043, in particolare per gli interventi previsti sugli impianti così detti semplificati con- templati nella deroga di cui all’art. 33.10. Il CEI ha sentito quindi il parere e recepito i contributi pratici-
operativi anche degli organismi tecnici delle suddette categorie coinvolgendoli nella stesura della norma, unitamente ad altre associazioni impegnate nella qualificazione e nella formazione delle imprese e nella divulgazione della normativa tecnica.


All’art. 3.3 viene fatto un richiamo alle responsabilità(Codice Civile, art. 2043 e seguenti, nel terzo caso della colpa: quella in eligendo ovvero quando si sia omessa la necessaria diligenza nella
scelta delle persone o dei mezzi e materiali impiegati) che incombono al cliente/committente, proprietario della cabina, nella scelta dell’impresa di manutenzione in particolare sotto il profilo dell’accertamento dell’idoneità tecnico-professionale. In generale aggiungiamo che, oltre all’ovvia abilitazione dell’impresa ai sensi della legge n. 46/90 (anche sotto l’aspetto dell’adeguatezza dell’organico e delle risorse e qui mi viene da ridere non so perche ma penso al famoso elettricista :lol: ), il cliente/committente dovrebbe verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

• correttezza dei bilanci o rendiconti
contabili e volumi economici dei la-
vori assunti in appalto nell’ultimo
triennio;
• esistenza del documento di valuta-
zione dei rischi aziendali ex art. 4 del
D. Lgs. n. 626/94 (Piano della Sicurez-
za), implementato con specifiche
procedure di sicurezza riguardanti
l’esecuzione degli interventi da effet-
tuarsi in cabina ;
• adeguatezza delle attrezzature,
della strumentazione e dei mezzi di
protezione soprattutto di tipo an-
tinfortunistico;

• formazione e qualificazione del
personale, sia per quanto attiene la
sicurezza elettrica, sia per quanto riguarda
la specifica conoscenza delle
attività manutentive delle cabine.

Di seguito si riportano alcuni degli aspetti salienti, dal punto di vista tecnico, che dovrebbero essere comun- que compresi nel contratto sottoscritto da una impresa e dal cliente/com-mittente proprietario della cabina che ne affida in appalto la manutenzione:

• descrizioni delle prestazioni (con
particolare riferimento alla compe-
tenza della pianificazione degli in-
terventi di manutenzione di carat-
tere straordinario);
• competenza della conduzione
dell’impianto (in ordine ai rapporti
operativi da mantenere con il di-
stribuire, agli interventi sotto gua-
sto e alle persone che possono in-
tervenire in cabina);
• informativa ex art. 7 del D. Lgs. n.
626/94;
• gestione dei rifiuti e delle emer-
genze ambientali afferenti le lavo-
razioni e l’esercizio degli impianti
oggetto dell’appalto.
Prima di dare inizio a qualsiasi atti-
vità di manutenzione di una cabina
elettrica di cui l’impresa abbia as-
sunto anche la conduzione dell’im-
pianto (vedasi norme CEI EN 51110
[5] e CEI 11-27) è opportuno che ven-
ga:
• accertato (specialmente se la ca-
bina non è di recente costruzione)
se il punto di prelievo o di conse-
gna dell’energia risulta chiaramen-
te individuato e definito in modo
univoco rispetto all’impianto del di-
stributore;
• effettuata la messa a norma delle
parti d’impianto che sono di pre-
giudizio per la sicurezza del perso-
nale addetto agli interventi di ma-
nutenzione e a quanti altri possono
entrare a qualsiasi titolo in cabina.
Il punto di prelievo (o di consegna)
della fornitura di energia elettrica)
rappresenta il confine delle compe-
tenze/responsabilità rispetto al di-
stributore in caso di lavori di manu-
tensione sul cavo di collegamento o
all’interno del quadro d’ingresso del-
la cabina cliente.Va definito univoca-
mente:
• sull’impianto (indicazione median-
te apposita targhetta sia sul quadro
di consegna del distributore sia sul
quadro di ingresso del cliente – se-
zione ricevitrice);
• sullo schema elettrico di cabina;
• sul contratto di fornitura.


ecc.ecc.ecc.ecc.ecc.ecc.ecc.ecc.ecc.ecc.ecc.ecc.ecc.ecc.ecc.ecc.ecc.ecc.

Spero di essere stato di aiuto a colmare qualche lacuna o da spunto per eventuali approfondimenti.

Con questo chiudo e lascio un saluto O_/ a tutti quelli che fanno parte di questo magnifico forum dal quale trovo sempre molte informazioni utili. Bravi tutti e continuate cosi. =D> O_/ O_/
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