Spero di poter avere un chiarimento sulla necessità di aperture di un locale tecnico in cui è installata una centrale Bongas 1/10I 114 kW con certificazione di rispondenza al DPR 15/11/96 N.661 attuazione della direttiva 90/396/CEE.
Ho letto che la presenza della valvola di intercettazione omologata è condizione sufficiente per dichiarare l'ambiente NON a maggior rischio in caso d'incendio.
Deduco che non ci sono altre condizioni da rispettare e dunque se il locale non disponesse di aperture, fosse dunque chiuso, dal punto di vista dell'impianto elettrico, sarebbe sufficiente il rispetto delle norme relative ai locali normali, non a maggior rischio in caso d'incendio.
E' così o comunque è necessario che vi siano delle aperture?
requisiti aperture locale termico con caldaia a norma
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iosolo35
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La necessità (o meno) di aperture è definita dallo stesso DPR 661/96, che pone la responsabilità della loro individuazione in capo al costruttore. Infatti:
" 1.2.1. L'istruzione tecnica elaborata per l'installatore deve contenere tutte le istruzioni per l'installazione, la regolazione e la manutenzione, permettendo cosi' l'esecuzione corretta di tali lavori e l'utilizzazione sicura dell'apparecchio. Le istruzioni devono in particolare precisare:
- il tipo di gas utilizzato;
- la pressione di alimentazione utilizzata;
- l'aerazione dei locali richiesta:
- per l'alimentazione con aria per la combustione;
- per evitare la creazione di miscugli con un tenore pericoloso in gas non bruciato per gli apparecchi non dotati del dispositivo di cui al punto 3.2.3; "
ecc...
" 1.2.1. L'istruzione tecnica elaborata per l'installatore deve contenere tutte le istruzioni per l'installazione, la regolazione e la manutenzione, permettendo cosi' l'esecuzione corretta di tali lavori e l'utilizzazione sicura dell'apparecchio. Le istruzioni devono in particolare precisare:
- il tipo di gas utilizzato;
- la pressione di alimentazione utilizzata;
- l'aerazione dei locali richiesta:
- per l'alimentazione con aria per la combustione;
- per evitare la creazione di miscugli con un tenore pericoloso in gas non bruciato per gli apparecchi non dotati del dispositivo di cui al punto 3.2.3; "
ecc...
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Le centrali termiche sono da considerare luoghi ordinari ai fini dell'incendio.
Ben diverso è il discorso relativo all'esplosione, per cui deve essere valutato il rischio così da poter individuare le zone pericolose e prendere gli opportuni accorgimenti relativi all'impianto elettrico.
Ben diverso è il discorso relativo all'esplosione, per cui deve essere valutato il rischio così da poter individuare le zone pericolose e prendere gli opportuni accorgimenti relativi all'impianto elettrico.
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riporto quanto viene detto in http://www.elektro.it/centrale_termica/ ... ca_01.html ed anche in http://www.voltimum.it/techarea.php?dyn ... &hpid=2856
"In pratica, ai fini dell'impianto elettrico, se gli apparecchi sono rispondenti al DPR 661/96, la possibilità che si possa formare una miscela esplosiva è piuttosto remota e dunque non si rendono necessari provvedimenti particolari nei confronti del pericolo di esplosione."
Se non si rendono necessari provvedimenti particolari nei confronti del pericolo di esplosione è comunque necessario procedere alla valutazione del rischio al fine di individuare le zone pericolose?
"In pratica, ai fini dell'impianto elettrico, se gli apparecchi sono rispondenti al DPR 661/96, la possibilità che si possa formare una miscela esplosiva è piuttosto remota e dunque non si rendono necessari provvedimenti particolari nei confronti del pericolo di esplosione."
Se non si rendono necessari provvedimenti particolari nei confronti del pericolo di esplosione è comunque necessario procedere alla valutazione del rischio al fine di individuare le zone pericolose?
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Con la pubblicazione della Guida CEI 31-35/A terza edizione nel 2007 è stato specificato che il rischio deve essere valutato per individuare eventuali zone pericolose.
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La Guida CEI 31-35/A:2007 è stata abrogata l'1.03.2012. Si è in attesa della nuova versione che, da notizie del CEI, dovrebbe essere pubblicata tra giugno o luglio.
