depositare la dico
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paolo a m, non ne ero al corrente; questo nuovo modello di Dichiarazione unica di conformità, non ho capito, esiste già? O dobbiamo aspettare il decreto?
Edit: qui il testo approvato
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Igor
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elettrodomus
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angelosammarco ha scritto:Scusami tanto tradotto in poche parole che significa'''???????
Il significato mi sembra chiaro, leggendo il testo dell'articolo.
elettrodomus ha scritto: esiste già? O dobbiamo aspettare il decreto?
perché la norma sia operativa occorre attendere il decreto ministeriale, che non dovrebbe tardare, visto che il decreto del governo, è in vigore già da febbraio, ed è stato confermato interamente dal Parlamento, con l'aggiunta del riferimento, per gli impianti termici, agli adempimenti del Dlgs 152.
PS. Per elettrodomus: per i riferimenti legislativi è forse più opportuno far riferimento alla Gazzetta Ufficiale. Come noto, un atto di legge assume validità con la pubblicazione. Inoltre il testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta. Ad esempio, per la norma di cui parliamo puoi vedere qui:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/ ... 4125815420
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paolo a m ha scritto:In merito alla dichiarazione di conformità segnalo la novità, contenuta nel decreto in materia di semplificazione approvato in via definitiva la scorsa settimana dal Parlamento.
All'articolo 9:
Dichiarazione unica di conformita' degli impianti
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' approvato il modello di dichiarazione unica di conformita' che sostituisce i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui all'articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
In riferimento al post (sopra) di Paolo:
che probblemi potrebbero nascere sul fronte dei Responsabili Tecnici dal documento sulla riforma del mercato del lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 marzo u.s., nel quale, al paragrafo 2.8 (Associazione in partecipazione con apporto di lavoro), si prevede esplicitamente di "preservare l'istituto solo in caso di associazioni tra familiari entro il 1° grado o coniugi". Questa previsione comporterebbe il fatto che, se un soggetto volesse ottenere la qualificazione da Responsabile Tecnico senza averne al momento i requisiti (art. 4, comma 2 del DM 37/08), dovrà assumere in azienda il professionista (ingegnere) con i requisiti e non potrà più fargli, a meno che non sia la moglie o il figlio, un contratto di associazione in partecipazione. Il dubbio, che CNA Installazione Impianti ha chiesto al Ministero del Lavoro di chiarire, è se la norma possa avere una qualche retroattività ed interessare anche i contratti di associazione in partecipazione in essere.
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Pierluigi2002
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Dalla lettura del testo approvato dal Consiglio dei Ministri non mi pare che presenti i problemi che dici. Il senso mi pare quello di evitare finte associazioni, oltre a limitarne il numero (massimo tre). Numero che può essere superato solo se si tratta di famigliari.
Questo è il testo:
Art. 10
(Associazione in partecipazione con apporto di lavoro)
1. All’articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Qualora il conferimento dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.”.
2. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. L’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.
Questo è il testo:
Art. 10
(Associazione in partecipazione con apporto di lavoro)
1. All’articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Qualora il conferimento dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l’unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.”.
2. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. L’articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.
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....sarà l'ora tarda ..o sono tardo io ma cosa vuol dire : 2. La dichiarazione unica di conformita' e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l'obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilita' da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua" Significa che se eseguo un impianto nuovo in un appartamento per il quale esiste già l'abitabilità non devo presentare la dico allo sportello unico?
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Purtroppo la DICO - DIRI - DIDA e' nella maggior dei casi un semplice foglio A4 con quattro cose compilate spesso a caso e male. Se solo qualcuno cominciasse a eseguire verifiche sugli impianti realizzati e sulla documentazione rilasciata, son sicuro che nascerebbero una miriade di opportunita' lavorative per tanti professionisti e installatori (seri e capaci)....e un bel po' di denunce!! 

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skydive53 ha scritto: Significa che se eseguo un impianto nuovo in un appartamento per il quale esiste già l'abitabilità non devo presentare la dico allo sportello unico?
Questo è già previsto dal DM 37/08.
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Michele Lysander Guetta
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"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
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Mike
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...beh...io ho iniziato l'attività di installatore come artigiano a febbraio e prima di iniziare il mio primo lavoro sono andato ad informarmi allo S.U. per l'edilizia, per essere certo di non commettere errori.L'addetta agli impiantisti (scontrosa come una scimmia!!!) mi ha detto che dovevo a termine lavori, entro 25 giorni, presentare la dico e me ne ha fornito una copia in bianco da utilizzare.Da allora ho fatto due impianti, per i quali non era richiesto il progetto , in appartamenti già provvisti di agibilità e ovviamente ho rilasciato la conformità con allegati e dovizia di particolari inerenti materiali e descrizione schematica dell'impianto stesso e consegnata copia timbrata dallo S.U. al committente ( e aver fatto un'ora e mezzo di attesa allo sportello per il timbro!!!). Avrò male interpretato io le parole dell'impiegata o anche lei era in ritardo sulle disposizioni?..Averne comunque presentato copia allo sportello unico spero non mi crei problemi...
Grazie per le risposte...e ...che brutta cosa l'ignoranza!!! sarà bene che oltre alla parte puramente tecnica mi guardi bene l'aspetto burocratico d'ora in avanti..
Buon lavoro a tutti.
Grazie per le risposte...e ...che brutta cosa l'ignoranza!!! sarà bene che oltre alla parte puramente tecnica mi guardi bene l'aspetto burocratico d'ora in avanti..
Buon lavoro a tutti.
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Dichiarazione unica di conformita' degli impianti
In poche parole cosa cambia con la dichiarazione di conformita precedente grazie sempre per la tua disponibilita e delucidazione
In poche parole cosa cambia con la dichiarazione di conformita precedente grazie sempre per la tua disponibilita e delucidazione
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angelosammarco
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