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Serafino » 19 nov 2012, 16:33
Dunque
La direttiva macchine ha due destinatari: uno palese che sono gli Stati Membri ed uno occulto che sono i fabbricanti (potrei metterci pure gli utilizzatori ma per loro preferisco pensare alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti che comunque richiama la direttiva macchine).
Se uno stato modificasse i contenuti della direttiva, creerebbe ostacolo alla libera circolazione delle merci quindi siamo certi che, per la parte relativa ai fabbricanti, non impone nulla che non sia condiviso a livello comunitario.
In certi recepimenti, ad esempio il Dlgs 93/2000 di recepimento della PED (direttiva 97/23/CE) il legislatore italiano ha inserito un obbligo per gli utilizzatori e non già per i fabbricanti.
E' vero che vi sono alcuni Paesi che prendono posizioni più stringenti rispetto alle direttive ma è del tutto vero che le sentenze ed i pareri della Commissione cassano regolarmente questi atti.
Diverso è invece (e qui si ci sono le devizioni nazionali) per alcune norme tecniche armonizzate nelle quali il comitato tecnico di riferimento di un dato Paese può inserire una sua propria clausola protettiva (classico il cavo delle prese a spina): non essendo obbligatorie le norme, queste assumono la carattaristiche di "contratto" tra le parti e quindi, sotto tale veste, possono richiedere ciò che la direttiva non può pretendere.