Comunque la versione 2007, all'esempio GF-3, definiva le condizioni che devono essere soddisfatte perché le centrali termiche a gas naturale possano non essere considerate luoghi con pericolo di esplosione. Le condizioni erano indicate all'art. GF-3.3 e seguenti. Questo per le centrali che non utilizzano, o utilizzano solo in parte, apparecchi a gas conformi al DPR 661/96. Viceversa, qualora conformi al suddetto DPR, rimandava al D.Lgs. 12 giugno 2003 n. 233 “Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive”, che esclude dal suo campo di applicazione l’uso di apparecchi a gas di cui al DPR 15 novembre 1996, n. 661.
Comunque la versione 2007, all'esempio GF-3, definiva le condizioni che devono essere soddisfatte perché le centrali termiche a gas naturale possano non essere considerate luoghi con pericolo di esplosione. Le condizioni erano indicate all'art. GF-3.3 e seguenti. Questo per le centrali che non utilizzano, o utilizzano solo in parte, apparecchi a gas conformi al DPR 661/96. Viceversa, qualora conformi al suddetto DPR, rimandava al D.Lgs. 12 giugno 2003 n. 233 “Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive”, che esclude dal suo campo di applicazione l’uso di apparecchi a gas di cui al DPR 15 novembre 1996, n. 661.
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Sono al corrente dell'abrogazione e sperando che la nuova norma faccia chiarezza penso che ci siano da fare alcune considerazioni.
La mia interpretazione non me la sono inventata, deriva da diverse discussioni e la conclusione era stata confermata anche nel numero di Luglio 2007 di una famosa rivista che paolo a m sicuramente conosce.
Tutto questo deriva dalla sostanziale modifica all'art GF 3.1.2: nella 31-35/A che così recita:
"Si ritiene pertanto che il rischio di esplosione nei luoghi di installazione di apparecchi a gas conformi al DP.R. 661/96 debba essere valutato nell'ambito di questo decreto,...................."
Così invece recitava la variante V2:
"Si ritiene pertanto che il rischio di esplosione nei luoghi di installazione di apparecchi a gas conformi al D.P.R. 661/96 sia stato valutato nell'ambito di questo decreto,...................."
Non sto qui a sottolineare tutti gli altri aspetti che portano alla conclusione già indicata precedentemente.
La mia interpretazione non me la sono inventata, deriva da diverse discussioni e la conclusione era stata confermata anche nel numero di Luglio 2007 di una famosa rivista che paolo a m sicuramente conosce.
Tutto questo deriva dalla sostanziale modifica all'art GF 3.1.2: nella 31-35/A che così recita:
"Si ritiene pertanto che il rischio di esplosione nei luoghi di installazione di apparecchi a gas conformi al DP.R. 661/96 debba essere valutato nell'ambito di questo decreto,...................."
Così invece recitava la variante V2:
"Si ritiene pertanto che il rischio di esplosione nei luoghi di installazione di apparecchi a gas conformi al D.P.R. 661/96 sia stato valutato nell'ambito di questo decreto,...................."
Non sto qui a sottolineare tutti gli altri aspetti che portano alla conclusione già indicata precedentemente.
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Per completezza e chiarezza sarebbe bene riportare anche la frase conclusiva dell'art. 3.1.2:
"L’esempio in oggetto si applica quindi a centrali termiche che non utilizzano, o utilizzano solo in parte, apparecchi a gas conformi al DPR 661/96".
"L’esempio in oggetto si applica quindi a centrali termiche che non utilizzano, o utilizzano solo in parte, apparecchi a gas conformi al DPR 661/96".
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Per ulteriore completezza è bene anche riportare queste considerazioni:
"Dopo tutto, nessuno indica in modo esplicito quale sia la ventilazione necessaria per evitare il pericolo di esplosione: non l'UNI CIG che si occupa di buona combustione e si preoccuopa delle perdite di gas solo in mancanza del dispositivo di sicurezza che arresta il flusso di gas in caso di spegnimento della fiamma, come per altro indicato dalla direttiva 90/396/CE; non il Ministero che si occupa di prevenzione incendi; tanto meno il costruttore dell'apparecchio a gas che rinvia alle norme UNI CIG. Nel dubbio, tanto vale quindi applicare quanto applicare quanto indicato nell'esempio GF-3, anche se l'apparecchio è marcato CE, ai sensi del DPR 661/96."
