Chi mi firma l'impianto elettrico di casa che mi sono installato
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Mike
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le ditte che fanno impianti elettrici hanno solo il titolare che è iscritto all'albo:costui fa fare l'impianto ai suoi operai ed alla fine metterà la firma per l'omologazione,non mi dirai e non pretenderai che tutti i suoi dipendenti sono iscritti all'albo
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donciccio ha scritto:le ditte che fanno impianti elettrici hanno solo il titolare che è iscritto all'albo:costui fa fare l'impianto ai suoi operai ed alla fine metterà la firma per l'omologazione,non mi dirai e non pretenderai che tutti i suoi dipendenti sono iscritti all'albo
Probabilmente ci sarebbe da discutere anche qui sui cavilli legali ma in ogni caso non è la stessa situazione da sanare.. In effetti la legge, se ho capito quanto ha detto Mike, in questo caso consente di avere un titolare che da il benestare ai suoi dipendenti in quanto questi vengono considerati soltanto "installatori" la cui perizia si suppone preventivamente accertata dal titolare stesso (altrimenti non li avrebbe assunti).
Ciao
Piercarlo
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appunto,se dopo un accertamento,il tecnico ritiene che l'impianto è stato fatto a regola d'arte e che per questo puo essere omologato,non vedo perche non lo debba o non lo possa fare,la responsabilita è sua ,è lui che se ne assume,con la firma ,la personale responsabilita,e se dovesse esserci un danno ne risponde personalmente,cio vale anche nel caso in cui il lavoro lo hanno fatto i suoi operai.
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donciccio ha scritto:appunto,se dopo un accertamento,il tecnico ritiene che l'impianto è stato fatto a regola d'arte e che per questo puo essere omologato,non vedo perche non lo debba o non lo possa fare.
Qui si impone una riposta di
Ciao
Piercarlo
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a quanto so io la legge prevede che nelle ditte ci possa essere un solo iscritto all'albo (che non deve nemmeno essere il titolare, a quanto ricordo) e che possa avere degli operai che installano, come avete detto voi.
ma la legge stessa non indica nemmeno di striscio che uno possa installarsi l'impianto e che poi lo possa far controllare, quindi se lo si fa si infrange la legge.
ma la legge stessa non indica nemmeno di striscio che uno possa installarsi l'impianto e che poi lo possa far controllare, quindi se lo si fa si infrange la legge.
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prendiamo un caso estremo per capirci:
io ordino ad una ditta regolarmente iscritta all'albo degli installatori di farmi l'impianto elettrico;per un motivo o per un altro la ditta non mi rilascia la documentazione(perche è fallita per esempio ,magari dopo avere pagato ecc ecc)per ottenere l'omologazione dell'impianto,cosa faccio ?mi tocca rifare l'impianto?
io ordino ad una ditta regolarmente iscritta all'albo degli installatori di farmi l'impianto elettrico;per un motivo o per un altro la ditta non mi rilascia la documentazione(perche è fallita per esempio ,magari dopo avere pagato ecc ecc)per ottenere l'omologazione dell'impianto,cosa faccio ?mi tocca rifare l'impianto?
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Fallita o no, la ditta dovrebbe comunque disporre della documentazione di come è stato progettato ed eseguito l'impianto che può essere visionata ed eventualmente approvata. E' una situazione ben diversa da quella di andare a certificare un impianto sui cui trascorsi in effetti c'è solo la parola (non la documentazione) di chi dice di averlo eseguito a regola d'arte.
Ciao
Piercarlo
Ciao
Piercarlo
5
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Ho letto alcune inesattezze, per non quotarle tutte, faccio una sintesi di quali sono gli obblighi di legge e le figure coinvolte.
Tutti i nuovi impianti realizzati negli edifici (elettrici, elettronici, riscaldamento, gas, antincendio, ecc.), gli ampliamenti e le trasformazioni, rientranti nel DM 37/08 a partire dal 28.03.2008 devono essere:
1 - progettati, quelli rientranti nel art. 5 comma 2 progettati da professionista iscritto all'albo per le relative competenze;
2 - realizzati solamente da ditte o persone che hanno i requisiti di idoneità tecnica rilasciata dalla CCIAA e che al termine dei lavori rilascino la Dichiarazione di Conformità (DICO) degli interventi svolti (art. 7) con relativi allegati obbligatori tra cui il progetto.
