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Verifica per. Terre DPR462/01

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

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[1] Verifica per. Terre DPR462/01

Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 17 set 2011, 16:45

Buongiorno.
Un mio cliente ha 3 impianti idrovori, tutti in BT.
Secondo Voi in che modo la normativa prevede che la verifica di terra sia biennale come cadenza? Lo chiedo perché ho sotto mano i verbali di controllo, ma onestamente io ommaginavo per tale tipo di impianto una verifica quinquennale.
Non ho atm esplosive, non è ambito medico e non scatta CPI. Luogo MARCIO?

Grazie a tutti.

Giulio Passarini
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[2] Re: Verifica per. Terre DPR462/01

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 17 set 2011, 18:24

In che senso Foto Utentegiuliomega?
Hai in mano dei verbali di controllo dove viene previsto che il prossimo controllo sia effettuato tra due anni?

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[3] Re: Verifica per. Terre DPR462/01

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 17 set 2011, 19:00

giuliomega ha scritto:Buongiorno.
Un mio cliente ha 3 impianti idrovori, tutti in BT......

LA CADENZA DELLE VERIFICHE PER TALI IMPIANTI è DEI 5 ANNI A MENO CHE NON SIA UN CANTIERE.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 24 set 2011, 14:16, modificato 1 volta in totale.
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[4] Re: Verifica per. Terre DPR462/01

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 19 set 2011, 9:28

Ma, la periodicità delle verifiche è sempre un punto delicato.
Il titolare dell'impianto che dice? Gli sta bene la biennale perché ritiene che il suo servizio sia cosi importante che il luogo di installazione è a Maggior Rischio in Caso di Incendio?
Se non lo ritiene, imponga una quinquennale
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[5] Re: Verifica per. Terre DPR462/01

Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 24 set 2011, 10:13

Scusatemi per il ritardo nel rispondere ma non sono stato presente in ufficio per alcuni giorni.
Dunque io ho i verbali di verifica delle terre, verifica fatta poco dopo la realizzazione dell'impianto elettrico degli impianti idrovore. Anticamente mi risultava che la DiCo dell'elettricista costituisse Omologazione di impianto e che questo valesse anche per l'impianto di terra, tuttavia, ammesso che l'elettricista abbia fatto manutenzione straordinaria e non abbia toccato le terre... diciamo che la verifica extra ci sta.
Poi vado a controllare le carte e trovo una seconda verifica delle terre, fatta a due anni di distanza e nulla di modificato sugli impianti.
Chi effettua le verifiche è un istituto accreditato presso il Ministero, tuttavia a mio avviso stanno forzando la mano perché io le verifiche le farei con cadenza quinquennale.
Aggiungo che i luoghi sopra indicati non sono frequentati in senso stretto, cioè può capitarvi solo una squadra di manutenzione 2 volte l'anno e sono squadre esterne, non dipendenti della mia Committenza.
Infine, sempre dal mio punto di vista, il luogo in questione non rientra tra quelli con cadenza biennale, ma certamente l'Istituto ci guadagna a venire ogni 2 anni piuttosto che ogni 5 a controllare.

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[6] Re: Verifica per. Terre DPR462/01

Messaggioda Foto UtenteRomeo » 24 set 2011, 10:23

giuliomega ha scritto:Scusatemi per il ritardo nel rispondere ma non sono stato presente in ufficio per alcuni giorni. ..........

Ti ho già risposto; comunque ribadisco che la veridica periodica è quinquennale e che solo in caso di sostituzione delle protezioni deve essere richiesta una verifica straordinaria.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 24 set 2011, 14:17, modificato 1 volta in totale.
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[7] Re: Verifica per. Terre DPR462/01

Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 24 set 2011, 13:18

Grazie per la risposta.
Ma difatti qualcosa non mi tornava e mi sapeva tanto di "cosa all'italiana" per fare qualche soldo in più.
Ho aggiunto i dati che hai riportato solo per completezza nel rispondere ad altri colleghi che volevano sapere qualcosa in più sul contesto.
Buon week end.

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[8] Re: Verifica per. Terre DPR462/01

Messaggioda Foto UtenteGateArray » 28 set 2011, 21:52

La classificazione del rischio relativo e quindi la relativa periodicità delle verifica la DEVE stabilire il datore di lavoro, e non certo l'ente di ispezione il quale deve semplicemente segnalare una sua nota sul discorso periodicità.

la norma riporta:

Art. 4.
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a far
sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in
cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio
per i quali la periodicita' e' biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad
eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri
stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro
che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di
lavoro.


la classificazione degli ambienti di lavoro è sempre a carico del datore di lavoro... la responsabilità è sua
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[9] Re: Verifica per. Terre DPR462/01

Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 29 set 2011, 8:21

Ok, fin qui vi seguo.
Il mio punto interrogativo era sulla cadenza.
Cioè detta fuori dai denti, l'Istituto che effettua le verifiche con cadenza biennale ci sta mangiando sopra?
Secondo me potrebbe essere veritiero.
- il luogo non è a rischio esplosione
- è un locale idrovore con sistema in BT da 100 kW
- il luogo non ricade nell'ambito sanitario - medico
- unico interrogativo che mi resta è se sia configurabile come cantiere nel momento in cui la manutenzione trimestrale la effettua magari una ditta esterna e non la Committenza in prima persona. Credo e sono quasi sicuro che la proprietà dell'impianto sia della Provincia di Livorno o della Regione Toscana.
Ma il discorso cantiere è più un mio pallino di riflessione, una specie di tentativo di quadratura del cerchio; per me il cantiere resta ben altro...
E' chiaro che la Committenza gradisce un consulente esterno (me) che gli dice: "Ma scusa perché fate le verifiche biennali e non quinquennali?".

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[10] Re: Verifica per. Terre DPR462/01

Messaggioda Foto UtenteGateArray » 29 set 2011, 11:11

Attenzione se soggetto a CPI = verifiche biennali:

CEI 0-14 pagina 6:

In generale, in assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto richiesto nel presente
articolo, sono da ritenere ambienti a maggior rischio in caso d’incendio quelli dove si
svolgono le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), ed elencate nel DM
16 febbraio 1982 del Ministero dell’Interno. Gli ambienti dove non si svolgono le attività
elencate nel citato decreto del Ministero dell’interno non sono da considerare ambienti a
maggior rischio in caso d’incendio; tuttavia possono essere considerati tali se riconducibili ai
casi in precedenza richiamati.


questo se non sussistono analisi che stabiliscono di derogare alla verifica biennale nonostante il CPI.
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