Fonte Tuttonormel Luglio 2007
A questo punto mi preme dire che questo è il punto di vista di molti ma non credo di tutti.
Io non ho la competenza e le conoscenze per dire chi ha ragione e chi no, semplicemente mi appoggio a questo punto di vista e volevo farlo conoscere in modo da dare riferimenti a chi ha posto la domanda.
"Dopo tutto, nessuno indica in modo esplicito quale sia la ventilazione necessaria per evitare il pericolo di esplosione: non l'UNI CIG che si occupa di buona combustione e si preoccuopa delle perdite di gas solo in mancanza del dispositivo di sicurezza che arresta il flusso di gas in caso di spegnimento della fiamma, come per altro indicato dalla direttiva 90/396/CE; non il Ministero che si occupa di prevenzione incendi; tanto meno il costruttore dell'apparecchio a gas che rinvia alle norme UNI CIG. Nel dubbio, tanto vale quindi applicare quanto applicare quanto indicato nell'esempio GF-3, anche se l'apparecchio è marcato CE, ai sensi del DPR 661/96."
Fonte Tuttonormel Luglio 2007
A questo punto mi preme dire che questo è il punto di vista di molti ma non credo di tutti.
Io non ho la competenza e le conoscenze per dire chi ha ragione e chi no, semplicemente mi appoggio a questo punto di vista e volevo farlo conoscere in modo da dare riferimenti a chi ha posto la domanda.
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Abbiate pazienza ma per me non è tutto chiaro, vi riporto quello che ho capito e, vi prego di avere ancora la pazienza di correggermi.
Se la centrale è conforme alla 661/96 NON si applica l'esempio riportato in GF 3-3 ma il rischio d'esplosione va valutato con i criteri esposti nel DPR 661/96 .
La 661 richiede che “ Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati nei locali devono essere attrezzati con un dispositivo specifico che eviti un accumulo pericoloso di gas non bruciato".
Soltanto se non conforme va valutata la ventilazione:
"Gli apparecchi che non sono attrezzati con un simile dispositivo devono essere utilizzati solo in locali con una aerazione sufficiente per evitare un accumulo pericoloso di gas non bruciato. Le condizioni sufficienti di aerazione dei locali per la installazione degli apparecchi di cui al paragrafo precedente sono stabilite dalle norme UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e dalle disposizioni applicative emanate dal Ministero dell'interno per la prevenzione degli incendi...”
Dunque ha senso la conclusione riportata nella documentazione di Elektro.it (http://www.elektro.it/centrale_termica/ ... ca_01.html)
"In pratica, ai fini dell'impianto elettrico, se gli apparecchi sono rispondenti al DPR 661/96, la possibilità che si possa formare una miscela esplosiva è piuttosto remota e dunque non si rendono necessari provvedimenti particolari nei confronti del pericolo di esplosione"
In conclusione se conforme alla 661 in quale benedetta norma si rileva l'esigenza di valutare il rischio d'esplosione?
Se la centrale è conforme alla 661/96 NON si applica l'esempio riportato in GF 3-3 ma il rischio d'esplosione va valutato con i criteri esposti nel DPR 661/96 .
La 661 richiede che “ Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati nei locali devono essere attrezzati con un dispositivo specifico che eviti un accumulo pericoloso di gas non bruciato".
Soltanto se non conforme va valutata la ventilazione:
"Gli apparecchi che non sono attrezzati con un simile dispositivo devono essere utilizzati solo in locali con una aerazione sufficiente per evitare un accumulo pericoloso di gas non bruciato. Le condizioni sufficienti di aerazione dei locali per la installazione degli apparecchi di cui al paragrafo precedente sono stabilite dalle norme UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e dalle disposizioni applicative emanate dal Ministero dell'interno per la prevenzione degli incendi...”
Dunque ha senso la conclusione riportata nella documentazione di Elektro.it (http://www.elektro.it/centrale_termica/ ... ca_01.html)
"In pratica, ai fini dell'impianto elettrico, se gli apparecchi sono rispondenti al DPR 661/96, la possibilità che si possa formare una miscela esplosiva è piuttosto remota e dunque non si rendono necessari provvedimenti particolari nei confronti del pericolo di esplosione"
In conclusione se conforme alla 661 in quale benedetta norma si rileva l'esigenza di valutare il rischio d'esplosione?
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