Per gli impianti esistenti e realizzati prima del 28.03.2008, SOLO PER QUESTI, si può redigere una Dichiarazione di rispondenza (DIRI) a cura di un professionista con 5 anni di esperienza nel settore specifico per gli impianti soggetti all'obbligo di progetto (art. 5 comma 2), oppure, per gli impianti più piccoli non ricadenti nel art. 5 comma 2, dal Responsabile Tecnico di una Ditta installatrice che abbia i requisiti almeno da 5 anni per l'impianto specifico, per esempio lettera a) per gli impianti elettrici.
Ribadisco che la DIRI riguarda SOLAMENTE gli impianti esistenti che di fatto sono privi di dichiarazione di conformità ai sensi della legge previgente (L. 46/90 DPR 447/91) perché smarrita, mai emessa per fallimento dell'installatore o altro, e gli la redige si assume la TOTALE e PERSONALE responsabilità dell'impianto come se l'avesse realizzato egli stesso.
Per gli impianti realizzati DOPO il 28.03.2008 NON CI SONO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, ATTI NOTORI, NULLA, senza la DICO l'impianto NON E' AGIBILE e quindi NON E' UTILIZZABILE e chi lo usa lo fa a proprio rischio e pericolo assumendosene la responsabilità totale sul piano civile e penale.
Tutti i nuovi impianti realizzati negli edifici (elettrici, elettronici, riscaldamento, gas, antincendio, ecc.), gli ampliamenti e le trasformazioni, rientranti nel DM 37/08 a partire dal 28.03.2008 devono essere:
1 - progettati, quelli rientranti nel art. 5 comma 2 progettati da professionista iscritto all'albo per le relative competenze;
2 - realizzati solamente da ditte o persone che hanno i requisiti di idoneità tecnica rilasciata dalla CCIAA e che al termine dei lavori rilascino la Dichiarazione di Conformità (DICO) degli interventi svolti (art. 7) con relativi allegati obbligatori tra cui il progetto.
Per gli impianti esistenti e realizzati prima del 28.03.2008, SOLO PER QUESTI, si può redigere una Dichiarazione di rispondenza (DIRI) a cura di un professionista con 5 anni di esperienza nel settore specifico per gli impianti soggetti all'obbligo di progetto (art. 5 comma 2), oppure, per gli impianti più piccoli non ricadenti nel art. 5 comma 2, dal Responsabile Tecnico di una Ditta installatrice che abbia i requisiti almeno da 5 anni per l'impianto specifico, per esempio lettera a) per gli impianti elettrici.
Ribadisco che la DIRI riguarda SOLAMENTE gli impianti esistenti che di fatto sono privi di dichiarazione di conformità ai sensi della legge previgente (L. 46/90 DPR 447/91) perché smarrita, mai emessa per fallimento dell'installatore o altro, e gli la redige si assume la TOTALE e PERSONALE responsabilità dell'impianto come se l'avesse realizzato egli stesso.
Per gli impianti realizzati DOPO il 28.03.2008 NON CI SONO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, ATTI NOTORI, NULLA, senza la DICO l'impianto NON E' AGIBILE e quindi NON E' UTILIZZABILE e chi lo usa lo fa a proprio rischio e pericolo assumendosene la responsabilità totale sul piano civile e penale.
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Michele Lysander Guetta
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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Giusto una domanda: gli impianti precedenti il marzo 2008 (come quello di casa mia... MOLTO precedente!) hanno una "scadenza" oltre alla quale dovranno essere aggiornati per renderli non solo "rispondenti" ma proprio completamente conformi?
Ciao
Piercarlo
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Piercarlo
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Piercarlo ha scritto:Giusto una domanda: gli impianti precedenti il marzo 2008 (come quello di casa mia... MOLTO precedente!) hanno una "scadenza" oltre alla quale dovranno essere aggiornati per renderli non solo "rispondenti" ma proprio completamente conformi?
No, se non è un ambiente di lavoro non è necessario possedere una DIRI che dimostri la conformità dell'impianto esistente, almeno che non te lo richieda il comune, oppure l'Ente distributore che ne ha facoltà e può sospendere la fornitura a chi ha impianti privi di DICO o DIRI (a tutt'oggi però non mi risultano casi del genere).
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Mike
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