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Decreto 13 luglio 2011 - Prevenzione incendi - Dubbio

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

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[1] Decreto 13 luglio 2011 - Prevenzione incendi - Dubbio

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 26 lug 2012, 20:06

Esistono varianti successive al decreto 13 luglio 2011 ???

Al capo IV comma C3
..ai fini antincendio le distanze tra qualsiasi punto esterno dei gruppi e le pareti verticali...devono rispettare un minimo di 60 cm su almeno tre lati.

Alcuni costruttori di gruppi elettrogeni indicano come distanza anche piu di 60 cm per permetere la manutenzione.

Se non rispetto le distanze raccomandate dal costruttore (per limiti di spazio) ma garantisco 60 cm quale distanza minima richiesta dal decreto, vado incontro a problemi con i VV.FF. ??

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[2] Re: Decreto 13 luglio 2011 - Prevenzione incendi - Dubbio

Messaggioda Foto UtenteMike » 27 lug 2012, 9:54

EUGA ha scritto:Esistono varianti successive al decreto 13 luglio 2011 ???


Non mi risulta.

EUGA ha scritto:Al capo IV comma C3
..ai fini antincendio le distanze tra qualsiasi punto esterno dei gruppi e le pareti verticali...devono rispettare un minimo di 60 cm su almeno tre lati.


Sempre stato, anche nelle regole tecniche precedenti.

EUGA ha scritto:Alcuni costruttori di gruppi elettrogeni indicano come distanza anche piu di 60 cm per permetere la manutenzione.


Certo.

EUGA ha scritto:Se non rispetto le distanze raccomandate dal costruttore (per limiti di spazio) ma garantisco 60 cm quale distanza minima richiesta dal decreto, vado incontro a problemi con i VV.FF. ??


c2. Le distanze tra un qualsiasi punto esterno dei gruppi e/o
delle unita' di cogenerazione e delle relative apparecchiature
accessorie e le pareti verticali ed orizzontali del locale, nonche'
le distanze tra i gruppi e/o le unita' installati nello stesso
locale, devono permettere l'accessibilita' agli organi di
regolazione, sicurezza e controllo nonche' la manutenzione ordinaria
e straordinaria secondo quanto prescritto dal fabbricante del gruppo
e/o della unita' di cogenerazione.
c3. Ai fini antincendio le distanze di cui sopra devono
rispettare un minimo di 0,6 m su almeno tre lati.


Diciamo che in c2 si richiede di rispettare la condizioni imposte dal costruttore e in c3 si richiede ai fini antincendio una distanza minima di 60 cm nel caso il costruttore indicasse distanze inferiori.

Se si adottano misure inferiori a quelle richieste dal costruttore la responsabilità è del progettista che dovrà in ogni caso dimostrare che la sua soluzione rispecchia sempre la regola dell'arte.
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[3] Re: Decreto 13 luglio 2011 - Prevenzione incendi - Dubbio

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 27 lug 2012, 12:54

Mike ha scritto:Se si adottano misure inferiori a quelle richieste dal costruttore la responsabilità è del progettista che dovrà in ogni caso dimostrare che la sua soluzione rispecchia sempre la regola dell'arte.


Buongiorno Mike.
ok grazie, fugato ogni dubbio.

Saluto
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