ligabue ha scritto:In caso di ampliamento di impianto elettrico esistente (es: in seguito all'installazione di un impianto FV), si deve depositare la Di.Co. allo sportello UNico?
DM 37/08:
Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già
stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di
acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice
deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico
per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di
conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti
che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire
ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire
o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il
progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del
comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto
edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di
conformità alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella
cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai
conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo
provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle
sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Riguardo al progetto da depositare vedi anche:
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.[...]
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da
un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche
competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
[...]
6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per
l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti
all'articolo 11.
Con il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (art 35) è stato
soppresso il seguente articolo del DM 37/08:
Art. 13. Documentazione
1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto
conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di
uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo,
la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del
venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in
materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la
dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui
all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche
al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.