Salve, volevo chiedere una cosa, nel caso in cui si dovesse installare un climatizzatore in uno
studio di una terapista della riabilitazione, con locali adibiti ad ambulatorio, questo
sarebbe ritenuto un locale ad uso medico? E quindi, se si, si dovrebbe reddare il progetto
dell'impianto elettrico (consistente nel collegamento elettrico del climatizzatore alla rete elettrica) come richiesto dalla norma cei 64-4?
Grazie
Impianti ad uso medico
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Mike
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1° se è un locale ad uso medico deve essere il titolare dell'attività a saperlo e informare i vari fornitori/professionisti; è il responsabile dell'attività che classifica gli ambienti, non il progettista o l'installatore.
2° il progetto è sempre obbligatorio ai sensi art. 5 DM 37/08, nei locali ad uso medico è obbligatorio il progetto da parte di un professionista iscritto all'albo (art. 5 comma 2)
3° per l'installazione di un climatizzatore bisogna valutare che tipo di intervento viene fatto:
a) ci si allaccia a una presa? -> manutenzione ordinaria -> no DM 37/08 -> no DICO
b) ci si deriva da una linea prese esistente? -> manutenzione straordinaria -> si DM 37/08 -> si DICO -> no progetto
c) si installa un nuovo interruttore sul quadro elettrico e/o si stende una nuova linea di alimentazione? -> ampliamento -> si DM 37/08 -> si progetto (professionista) -> si DICO
2° il progetto è sempre obbligatorio ai sensi art. 5 DM 37/08, nei locali ad uso medico è obbligatorio il progetto da parte di un professionista iscritto all'albo (art. 5 comma 2)
3° per l'installazione di un climatizzatore bisogna valutare che tipo di intervento viene fatto:
a) ci si allaccia a una presa? -> manutenzione ordinaria -> no DM 37/08 -> no DICO
b) ci si deriva da una linea prese esistente? -> manutenzione straordinaria -> si DM 37/08 -> si DICO -> no progetto
c) si installa un nuovo interruttore sul quadro elettrico e/o si stende una nuova linea di alimentazione? -> ampliamento -> si DM 37/08 -> si progetto (professionista) -> si DICO
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Michele Lysander Guetta
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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Grazie come sempre della risposta, ma da come hai scritto le cose, non riesco a capire un piccolo particolare: dici che se installo un nuovo magnetotermico nel quadro a monte, creando una nuova linea di alimentazione, il progetto lo deve redare un professionista iscritto all'albo; ma questo vale solo per gli impianti di cui all'articolo 5 comma 2 della 37-08 oppure anche se installo un condizionatore in una casa civile qualunque con magnetotermico come sopra, devo far reddare progetto da professionista (oppure basta il progetto fatto 'a schema elettrico' dal responsabile tecnico dell'azienda)? grazie
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marcoathlon
0 3 - Messaggi: 10
- Iscritto il: 9 ago 2011, 0:21
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Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva
l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di
progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto
da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la
specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in
alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,
e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti
casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte
le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita'
abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze
domestiche di singole unita' abitative di superficie superiore a 400
mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a
catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e'
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste,
anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali
sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio,
nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi
agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di
canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita'
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi
alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive
ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e
simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono
inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero
pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero
pari o superiore a 10.[/b]
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola
dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa
e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di
altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola
dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i
disegni planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza
e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o
dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla
tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da
utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di
esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei
materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica
normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il
progetto presentato e' integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di
conformita'.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo
sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere
realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva
l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di
progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto
da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la
specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in
alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,
e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti
casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte
le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita'
abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze
domestiche di singole unita' abitative di superficie superiore a 400
mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a
catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e'
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste,
anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali
sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio,
nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi
agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di
canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita'
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi
alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive
ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e
simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono
inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero
pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero
pari o superiore a 10.[/b]
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola
dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa
e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di
altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola
dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i
disegni planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza
e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o
dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla
tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da
utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di
esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei
materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica
normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il
progetto presentato e' integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di
conformita'.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo
sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere
realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
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Michele Lysander Guetta
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Mike
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aaaaa ok, adesso mi sono accorto di un errore che commettevo nella lettura dell'articolo, in quanto il pezzo in cui dice ''Fatta salva l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice'', quella virgola dopo il ''comma 2'', mi portava a pensare che intendessero ''fatta salva l'osservanza delle normative rigorose nei casi comma 2, per il resto serve il progetto, negli altri casi invece no'' e infatti non capivo quali fossero gli ''altri casi''... ok ok allora semplicemente per i casi comma 2 serve progetto professionista, per gli altri no...ero io che mi creavo seghe mentali nel leggere la norma. Grazie
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marcoathlon
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