Un edificio adibito ad ufficio senza dipendenti ha un impianto elettrico che è stato eseguito prima degli anni 90 quindi privo di DICH. di .COnf.
Devo eseguire alcune modifiche all'impianto elettrico le soluzioni sotto elencate vanno bene?
1) posso solo certificare il mio intervento senza tener conto del restante impianto, cioè Posso lasciare il vecchio impianto senza conduttore di protezione?
2)Se redigo una DICH. di RISP. posso sempre lasciare i circuiti luce con filo di 1mmq , il conduttore di protezione evidenziato con fascette ed il neutro di un altro colore purchè non giallo verde?
Poi sulle altre difformità' eseguo i lavori e rilascio la mia dich. di conf.
Vecchio impianto
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[1] Vecchio impianto
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elettrosiculo
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37-08:
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa
vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in
conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui
all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative
modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990
si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti
all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti
indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non
superiore a 30 mA.
Art. 7. Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente,
comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6. Di
tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato
tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione
funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e
l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera
di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella
dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la
compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle
imprese non installatrici di cui all’articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all’allegato II del
presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto
ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto
all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti
eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa
da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste,
che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli
impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che
ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3,
operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa
vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in
conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione
appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui
all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative
modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990
si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti
all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti
indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non
superiore a 30 mA.
Art. 7. Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente,
comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6. Di
tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato
tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione
funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria
documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e
l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera
di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella
dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la
compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle
imprese non installatrici di cui all’articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all’allegato II del
presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto
ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto
all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti
eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa
da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste,
che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli
impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che
ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3,
operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Igor
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elettrodomus
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gentilissimo
allora il punto 2 da me citato all'inizio del post è una soluzione piu' che corretta
allora il punto 2 da me citato all'inizio del post è una soluzione piu' che corretta
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elettrosiculo
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Forse c'è qualcuno più ferrato di me sulla situazione specifica: non mi è dato sapere come siano da considerare le dimensioni minime dei conduttori negli impianti datati, da rifare solo parzialmente. Visto che fornirai DICO su quello che farai posso presumere che ipotizzi che
di sezione e la posa sia sufficiente per la portata delle correnti in gioco nell'impianto luce.
Fossi in te valuterei bene la cosa.
di sezione e la posa sia sufficiente per la portata delle correnti in gioco nell'impianto luce.elettrosiculo ha scritto:1) posso solo certificare il mio intervento senza tener conto del restante impianto, cioè Posso lasciare il vecchio impianto senza conduttore di protezione?
Fossi in te valuterei bene la cosa.
Igor
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elettrodomus
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Attenzione che compilando la DIRI ti prendi la responsabilità dell'intero impianto, inoltre se l'attività supera i limiti dimensionali per la progettazione (fornitura elettrica con potenza maggiore di 6 kW o superficie superiore a 200 metri quadri), la DIRI deve essere redatta da un professionista iscritto all'albo.
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Scusa ma devo aggiungere ancora una cosa!
Reputeresti tale impianto realizzato secondo la “regola dell’arte”?
In quanto considerato un pre-requisito per la valutazione del rischio elettrico.

elettrosiculo ha scritto:
Se redigo una DICH. di RISP. posso sempre lasciare i circuiti luce con filo di 1mmq , il conduttore di protezione evidenziato con fascette ed il neutro di un altro colore purchè non giallo verde?
Poi sulle altre difformità' eseguo i lavori e rilascio la mia dich. di conf.
Reputeresti tale impianto realizzato secondo la “regola dell’arte”?
In quanto considerato un pre-requisito per la valutazione del rischio elettrico.

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elettrosiculo
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